Nell’ambito del sindacato di legittimità , non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento.
Suprema Corte di Cassazione
sezione VI civile
ordinanza 12 luglio 2017, n. 17204
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10819-2016 proposto da:
COMUNE DI GIOIA DEL COLLE, P.I. (OMISSIS), in persona del Commissario prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 82/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 29/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2008 (OMISSIS), titolare dell’omonima ditta artigiana per la produzione di prodotti caseari, convenne in giudizio il Comune di Gioia del Colle per sentirlo condannare al risarcimento dei danni riportati dai suoi macchinari e dai prodotti caseari depositati in azienda a seguito di un disastroso allagamento di acque piovane confluite nel suo opificio durante la notte del (OMISSIS). Il Comune si costitui’ negando che l’allagamento fosse dipeso da uno scorretto convogliamento delle acque meteoriche nel sistema fognario cittadino, e addebitandolo piuttosto dall’assoluta eccezionalita’ della precipitazione avutasi in quella circostanza.
Il Tribunale di Bari, sezione di Modugno, rigetto’ la domanda attorea, in quanto, pur concludendo per la responsabilita’ risarcitoria del Comune, ritenne che non fosse stata fornita alcuna prova dei danni riportati, ne’ per i macchinari, ne’ per il prodotto caseario ammalorato.
2. La Corte d’Appello di Bari, con sentenza n. 82 del 29 gennaio 2016, in accoglimento dell’appello proposto dal (OMISSIS), ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado ed ha condannato il Comune di Gioia del Colle al risarcimento di Euro 72.600,00 in favore dell’appellante ma solo per il danno riportato al prodotto caseario.
3. Avverso tale pronunzia il Comune di Gioia del Colle propone ricorso in Cassazione con un motivo.
3.1. L’intimato (OMISSIS) non svolge attivita’ difensiva.
4. E’ stata depositata in cancelleria ai sensi dell’articolo 380 – bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, la proposta di inammissibilita’ del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
4.1. Il collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta proposta soltanto in parte.
6. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente si duole da un lato della nullita’ della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti e dall’altro della violazione dell’articolo 115 c.p.c., articoli 1223, 2051, 2056 e 2697 c.c..
Lamenta che il giudice del merito ha ritenuto di dover fare ricorso, per liquidare il risarcimento del danno per il prodotto caseario, ai mercuriali per sopperire alle inadempienze della parte che non ha fornito la prova ne’ sull’an ne’ sul quantum debeatur.
Il motivo e’ in parte inammissibile e in parte infondato.
Per quanto riguarda la prima parte del motivo il Comune assume sostanzialmente la contraddittorieta’ della sentenza. La critica e’ non solo eccentrica rispetto all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ma non si correla neanche con la motivazione della sentenza e per questo motivo e’ inammissibile (Cass. n. 359/2005). Infatti la sentenza ha esaminato il fatto asseritamene omesso, ossia la circostanza che il Comune aveva constatato l’ammaloramento di 150 quintali di prodotto caseario, e l’ha poi posto a confronto con la fattura rilasciata da chi aveva smaltito la ricotta ammalorata (cfr. sentenza pag. 3 punti a) b) e c)).
Anche la seconda parte del motivo, quello ai sensi dell’articolo 115 c.p.c., per erronea applicazione del notorio, e’ inammissibile. Infatti i precedenti evocati dal ricorrente non sono pertinenti. Che le mercuriali siano listini che per la loro ufficialita’ possono eventualmente considerarsi “notorio” non e’ discutibile, anche se non e’ predicabile che il giudice debba conoscerle. Se le conosce le puo’, pero’, applicare in quanto risultano meri dati applicabili senza particolari cognizione tecniche. E, dunque, la Corte territoriale lo ha fatto legittimamente.
E comunque e’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non puo’ rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in se’ coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, e’ sottratto al sindacato di legittimita’, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non e’ conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).
Pertanto, ai sensi degli articoli 380 – bis e 385 c.p.c., la Corte rigetta il ricorso. Non occorre disporre sulle spese in considerazione del fatto che l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1 – bis.
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