La mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata determina la nullità dell’iscrizione al ruolo a prescindere dall’incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 22 giugno 2016, n. 12927
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10510-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 401/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 28/10/2014, depositata il 27/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del controricorrente che si riporta agli scritti.
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in accoglimento dell’appello incidentale del contribuente, ha annullato l’impugnata cartella per mancato invio, da parte dell’Amministrazione, dell’esito della liquidazione effettuata ex articolo 36 bis relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il motivo e’ infondato, dovendosi dar seguito a Cass. 11000/2014, secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, articolo 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attivita’ di liquidazione, effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 36 bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicche’ l’omissione di tale comunicazione determina la nullita’ del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
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