Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 febbraio 2017, n. 3626

Nell’ipotesi di condebitori l’onere della prova a superare l’eventuale situazione di dubbio spetta a quella delle parti (attore o convenuto a seconda delle richieste superiori, pari o inferiori al 50%) che via abbia interesse. Così l’interesse sarà dell’attore se pretende il rimborso di una somma superiore alla metà; sarà, invece, del convenuto se intende opporsi a una richiesta pari alla metà, opponendo la propria totale assenza di colpa o di grado inferiore di questa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI civile

ordinanza 10 febbraio 2017, n. 3626

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere

Dott. CIRILLO Fracesco Maria – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27198-2015 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 553/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del 9/12/2014, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con la sentenza impugnata, la Corte d’appello ha accolto l’appello proposto dal (OMISSIS) contro la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva rigettato la domanda di regresso dallo stesso avanzata nei confronti dello (OMISSIS) per ottenere il rimborso del 50% della somma corrisposta a titolo di risarcimento danni in favore della danneggiate (OMISSIS) (in forza di sentenza del Tribunale di Fermo n. 341 del 18 aprile 2005, passata in giudicato, con la quale era stata affermata la responsabilita’ professionale di entrambi gli odontotecnici per cure odontoiatriche ritenute errate);

– la Corte d’appello ha fatto applicazione del terzo comma dell’articolo 2055 c.c., reputando operante la presunzione di pari concorso di colpa dei diversi soggetti responsabili dell’unico fatto dannoso, in mancanza di prova contraria (il cui onere ha fatto gravare sul convenuto con l’azione di regresso, a fronte della prova fornita dall’attore di avere pagato l’intero e della richiesta di pagamento della meta’);

– il ricorso principale e’ proposto con un motivo articolato in due censure;

l’intimato si difende con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’articolo 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;

il decreto e’ stato notificato come per legge;

il ricorrente principale ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– col primo motivo del ricorso principale si deduce “violazione e falsa applicazione dell’articolo 1298 c.c. in relazione ad un’ipotesi di responsabilita’ extracontrattuale”, ai sensi articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendosi che, poiche’ si tratta di illecito aquiliano, l’onere della prova sarebbe dovuto gravare sull’attore, con la conseguenza che sarebbe stato onere del (OMISSIS) provare il diverso grado delle rispettive colpe;

– in ogni caso, si censura l’operato del secondo giudice, per non aver ammesso la prova testimoniale gia’ dedotta dallo (OMISSIS) in primo grado;

– la prima censura e’ manifestamente infondata; la seconda e’ inammissibile;

– non e’ contestato che la sentenza n. 341 del 18 aprile 2005, con la quale e’ stata accolta la domanda risarcitoria della danneggiata proposta nei confronti di entrambi i professionisti, abbia correttamente applicato il principio risultante dall’articolo 2055 c.c., e piu’ volte ribadito da questa Corte secondo cui in tema di responsabilita’ solidale per fatto illecito imputabile a piu’ persone, il vincolo di solidarieta’ che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalita’ della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravita’ delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioe’ ai fini dell’azione di regresso (cfr. Cass. n. 9167/02 ed altre), con la conseguenza che il giudice del merito, adito dal danneggiato puo’ e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei detti condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, atteso che solo nel giudizio di regresso puo’ discutersi della gravita’ delle rispettive colpe e delle conseguenze da esse derivanti (cfr. Cass. n. 21664/05 ed altre);

– pertanto, con quella sentenza, che ha sancito la solidarieta’ tra corresponsabili nei confronti della danneggiata (OMISSIS), non si e’ formato alcun giudicato sulla graduazione delle colpe;

– l’attore, (OMISSIS), dimostrato di aver pagato l’intero, ha agito in regresso per ottenere la meta’ dal coobbligato Gianluca (OMISSIS). La Corte d’appello di Ancona, ritenendo che non vi fosse in atti la prova del maggiore gravita’ della colpa dell’attore, sostenuta dal convenuto, ha applicato la presunzione del comma 3;

– la decisione e’ corretta in diritto perche’ presuppone una situazione di dubbio. L’onere della prova delle circostanze volte a superare l’eventuale situazione di dubbio spetta a quella delle parti -attore o convenuto, a seconda delle richieste superiori, pari od inferiori al 50%- che vi abbia interesse: cosi’ l’interesse sara’ dell’attore se pretenda il rimborso di una somma superiore alla meta’; sara’ del convenuto se intende opporsi ad una richiesta pari alla meta’, opponendo la propria totale assenza di colpa ovvero il grado inferiore di questa, poiche’ trattasi di fatto impeditivo della presunzione di pari concorso di colpa;

– la prima censura va percio’ rigettata;

– la seconda e’ inammissibile perche’ dedotta come violazione di legge, laddove invece riguarda la valutazione dei fatti e delle prove data dal giudice del merito, che – alla stregua di quanto emerso nel precedente giudizio – ha reputato non superata la presunzione di cui all’ultimo comma dell’articolo 2055 c.c.;

– dal momento che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 21 aprile 2015 si sarebbe dovuta fare applicazione l’articolo 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”; censura, quest’ultima, diversa da quelle avanzate con i motivi di ricorso principale;

– d’altronde la Corte di merito ha ben motivato quando ha affermato:

– per un verso, l’irrilevanza di quanto emerso nel giudizio intrapreso dalla danneggiata (cioe’ che “lo (OMISSIS) si sia occupato soltanto saltuariamente delle cure effettuate alla (OMISSIS)”), poiche’, come si legge in sentenza, “da una cooperazione colposa quantitativamente minoritaria non e’ lecito -con gravita’, precisione e concordanza- desumere un diverso gradiente di responsabilita’”;

– per altro verso, che, per ritenere quest’ultimo, sarebbe stata necessaria, secondo il giudice, l'”allegazione delle singole tipologie degli interventi svolti da ciascuno dei soggetti in causa e di quelli che hanno avuto in cura la creditrice”; allegazione, e correlata dimostrazione, che la Corte ha reputato non essere state oggetto delle richieste istruttorie dello (OMISSIS); il motivo di ricorso non censura specificamente questa valutazione;

– peraltro esso risulta gravemente carente quanto alla deduzione della decisivita’ delle prove non ammesse, atteso che non riporta, nemmeno per sintesi, il contenuto delle circostanze sulle quali sarebbero stati chiamati a deporre i testimoni, limitandosi ad affermare genericamente che avrebbero dovuto essere sentiti “allo scopo di dimostrare l’assenza di qualsiasi responsabilita’ e/o comunque minimo grado di essa” (cfr. Cass. n. 13556/06, secondo cui “In tema di impugnazione per giudizio di legittimita’, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilita’ del ricorso, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in se’ tutti gli elementi che diano al giudice di legittimita’ la possibilita’ di provvedere al diretto controllo della decisivita’ dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito”; cfr., nello stesso senso, Cass. n. 4391/07, ord. n. 17915/10, n. 13677/12 ed altre);

– quanto poi ai documenti ed agli altri elementi probatori di cui e’ detto nella memoria del ricorrente, e’ sufficiente qui ribadire che la memoria ex articolo 378 c.p.c., non puo’ integrare i motivi del ricorso per cassazione, poiche’ assolve all’esclusiva funzione di chiarire ed illustrare i motivi di impugnazione che siano gia’ stati ritualmente cioe’ in maniera completa, compiuta e definitiva enunciati nell’atto introduttivo del giudizio di legittimita’, con il quale si esaurisce il relativo diritto di impugnazione (cosi’, tra le piu’ recenti, Cass. ord. n. 26760/14);

– in conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato;

– con l’unico motivo del ricorso incidentale si censura la decisione di compensazione delle spese dei due gradi di merito;

– la norma applicabile e’ quella dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile dopo la prima modifica, apportata dalla L. n. 28 dicembre 2005, n. 263, che richiede che il giudice indichi esplicitamente nella motivazione i giusti motivi di compensazione;

– nel caso di specie, la sentenza e’ dotata di adeguato supporto motivazionale dato che vi si legge che “la complessita’ della fattispecie giustifica l’integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio”. Sebbene si possa convenire col ricorrente incidentale sul fatto che le questioni di diritto poste dall’azione di regresso non siano “complesse”, questo comporta soltanto che il giudice di merito abbia utilizzato un’espressione impropria. In realta’, e’ palese il riferimento che il giudice ha inteso fare alla peculiarita’ della fattispecie concreta (perche’ decisa sulla scorta di una presunzione di legge piuttosto che sulla prova positiva della pari corresponsabilita’ del convenuto);

percio’ va rigettato anche il ricorso incidentale;

– la soccombenza reciproca consente di compensare le spese del giudizio di legittimita’;

– sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi, principale ed incidentale, li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimita’.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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