Il testo integrale
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
Sentenza 24 ottobre 2011, n. 38167
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Ancona;
avverso
la sentenza n. 96 emessa l’1 dicembre 2009 dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Urbino nei confronti di ***
Udita la relazione svolta dal cons. Tito Garribba;
Udito il P.M., in persona del Söst.Procuratore Generale dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con sentenza 1 dicembre 2009 il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Urbino, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava colpevole del delitto di detenzione illecita di g. 123 di hashish e di g. 86 di marijuana, contenenti complessivamente mg. 1.266 di delta 9 THC, idonei al confezionamento dì 506 dosi medie singole e, riconosciuto il fatto di lieve entità, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Contro detta sentenza ricorre il P.G. che denuncia l’erronea applicazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, assumendo: a) che la quantità di sostanza illecitamente detenuta non poteva essere ritenuta di minima of-fensività; b) che l’incensuratezza e il buon comportamento processuale non potevano essere valutati per il riconoscimento dell’attenuante in discorso perché non contemplati tra i criteri indicati dalla legge.
§2. Il ricorso è fondato, perché il riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità è il risultato – nel caso di specie – di un giudizio compiuto in base a criteri che non rispecchiano la disposizione di legge.
Dalla lettura dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 emerge chiaramente che, ai fini del giudizio di lieve entità del fatto, gli elementi da considerare attengono all’azione Smezzi, modalità e circostanze dell’azione”) e all’oggetto materiale del reato (“qualità e quantità della sostanza”). Gli elementi menzionati sono dunque tutti di carattere oggettivo ed escludono ogni riferimento a circostanze soggettive e in particolare alle condizioni e qualità personali del detentore (v. Cass., Sezioni U, 31.5.1991, Parisi; Sez. VI, 29.5.2003 n. 35325, Kedidi, rv 226761).
Con violazione dei cennati criteri la sentenza impugnata ha riconosciuto l’attenuante in discorso valutando:
– la qualità delle sostanze stupefacenti, senza però specificare quali caratteristiche ha ritenuto rilevanti per la decisione;
– la quantità “non particolarmente elevata”, quando, per il riconoscimento della minima offensività del fatto, la quantità dovrebbe essere semmai particolarmente modesta e comunque rapportata alla quantità massima detenibile – come precisata nella tabella ministeriale approvata con d.m. 11.4.2006 -che non può essere superata di molti multipli;
– “lo stato di incensuratezza dell’imputato e il comportamento collaborativo dimostrato in sede di perquisizione”, che rappresentano profili soggettivi estranei alla previsione normativa.
La sentenza, a causa di vizi denunciati, deve dunque essere annullata, con rinvio allo stesso Tribunale che in diversa composizione procederà a nuovo giudizio circa la sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, attenendosi ai criteri di valutazione indicati dalla disposizione di legge come sopra interpretati e fornendo altresì una logica motivazione della decisione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Urbino.
Così deciso, il 27 settembre 2011.
Leave a Reply