Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 28 novembre 2016, n. 24106

Non viola il dovere di fedeltà e di segretezza il lavoratore che produce in giudizio copia di atti aziendali riguardanti la propria posizione lavorativa. Ne consegue che è invalida la sanzione conservativa inflitta a un lavoratore che aveva acquisito documenti aziendali in modo anomalo per produrli a fini difensivi

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 28 novembre 2016, n. 24106

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29559-2014 proposto da:

(OMISSIS) SPA (OMISSIS), societa’ con socio unico in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 1027/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE, dell’8/04/2014, depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

La causa e’ stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 28 settembre 2016, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’articolo 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 6 giugno 2014, la Corte di appello di Lecce confermava la decisione del Tribunale di Brindisi che aveva rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS) s.p.a. nei confronti di (OMISSIS), suo dipendente, ed inteso all’accertamento della legittimita’ della sanzione disciplinare della sospensione per due giorni dal servizio e dalla retribuzione inflitta al (OMISSIS) “per aver violato il dovere di segretezza e acquisito in modo anomalo documenti aziendali “riservati” – tratti da report ispettivo – redatto dalla funzione Internal Auditing di (OMISSIS) in data 28.11.2006….per produrli successivamente in un contenzioso….instaurato contro la societa’ datrice di lavoro”.

Ad avviso della Corte territoriale la sanzione era illegittima e per omessa previa affissione del codice disciplinare – non potendo considerarsi la condotta contestata violativa dell’obbligo di fedelta’ previsto direttamente dalla legge del cui disvalore il lavoratore ben puo’ rendersi conto utilizzando il comune sentire sociale – e perche’ il dovere di segretezza c/o riservatezza non poteva ritenersi violato quando il lavoratore aveva prodotto in giudizio, a fini difensivi, documenti relativi ad accertamenti ispettivi aziendali che lo riguardavano.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso (OMISSIS) affidato ad un unico articolato motivo.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2104, 2105 e 2106 c.c. e articoli 14 e 15 Cost. in quanto:

– diversamente da quanto affermato nell’impugnata sentenza l’impossessamento da parte di un dipendente di documenti riservati (nella specie una relazione ispettiva interna ed una comunicazione di servizio interna aziendale) integra una violazione del dovere di fedelta’ ovvero un condotta la cui antigiuridicita’ prescinde dalle ipotesi, peraltro solo indicative, previste dal codice disciplinare e, quindi, anche dall’affissione dello stesso;

– che erroneamente la Corte di merito aveva ritenuto l’assenza di un pregiudizio per la societa’ visto che l’impossessamento dei menzionati documenti era avvenuto da parte del (OMISSIS) per produrli in giudizio a fini difensivi perche’ lo riguardavano e che, quindi, non vi era stata alcuna violazione da parte del lavoratore del dovere di segretezza c/o riservatezza ne’ nella contestazione vi era stato alcun riferimento alle modalita’ con cui il dipendente era venuto in possesso dei medesimi.

Il motivo e’ inammissibile nella prima parte ed infondato nella seconda.

Vale ricordare che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu’ ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e’ necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinche’ si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, “in toto” o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggano. Ne consegue che e’ sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche’ il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis, Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007).

Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha ritenuto illegittima la sanzione disciplinare non solo per mancata affissione del codice disciplinare, ma anche perche’ la condotta ascritta al (OMISSIS) non poteva considerarsi violativa del dovere di segretezza e/o riservatezza, ratio decidendi quest’ultima, non incisa, per quanto appresso si dira’, dalla seconda parte del motivo.

Ed infatti, l’impugnata sentenza ha fatto corretta applicazione del principio da questa Corte affermato in numerose pronunce secondo cui il lavoratore che produca in una controversia di lavoro copia di atti aziendali riguardanti direttamente la propria posizione lavorativa non viene meno ai doveri di fedelta’ di cui all’articolo 2105 c.c., anche ove i documenti prodotti non abbiano avuto influenza decisiva sull’esito del giudizio, operando, in ogni caso, la scriminante dell’esercizio del diritto di cui all’articolo 51 c.p., che ha valenza generale nell’ordinamento, senza essere limitata al mero ambito penalistico (Cass. n. 25682 del 04/12/2014) e tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia e’ idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda.(Cass. n. 3038 del 08/02/2011; Cass. n. 22923 del 07/12/2004; Cass. n. 12528 del 7 luglio 2004 tra le varie).

Per tutto quanto esposto, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della sopra riportata relazione e, quindi, rigetta il ricorso.

Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il (OMISSIS) rimasto intimato.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (legge di stabilita’ 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si e’ perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravarne (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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