Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4711

Ai fini dell’accertamento del reddito con il metodo sintetico non è sufficiente l’acquisto di un bene, ove lo stesso sia stato pagato in parte in contanti ed in parte con emissione di cambiali; siffatto acquisto, invero, per la detta parte (e cioè per la parte del corrispettivo pagata con cambiali) non comporta un’attuale erogazione di spesa per incrementi patrimoniali e, dunque, non costituisce effettiva ed attuale espressione di capacità economica

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 23 febbraio 2017, n. 4711

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29319-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2750/22/2015 del 25/02/2015 della Commissione Tributaria Regionale di ROMA, depositata il 14/05/2015.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MOCCI MAURO;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso.

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’articolo 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

(OMISSIS) propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’IRPEF, quale plusvalenza determinatasi a seguito della vendita di un terreno edificabile in data 19.5.2004, a fronte della quale l’acquirente aveva promesso e consegnato una villetta.

Nella decisione impugnata, la CTR ha ricordato che l’agenzia aveva calcolato il valore della villetta, secondo quanto indicatole dalla stessa contribuente, in esito ad una perizia di parte. Il momento impositiva avrebbe dovuto coincidere con il 2007, anno di consegna dell’immobile. Il ricorso si affida ad un unico motivo, col quale la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 1472 c.c., comma 1 e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 68, comma 1, relativamente al momento realizzativo della plusvalenza ed impositivo (Decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, articolo 76), nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 21, in tema di modalita’ di fissazione dell’aliquota, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Fila assume che erroneamente la CFR avrebbe fatto coincidere la plusvalenza con l’atto di trasferimento dell’immobile – nel corso del 2007 – mentre a quella data risalirebbe solo un atto di identificazione catastale, laddove la compiuta realizzazione del bene avrebbe dovuto rimontare alla comunicazione di fine lavori, il 27 giugno 2006 e successiva comunicazione per variazione del 4 luglio 2006.

L’intimata si e’ costituita senza controricorso.

Il motivo e’ fondato.

Nella vendita di cosa futura l’effetto traslativo si verifica nel momento in cui il bene viene ad esistenza nella sua completezza (Sez. 2, n. 25603 del 30/11/2011; Sez. 2 n. 24172 del 25/10/2013; Sez. 1, n. 9994 del 16/05/2016).

D’altronde, come e’ stato rilevato dagli stessi giudici d’appello, conta il fatto che, in tema di imposte sui redditi, ai fini dell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, articolo 76, – il quale prevede altresi’, al comma secondo, che la plusvalenza sia costituita dalla differenza tra il prezzo d’acquisto e quello conseguito con l’alienazione – nel caso di permuta di cosa esistente (un terreno) con cosa futura (la realizzazione di un fabbricato), la plusvalenza deve considerarsi conseguita nel momento in cui la proprieta’ della costruzione realizzata e’ entrata nel patrimonio del cedente.

Tale momento, ai sensi dell’articolo 1472 c.c., coincide con quello in cui la cosa futura viene appunto ad esistenza, dovendosi escludere che possa invece riguardare l’atto di identificazione catastale.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CFR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione

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