Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4305

È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 20 febbraio 2017, n. 4305

R.C. ha presentato, in proprio e senza l’assistenza di un difensore, ricorso per cassazione avverso provvedimento di rigetto del reclamo proposto dalla R. nei confronti delle decisioni del Tribunale su procedimento ex art. 710 c.p.c. avviato dall’ex marito della R. C.M. .
Con il ricorso la parte personalmente lamenta una serie ampia di violazioni nelle decisioni del Tribunale di Bergamo.
Nel costituirsi la R. non ha depositato alcun documento, non ha prodotto, secondo i criteri di legge, il provvedimento asseritamente impugnato, non ha provveduto ad alcun forma di notifica del ricorso nei confronti del C. .
Il pubblico ufficiale che ha ricevuto il ricorso presentato in proprio dalla R. ha attestato formalmente che nell’ambito del fascicolo di ufficio è assente qualsiasi documentazione, così come la nomina di difensore, con conseguente impossibilità di reperire un indirizzo PEC.
Questa Corte si è già pronunciata in materia affermando che: “È inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, terzo comma, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, terzo comma, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, terzo comma, lett. c) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile..” (Cass. 23925/2012, Cass. 26133/2014).
I principi richiamati evidenziano dunque la ricorrenza di una causa di inammissibilità del ricorso, in considerazione della assenza di un difensore, nominato con procura speciale secondo le previsioni di legge, così come della assenza di qualsiasi prova in ordine all’avvenuta notificazione del ricorso alla controparte.
Considerato che in conclusione il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese.
Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo ex art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/02. Deve essere disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell’art. 52 del d.P.R. n. 196/2003

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *