Nel determinare l’assegno periodico per il mantenimento dei figli, il giudice, nel considerare le risorse economiche di entrambi i genitori, deve tener conto anche delle spese sostenute da quello fra essi che dispone di un’abitazione non solo per sé ma anche per la prole

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 5 dicembre 2016, n. 24821

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10952-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta Procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 247/014 V.G. della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 24/09/2014, depositato il 22/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDRIA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in cancelleria, e regolarmente depositata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso R.G.N. 10952/20: il provvedimento depositato in data 22 ottobre 2014 con cui la Corte d’Appello di Ancona-Sezione Minori ha parzialmente accolto il reclamo da lui proposto avverso l’ordinanza del Tribunale per i Minorenni delle Marche, prevedendo un ulteriore pomeriggio di permanenza del minore presso il padre, nonche’ riducendo da Euro 800,00 a Euro 700,00 mensili il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento del figlio;

che (OMISSIS), madre del minore, resiste con controricorso; considerato che con il primo motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, sia della motivazione apparente in cui sarebbe incorsa la corte distrettuale nel determinare l’assegno di mantenimento (che egli aveva chiesto fosse ridotto a Euro 250,00) senza fare riferimento ad alcun ulteriore elemento di fatto diverso dalla circostanza che la (OMISSIS), avendo lasciato la casa familiare al (OMISSIS), debba sostenere spese di abitazione, sia dell’omesso esame di un fatto discusso e decisivo quale l’indebitamento caratterizzante la situazione economica di esso ricorrente;

che con il secondo motivo il ricorrente si duole della falsa applicazione degli articoli 155 e 156 c.c. in quanto il giudice di merito avrebbe implicitamente applicato l’articolo 156 c.c. al caso di specie, giacche’ avrebbe integrato il mantenimento determinato per il minore con una quota delle spese che la madre deve sostenere per la propria abitazione, cosi’ erroneamente estendendo la normativa sulla separazione dei coniugi alla coppia di fatto;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare infondato sotto entrambi i profili evidenziati atteso che, da una parte, la motivazione apparente e’ – equiparabile ad una mancanza di motivazione (cfr. S.U. n. 8043/14), laddove la corte distrettuale appare invece aver espresso puntuale motivazione (la cui eventuale insufficienza, della quale in sostanza si duole il ricorrente, non rileva piu’ quale vizio denunciabile ex articolo 360 c.p.c., n. 5) in ordine agli elementi utilizzati nella valutazione comparativa delle rispettive risorse economiche dei genitori; dall’altra il denunciato vizio di omesso esame non pare sussistere in quanto la Corte d’Appello, nel fondare il proprio convincimento circa la non corrispondenza della situazione reddituale del (OMISSIS) a quanto esposto nella dichiarazione dei redditi, ha preso esplicitamente in considerazione la situazione di indebitamento da lui documentata;

che il secondo motivo di ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito non pare aver applicato nella specie il disposto dell’articolo 156 c.c. laddove, nel determinare l’assegno periodico a norma dell’articolo 337-ter c.c., ha considerato, ai fini della verifica – prescritta dal comma 4, n. 4 tale articolo – in ordine alle risorse economiche di entrambi i genitori, anche il debito gravante sulla (OMISSIS) per disporre di una abitazione, peraltro non solo per se’ ma anche per il figlio minore;

che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’articolo 380-bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti, letta la memoria del ricorrente, condivide integralmente i rilievi svolti nella relazione. Avverso i quali il ricorrente reitera, nella memoria, le proprie considerazioni su quanto esposto dal giudice di merito a giustificazione della decisione sul punto controverso, considerazioni che – avendo il giudice nel provvedimento espressamente fatto riferimento, tra gli elementi oggetto di valutazione, ai debiti mensilmente da onorare “per rata mutuo e per restituzione prestiti” – non risultano idonee a giustificare la prospettata doglianza di omessa o meramente apparente motivazione su fatti controversi e decisivi.

Il rigetto del ricorso si impone dunque, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Da’ inoltre atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis trattandosi di controversia esclusa dall’obbligo di versamento del contributo unificato

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