Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 ottobre 2016, n. 20975

Scindibilità dei redditi ai fini Irap. La Corte ha infatti accolto il ricorso dell’agenzia delle Entrate contro la decisione della Ctr di Trieste che aveva riconosciuto l’intero rimborso a uno studio associato di commercialisti: uno dei professionisti raggiunti dal provvedimento impositivo si era visto imputare l’Irap in quanto, oltre all’attività caratteristica, aveva svolto anche incarichi come sindaco di società di capitali

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 17 ottobre 2016, n. 20975

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20201/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in persona degli stessi, elettivamente domiciliati in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

Nonche’ da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 56/08/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TRIESTE del 2/12/2013, depositata il 28/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

FATTO E DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti della (OMISSIS), che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 56/08/14, depositata il 28 gennaio 2014, con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, e’ stato accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di diniego di rimborso per Irap relativa agli anni 1998 e 1999.

La CTR, in particolare, premesso che il reddito in relazione al quale si chiedeva il rimborso Irap era quello generato dall’attivita’ di sindaco di societa’ di capitali e non anche quello derivato dall’attivita’ di commercialisti, accoglieva la domanda e dichiarava dovuto l’intero rimborso richiesto.

Conviene senz’altro esaminare, per ragioni di priorita’ logica, il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate, denunziando violazione dell’articolo 112 in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4), lamenta che la CTR, nell’accogliere la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, per le sole prestazioni relative collegi sindacali, abbia accolto la domanda di restituzione dell’intero importo.

Il motivo e’ fondato.

La CTR infatti, pur dando atto che i contribuenti insistevano per la scissione del reddito prodotto tra quello derivante da attivita’ di commercialista, frutto anche della struttura di servizi collegata, e quella derivante dallo svolgimento dell’attivita’ di sindaco, e rilevando la carenza del presupposto impositivo Irap per il solo reddito generato dall’attivita’ di sindaco di societa’ di capitali, accoglieva la domanda proposta in via subordinata dai contribuenti, che aveva appunto ad oggetto il rimborso dei soli compensi relativi all’attivita’ di sindaco, dichiarando pero’ dovuto il rimborso Irap per l’intero importo richiesto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della CTR del Friuli-Venzia Giulia, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio

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