Ai fini del decorso del termine breve – ex articolo 326 del cpc – la notifica della sentenza effettuata alla parte nel domicilio eletto presso il difensore equivale a quella compiuta ex articoli 170 e 285 cpc al procuratore costituito atteso che entrambe le forme di impugnazione assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunità dell’impugnazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
sentenza 20 settembre 2016, n. 18356
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 27140/2012 proposto da:
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 829/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del 15/02/2012, depositata l’08/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Il Comune di San Giorgio a Cremano ha proposto ricorso per cassazione contro (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso la sentenza dell’8 marzo 2012, con cui la Corte d’Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello contro la sentenza resa in primo grado inter partes il 6 luglio 2005 dal Tribunale di Napoli.
L’appello e’ stato ritenuto inammissibile in accoglimento di un’eccezione degli appellati che avevano addotto la sua tardiva proposizione per decorrenza del termine breve da una notifica della sentenza di primo grado.
§2. Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 170, 285, 325, 326 e 327 c.p.c.”.
Il motivo censura la motivazione della sentenza impugnata circa l’idoneita’ dal notificazione della sentenza di primo grado a determinare il decorso del termine breve per la proposizione dell’appello.
§1.1. Tale motivazione si e’ articolata nei seguenti passaggi:
a) il Comune di San Giorgio a cremano in primo grado si era costituito conferendo procura alle liti all’avvocato (OMISSIS) per entrambi i gradi di merito ed eleggendo domicilio presso la Casa Comunale, come risultava dal mandata in calce alla copia notificata della citazione e dalla delibera giuntale, dalla quale emergeva che la (OMISSIS) era uno degli avvocati del Comune, facendo parte dell’Ufficio legale avente sede presso la stessa Casa Comunale;
b) la sentenza di primo grado era stata notificata a mezzo posta presso la Casa Comunale il 16 febbraio 2006, mentre l’appello era stato notificato il 22 luglio 2006, quando il termine breve era decorso;
c) la replica del Comune all’eccezione di inammissibilita’ dell’appello per tardivita’, la’ dove si era fondata sulla circostanza che la notificazione della sentenza era stata indirizzata alla parte, cioe’ al Comune, e no al suo difensore avvocato (OMISSIS), era priva di fondamento alla luce del principio di diritto di cui a Cass. n. 18640 del 2011, secondo cui: “Ai fini del decorso del termine breve previsto dall’articolo 326 c.p.c., la notifica della sentenza effettuata alla parte, nel domicilio eletto presso il difensore, equivale a quella compiuta, ai sensi degli articoli 170 e 285 c.p.c., al procuratore costituito, atteso che entrambe le forme d’impugnazione assicurano l’esigenza della piena conoscenza del contenuto della sentenza per la parte tramite il suo difensore, qualificato professionalmente a valutare l’opportunita’ dell’impugnazione. A maggior ragione deve ritenersi idonea tale forma di notifica ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, nell’ipotesi in cui il domicilio eletto presso il procuratore sia situato nella medesima sede in cui e’ domiciliata la parte, garantendo in tal modo un univoco collegamento tra di essa, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo. (Nella specie, la sentenza e’ stata notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, ovvero presso il servizio di avvocatura municipale, che si trova nell’identico luogo di domicilio del sindaco, ovvero palazzo (OMISSIS), ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario)”;
d) alla luce di detto principio la notifica doveva ritenersi valida perche’, date le modeste dimensioni del Comune, “l’assoluta identita’ – logistica e funzionale – del domicilio” garantiva l’univoco collegamento tra la parte, il suo procuratore ed il domicilio eletto”;
e) a favore dell’affermata idoneita’ del’avvenuta notifica deponevano “elementari principi di buona fede, correttezza e celerita’ processuale (…) diretti a soddisfare l’esigenza che la sentenza sia portata a conoscenza del soggetto qualificato a valutare il piu’ opportuno comportamento da assumere”.
§2. Nel motivo, la critica alla motivazione viene svolta ampiamente adducendo che il precedente evocato dalla Corte napoletana e’ rimasto isolato, essendo invece la giurisprudenza di questa Corte in precedenza orientata in senso contrario ed essendo state confutate le ragioni da quel precedente esposte in particolare da Cass. n. 9431 del 2012.
§3. Il motivo e’ fondato.
Il precedente di cui a Cass. n. 18640 del 2011, come ha rilevato il ricorrente, si era posto in contrasto con il pregresso orientamento della Corte, il quale era attestato sul principio di diritto secondo cui: “Allorquando un comune sia rappresentato in giudizio, in forza di procura, da un avvocato facente parte dell’organico comunale e particolarmente di un organo (se del caso denominato “Avvocatura Comunale”) deputato alla trattazione degli affari legali, ed il comune abbia eletto domicilio presso la sede di tale organo, qualora l’esecuzione della notificazione della sentenza venga fatta al comune in tale domicilio, la notificazione non puo’ considerarsi idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non puo’ considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiche’ la domiciliazione e’ riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto”. (Cass. n. 9298 del 2007).
La sentenza del 2011, tra l’altro, ebbe ad affermare il principio applicato dalla Corte napoletana senza nemmeno discutere ed esaminare non solo il precedente del 2007, ma anche, sotto un profilo piu’ generale, le ragioni del consolidato orientamento che reputava (come reputa) inidonea la notifica eseguita alla parte personalmente senza indicare il suo procuratore. Si veda Cass. n. 5421 del 1997, secondo cui: “La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli articoli 170 e 285 c.p.c., costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall’articolo 325 c.p.c., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l’eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza; ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilita’ del termine annuale di decadenza di cui all’articolo 327 c.p.c., la notificazione della sentenza all’I.N.P.S. eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non gia’ al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensi’ alla parte personalmente”.
Si ricorda, poi, che, poco dopo il precedente del 2011, le Sezioni Unite ebbero a statuire che: “Nel regime anteriore alla novella dell’articolo 479 cod. proc. civ., recata dal Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, articolo 2, comma 3, lettera e), n. 3, convertito, con modificazioni, nella L. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1 marzo 2006, a seguito del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273, articolo 39 quater, convertito, con modificazioni, nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, la notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziche’ al procuratore costituito ai sensi dell’articolo 170 c.p.c., comma 1, e articolo 285 c.p.c., non e’ idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione ne’ per il notificante, ne’ per il notificato; tale inidoneita’ e’ coerente con le finalita’ acceleratorie insite nella norma di cui all’articolo 326 c.p.c., e risulta compatibile con il principio di durata ragionevole del processo, di cui all’articolo 111 Cost., comma 2, giacche’ l’impugnabilita’ della sentenza nel termine massimo – che ritarda la formazione del giudicato – non deriva dal comportamento di una sola delle parti, ma e’ il frutto della decisione consapevole di entrambe, potendo ciascuna di esse attivare gli strumenti a sua disposizione per abbreviare i tempi dell’impugnazione (se vincitore, attraverso la notificazione della sentenza; se soccombente, tramite l’impugnazione immediata)”. (Cass. sez. un. n. 12898 del 2011).
La sentenza del 2011, comunque, con riferimento alla fattispecie del difensore avvocato comunale e’ stata confutata espressamente da Cass. n. 9431 del 2012, secondo cui: “Non e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al Comune, parte in causa, in persona del Sindaco e presso la Casa comunale, ove l’organo e’ domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la Casa comunale, in quanto la sola identita’ di domiciliazione non assicura che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione”.
Di recente, l’orientamento espresso da Cass. n. 9298 del 2007 e ribadito dalla sentenza del 2012 e’ stato riaffermato da Cass. n. 9843 del 2014, secondo la quale: “Non e’ idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata al comune, parte in causa, in persona del sindaco e presso la casa comunale, ove l’organo e’ domiciliato per la carica, in assenza di qualunque richiamo al procuratore dell’ente, anch’egli domiciliato presso la casa comunale, in quanto la sola identita’ di domiciliazione non assicura cha la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunita’ dell’impugnazione. Ne’ tale effetto e’ riconducibile alla notificazione della sentenza al comune presso l’avvocatura comunale, organo deputato alla trattazione degli affari legali, in quanto si tratta di una notificazione che, per non essere effettuata con il riferimento nominativo al procuratore, non puo’ considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poiche’ la domiciliazione e’ riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica, e non all’organo suddetto”.
§3.1. Il Collegio ritiene debba darsi continuita’ all’orientamento tradizionale.
Le ragioni ribadite dalla ricordata giurisprudenza a suo sostegno non sono in alcun modo incrinate dalla circostanza che il comune (o comunque l’ente) che sia parte abbia una struttura di modeste dimensioni, come aveva opinato il precedente del 2011.
Invero, tale caratterizzazione della parte non garantisce certezza che la notificazione dell’atto ad essa indirizzata, anziche’ indirizzata al suo difensore nella qualita’ ovvero indirizzata ad essa come domiciliata presso il suo difensore espressamente indicato, raggiunga lo scopo e cio’ nemmeno in via presuntiva. Infatti, non solo deve considerarsi che anche nelle piccole strutture l’essere la notificazione indirizzata alla parte senza alcuna indicazione del difensore non assicura che l’atto notificato venga percepito nella sua effettiva consistenza e, quindi, recapitato al difensore, cosi’ ingenerandosi una situazione di incertezza. Ma deve, in via decisiva, considerarsi: a) che anche quando cio’ accada la forma prescelta per la notificazione, in ragione dell’assenza di qualsiasi indicazione del difensore, rende dubbia la volonta’ del notificante di far decorre il termine per l’impugnazione; b) che e’ il notificante che sceglie una forma di notificazione non rituale e, dunque, ingenerante incertezze; c) che la modifica del secondo comma dell’articolo 479 c.p.c., avvenuta con le riforme del 2005-2006 segna la netta distinzione fra la notificazione alla parte personalmente senza coinvolgimento del difensore e quella di cui all’articolo 285 c.p.c., al procuratore allorquando la parte sia da esso rappresentata, rafforzandosi la rilevanza della necessita’ che la relazione di notificazione lo coinvolga.
§3.2. Dalle svolte considerazioni discende che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli, comunque in diversa composizione, la quale considerera’ tempestivo l’appello del Comune e lo esaminera’.
Al giudice di rinvio e’ rimesso il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
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