Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 13 febbraio 2017, n. 3745

L’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

sentenza 13 febbraio 2017, n. 3745

Fatto e diritto

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 4406 del 2015 (pubblicata il 17 luglio 2015), ha respinto l’appello proposto da V.G. il quale era rimasto soccombente nel giudizio, proposto da AGEA, di opposizione al decreto ingiuntivo rilasciatogli dal Tribunale di quella stessa città, a titolo di premio per l’annata agraria 2000/2001, non avendo il creditore depositato in sede di opposizione il documento costituente il titolo per esigere il credito (il rapporto particolareggiato dell’IPA di Bari del 11 marzo 2002), ed essendo irrilevante la sua tardiva produzione nel corso del giudizio di appello, oltre ad altre circostanze che escluderebbero il diritto a percepire il premio comunitario.
Il ricorrente assume l’errore compiuto dal giudice di appello, con riferimento al punto decisivo della controversia costituito dalla mancata applicazione del principio di diritto secondo cui il documento, già allegato nel fascicolo del monitorio e non depositato nel corso del giudizio di opposizione, possa essere utilmente versato nel corso del giudizio di appello, oltre che vizi motivazionali.
Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.
Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato in quanto.
La prima doglianza è fondata, alla luce del principio di diritto secondo cui “l’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell’art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili.”.
La sentenza di appello va, pertanto, cassata in applicazione di tale principio, non avendo il giudice del gravame valutato quel documento ma solo quelli depositati dalla parte appellata-opponente, onde la decisività del documento (non esaminato e valutato) a contrastare la prova offerta dalla parte.
Alla cassazione della sentenza impugnata segue la cassazione con rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.

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