Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

n. 10220 del 20 giugno 2012

 

 

Svolgimento del processo

– E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:

“1.- Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Roma ha confermato il rigetto, disposto in primo grado dal Tribunale, della domanda di risarcimento dei danni proposta da T. D. contro la s.p.a. ANAS, a seguito di un incidente stradale occorsogli il (omissis), provocato da una grossa buca sull’autostrada (omissis), nei pressi dell’uscita di (omissis). L’automobile dell’attore è uscita di strada, urtando il guard rail sia a destra che a sinistra e riportando danni.

La Corte di appello ha ritenuto che l’incidente debba essere ascritto alla responsabilità esclusiva dell’automobilista, che procedeva a velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi (70 km. all’ora, essendovi il limite di 40 km. orari), tanto che il primo punto d’urto è avvenuto sulla sinistra, 90 metri dopo la buca, ed il secondo dopo altri 55 metri, sulla destra, essendosi poi fermata l’automobile dopo altri centoventi metri. Il T. propone un motivo di ricorso per cassazione. (Prospetta come secondo motivo la mera richiesta di decisione della causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., che non costituisce motivo di ricorso).

L’Anas non ha depositato difese.

2.- Con l’unico motivo il ricorrente lamenta omessa insufficiente o contraddittoria motivazione in riferimento agli artt. 2051 e 2043 c.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe mal valutato i fatti, trascurando in particolare la circostanza che il cartello con il limite di velocità è stato apposto in luogo dopo l’incidente e non prima; che a lui non è stata elevata alcuna contravvenzione; che lo stato della strada non era percepibile dagli utenti. Lamenta altresì che la Corte di appello non abbia ammesso le prove da lui dedotte sulla mancanza del cartello e sulla circostanza che la buca era stata segnalata all’Anas alle 13,40 circa, mentre l’incidente si è verificato alle 16,05.

3.- Il ricorso è inammissibile, poichè sottopone a questa Corte l’intero riesame del merito della controversia, che la Corte di appello ha risolto con logica e congrua motivazione.

Va ricordato che quando il giudice di merito abbia correttamente motivato la sua decisione, con ragionamento che non presti il fianco a censure di incongruenza od illogicità, la sentenza non è suscettibile di riesame in sede di legittimità per il fatto che la parte soccombente dissenta dal merito della decisione.

Le circostanze di fatto indicate dal ricorrente e che la Corte di appello avrebbe ignorato resterebbero irrilevanti – pur se fossero vere – al fine di giustificare una diversa decisione, considerato che la mera descrizione della dinamica del sinistro vale a giustificare la convinzione della Corte di appello che esso sia da ascrivere alla condotta imprudente ed alla velocità eccessiva tenuta dall’automobilista; velocità che deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei luoghi, anche a prescindere dalle specifiche indicazioni stradali.

Nè vi sono elementi per fondare obiettivamente un giudizio di colpa dell’Anas sul tempo trascorso fra l’asserita comunicazione dell’esistenza della buca e l’ora dell’incidente (anche ammesso che detta comunicazione risulti provata e che sia stata sottoposta all’attenzione della Corte di appello), non essendovi alcun dato che consenta di valutare quali siano i tempi tecnici adeguati.

Le doglianze relative alla mancata ammissione dei mezzi di prova sono inammissibili per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente trascritto nel ricorso i capitoli di cui lamenta la mancata ammissione, sì da consentire di valutarne ammissibilità e rilevanza (cfr. fra le tante, Casa. civ. Sez. VI, 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. civ. Sez. III, 22 febbraio 2010 n. 4201).

4.- Propongo che il ricorso sia respinto, con provvedimento in Camera di consiglio”. – La relazione e stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

– Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti prospettati dal relatore, che le argomentazioni difensive di cui alla memoria del ricorrente non valgono a disattendere.

A parte ogni considerazione a proposito dell’autosufficienza – su cui esclusivamente si sofferma la memoria difensiva – resta il fatto che il ricorso rimette in questione gli accertamenti in fatto della Corte di merito circa le responsabilità per l’incidente, come ampiamente esposto nella relazione, e pertanto non può essere preso in esame in sede di legittimità, risultando la decisione congruamente e logicamente motivata.

Il ricorso deve essere rigettato.

Non avendo l’intimata presentato difese, non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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