cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 1 marzo 2016, n. 4069

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. GENOVESE Antonio – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12980-2013 proposto da:

(OMISSIS) SRL (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso unitamente dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del 06/11/2012, depositata il 08/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. SCALDAFERRI Andrea;

udito l’Avvocato PIERINA CARRATU’, difensore del controricorrente, che si riporta ai motivi.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti, rilevato che, con atto notificato il 10 maggio 2013, la (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza, depositata in data 8 gennaio 2013 e notificata il 13 marzo successivo, con la quale la Corte d’appello di Salerno, in accoglimento del gravame proposto dal rag. (OMISSIS) avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Cava de’ Tirreni aveva revocato il decreto ingiuntivo di pagamento in favore dell’ (OMISSIS) degli emolumenti (lire 17.607.668) per la funzione di sindaco effettivo della societa’ stessa da lui svolta nel triennio 1994-1996 – ritenendo fondata l’eccezione della societa’ opponente secondo cui l’ (OMISSIS) era decaduto dalla carica a norma dell’articolo 2399 codice civile -, ha condannato la odierna ricorrente al pagamento in favore dell’ (OMISSIS) della somma di euro 9.093,61 oltre interessi e spese;

che resiste con controricorso il rag. (OMISSIS);

considerato che con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione dell’articolo 2399 codice civile, lamentando che erroneamente la corte di merito – pur avendo accertato che il rag. (OMISSIS) svolgeva nel periodo in questione attivita’ di lavoro dipendente per la societa’ (OMISSIS) s.p.a. nell’ambito della quale sovraintendeva alle attivita’ di tenuta della contabilita’ e predisposizione dei bilanci della (OMISSIS) che su incarico di quest’ultima la (OMISSIS) svolgeva – ha ritenuto che cio’ non integrasse un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita, costituente causa di decadenza dell’ (OMISSIS) da tale carica ai sensi della norma richiamata (nel testo ante riforma 2003); che con il secondo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 codice civile e articolo 645 codice procedura civile, lamentando che la corte di merito non avrebbe considerato come nessuna prova avesse fornito la parte ingiungente ( (OMISSIS)) a sostegno della sua pretesa, laddove l’istruttoria processuale avrebbe fornito tutti gli elementi necessari a fornire la prova della incompatibilita’; che con il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un punto decisivo della controversia in relazione alla non corretta interpretazione dell’articolo 2399 codice civile;

ritenuto che il primo motivo appare fondato, tenendo presente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. tra le altre Cass. Sez. 1 n. 11554/08; n. 19235/08; n. 7902/13) secondo la quale la ratio dell’articolo 2399 codice civile (nel testo ante riforma) risiede nell’esigenza di garantire l’indipendenza di colui che e’ incaricato (anche nell’interesse dei terzi) delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell’attivita’ sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo;

che invero la corte di merito ha espressamente richiamato tali principi di diritto, e tuttavia pare averli falsamente applicati nel caso in esame, avendo ritenuto di non poterlo sussumere nella fattispecie normativa in questione in ragione di due elementi: a) che non risulta provato che il rag. (OMISSIS) abbia tenuto sistematicamente la contabilita’ della societa’ atteso che dei tre testi escussi uno solo lo ha affermato mentre gli altri due hanno affermato di aver redatto loro i bilanci, che l’ (OMISSIS) si limitava a controllare; b) che risulta piuttosto confermato l’assunto dell’appellante di non aver avuto alcun rapporto diretto con la (OMISSIS), di non aver operato autonomamente e di non esser stato da quella retribuito per l’attivita’ svolta, ma di aver invece prestato la sua attivita’ esclusivamente come dipendente (OMISSIS) spa;

che tali elementi non paiono, alla stregua della interpretazione giurisprudenziale richiamata, idonei a giustificare il decisum della corte di merito;

che, quanto al primo, non sembra che l’applicazione dell’articolo 2399 possa limitarsi ai casi nei quali il sindaco rediga personalmente i documenti contabili, parendo invece sufficiente un’attivita’ di supervisione ad evidenziare il suo diretto coinvolgimento nella predisposizione della contabilita’ sociale che sara’ poi rimessa al suo controllo; quanto al secondo, non sembra che tale diretto coinvolgimento possa essere escluso, in un caso nel quale la partecipazione alla attivita’ di predisposizione della contabilita’ sociale sia prestata in virtu’ di un rapporto continuativo e stabile, per il solo fatto che la relativa retribuzione venga erogata da soggetto diverso dalla societa’ nella quale la funzione di sindaco e’ esercitata: la incompatibilita’ e’ posta dalla legge a tutela (non gia’ della integrita’ del patrimonio sociale, bensi’) della indipendenza e autonomia di giudizio del sindaco, ed il fatto che l’ (OMISSIS) abbia stabilmente e continuativamente curato la contabilita’ della (OMISSIS) – che avrebbe poi controllato in qualita’ di sindaco – per il tramite di una distinta societa’ che ne ha ricevuto incarico dalla (OMISSIS) stessa non pare idoneo ad escludere il potenziale pregiudizio che la norma richiamata mira ad evitare, attenendo piuttosto alla forma adottata nella configurazione di quel rapporto di prestazione continuativa di opera retribuita;

per tale motivo, che assorbe gli altri, ritiene che il ricorso puo’ essere trattato in camera di consiglio a norma dell’articolo 380 bis codice procedura civile per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letta la memoria di parte resistente, condivide le argomentazioni esposte nella relazione, evidenziando in particolare la centralita’ della richiamata interpretazione della ratio dell’articolo 2399 codice civile, alla luce della quale non decisivo si mostra il modo in cui e’ stato configurato il rapporto continuativo di prestazione d’opera del rag. (OMISSIS).

La sentenza impugnata e’ pertanto cassata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno che, in diversa composizione, procedera’ ad un nuovo esame osservando i principi di diritto sopra affermati, e regolera’ anche le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Da inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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