Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza n. 40673 del 17 ottobre 2012
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento in data 17-6-2011 il Tribunale di Sorveglianza di Roma, a seguito di annullamento con rinvio, da parte della prima sezione penale di questa corte (sentenza 17-2-2011), di precedente provvedimento di accoglimento del reclamo del detenuto B. P. avverso decreto ministeriale della giustizia 26-6-2009 di proroga per anni due del regime di sottoposizione al trattamento di cui all’art. 41 bis ord. pen., rigettava il proposto reclamo.
2. L’annullamento dell’ordinanza di accoglimento era stato determinato dal mancato esame circa la eventuale persistenza, al di là del ruolo apicale o meno già ricoperto nell’ambito del sodalizio, della capacità del detenuto di favorire l’associazione veicolando contatti con l’esterno, essendosi la verifica del tribunale limitata al riesame della sussistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime differenziato.
3. Con il provvedimento impugnato il giudice del rinvio, premesso che i criteri da applicare ai fini della valutazione della probabilità che, in assenza delle restrizioni tipiche del regime differenziato, il detenuto possa tenere contatti con l’esterno, sono rappresentati tra l’altro, secondo la modifica introdotta alla novella L. n. 94 del 2009, art. 41 bis, dal profilo criminale, dal ruolo rivestito nell’associazione, dalla perdurante operatività del sodalizio criminale, dalla sopravvenienza di nuove incriminazioni non valutate in precedenza, dagli esiti del trattamento penitenziario e dal tenore di vita dei familiari, essendo sufficiente anche la presenza soltanto di taluni di essi, rilevava in primo luogo che il decreto ministeriale, richiamando i 99 arresti di affiliati a “cosa nostra” in data 17-12-2008, operazione in cui era coinvolto anche il fratello del ricorrente, A., aveva evidenziato la persistenza dell’operatività di “cosa nostra”. Richiamava in secondo luogo la conferma in appello (sentenza 13-1-2010) della condanna in primo grado del B. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., alla pena di 12 anni di reclusione, sottolineando che, per quanto fosse stata confermata la sussistenza del reato nella forma di cui al comma 1, e non al comma 2, di tale norma, tuttavia dalla sentenza risultava il ruolo non secondario del predetto nell’ambito del sodalizio, quale punto di riferimento per i rapporti tra le famiglie mafiose palermitane e quelle operanti nella zona di (omissis), nonchè punto di contatto con il boss latitante M.D. M., e uomo di fiducia di R.A.. Il che, come pure l’entità della pena, tra l’altro frutto della diminuzione per il rito abbreviato, dimostrava la pericolosità del soggetto.
Tali aspetti, uniti alla considerazione dei precedenti a carico, rappresentati da due condanne irrevocabili per associazione mafiosa, con la seconda delle quali si saldava la condanna non ancora irrevocabile per lo stesso reato commesso in epoca temporale immediatamente successiva, a dimostrazione della ininterrotta militanza del B. nell’organizzazione, denotavano, secondo il tribunale, la pericolosità di questi e la sua persistente capacità di mantenere contatti con la stessa.
Era invece ritenuto ininfluente il mancato aggiornamento della relazione comportamentale, dal momento che comunque in essa si dava atto di due infrazioni, rispettivamente nel 2006 e nel 2010.
4. Ricorre B. tramite il difensore avv. F. Celano, con tre motivi.
4.1 Con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato per non essere stato disposto il rinvio dell’udienza al fine di attendere l’esito dell’aggiornamento della relazione comportamentale, che avrebbe dovuto costituire precipua fonte di conoscenza degli “esiti del trattamento penitenziario”, secondo quanto prescritto dall’art. 41 bis, comma 2 bis, come novellato, anche trattandosi di soggetto che per oltre un anno non era stato più sottoposto al regime speciale.
4.2 Con il secondo motivo si deduceva vizio di motivazione per essere stato illogicamente valorizzato l’arresto di tale B. A., che, a differenza di quanto ritenuto dal tribunale, non è parente del ricorrente.
4.3 Con il terzo motivo lo stesso vizio era ravvisato nel fatto che il tribunale non si era attenuto alle indicazioni della sentenza di annullamento. Infatti, anzichè valutare la persistenza o meno del collegamento del detenuto con la consorteria mafiosa, si era limitato a riportare uno stralcio della sentenza di primo grado a conferma della legittimità del decreto ministeriale, mentre la situazione ivi fotografata si riferiva al passato e quindi elementi più significativi avrebbero dovuto essere ricercati nel comportamento penitenziario del detenuto, il che era invece mancato.
Si chiedeva quindi l’annullamento dell’ordinanza.
5. Con requisitoria scritta il PG presso questa corte ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso sui seguenti rilievi.
5.1 Premesso che la modifica legislativa che ha inasprito la disciplina dell’art. 41 bis, è stata sottoposta con esito positivo a vaglio di costituzionalità (Corte Cost. n. 190/2010), il requirente ha osservato che continuano ad applicarsi i principi giurisprudenziali elaborati da questa corte e dalla Consulta a seguito della novella del 2002, dovendo quindi valutarsi se il decreto contiene un’analisi dell’attuale pericolosità del detenuto che tenga conto dell’eventuale dissolvimento del sodalizio, della durata della sottoposizione al regime differenziato e dei risultati del trattamento carcerario, parametro ineludibile in relazione alla funzione rieducativa della pena, non essendo quindi sufficienti riferimenti limitati alla biografia criminale del detenuto e alla perdurante operatività del sodalizio, perchè in tal caso soltanto lo scioglimento di questo o la formale dissociazione dell’associato accompagnata dall’avvio della collaborazione con le istituzioni, varrebbero ad impedire la reiterazione dei provvedimenti di proroga della sottoposizione al regime carcerario differenziato.
5.2 Nella specie, secondo il PG, il tribunale doveva accompagnare al duplice dato della biografia delinquenziale del detenuto e dell’attuale operatività del sodalizio di appartenenza, anche l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, nonchè escludere la presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo.
Ciò era avvenuto, con conseguente assenza di vizi del provvedimento, anche se attraverso motivazione succinta, ma comunque congrua, con la quale erano stati sottoposti a vaglio critico gli elementi rappresentati dai precedenti del detenuto, dagli elementi fattuali (ruolo nel sodalizio, profilo criminale, perdurante operatività del gruppo mafioso di riferimento, comportamento penitenziario caratterizzato da due infrazioni) e dagli altri dati esposti nel decreto ministeriale, sì da rendere concreto il giudizio sulla effettiva capacità di collegamento del B. con associazioni criminali, mentre il ricorrente non aveva produttivamente esercitato la facoltà di allegazione di elementi in contrario.
5.3 In ordine ai singoli motivi di impugnazione, il PG osserva che il primo enfatizzava il mancato aggiornamento della relazione comportamentale senza evidenziare ragioni per le quali dall’osservazione dell’ultimo periodo di detenzione sarebbero derivate conseguenze favorevoli all’interessato, il secondo valorizzava un dato del tutto secondario (l’assenza di parentela tra il ricorrente e l’arrestato B.A.), il terzo era in fatto.
5.4 Il ricorso atteneva quindi, inammissibilmente, al giudizio di fatto formulato dal giudice di merito e sollecitava questa corte a sovrapporsi ai contenuti di tale giudizio, mentre, nella materia, il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, vizio che, pur ricomprendendo il caso di motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, non ricorreva nella specie.
Motivi della decisione
Il ricorso è nel complesso infondato e merita rigetto.
1. Le doglianze diverse dalla violazione di legge, la sola deducibile in cassazione ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2 sexies, Ord. Pen., sono inammissibili.
Ciò vale per quanto riguarda il secondo motivo afferente a vizio di motivazione per essere stato illogicamente valorizzato, al fine di confermare la persistente vitalità del sodalizio di appartenenza, l’arresto di tale B.A., che, secondo quanto assertivamente dedotto nel ricorso, non sarebbe parente dell’omonimo P., mentre nel provvedimento era stato ritenuto suo fratello.
2. Sono invece ammissibili, ma, per quanto subito si osserverà, infondati, il primo ed il terzo motivo laddove deducono violazione di legge per mancata valutazione da parte del giudice del reclamo degli esiti del trattamento penitenziario, imposta dal testo novellato dell’art. 41 bis, in tal modo non rispettando il perimetro del giudizio di rinvio disegnato in fase rescindente.
2.1 In realtà il tribunale, lungi dall’ignorare tali esiti, ha soltanto ritenuto di non rinviare l’udienza per attendere l’aggiornamento dell’esito del monitoraggio del comportamento penitenziario, ritenendo ininfluente il mancato aggiornamento della relazione comportamentale, dal momento che comunque in essa si dava atto di due infrazioni commesse dal B., rispettivamente nel 2006 e nel 2010, e valorizzando comunque la circostanza che, trattandosi di giudizio di rinvio, doveva esaminarsi la situazione cristallizzata prima dell’annullamento, anche in assenza di indicazioni al riguardo nella sentenza di questa corte.
2.2 A conferma dell’infondatezza di tale doglianza, va comunque pure richiamato il rilievo del PG secondo cui all’enfatizzazione del mancato aggiornamento della relazione comportamentale, non si accompagnava nel ricorso l’indicazione delle ragioni – carenza tale da poter configurare mancanza d’interesse, e quindi addirittura inammissibilità – per le quali dall’osservazione dell’ultimo periodo di detenzione sarebbero derivate, a differenza che da quella del precedente, conseguenze favorevoli all’interessato. Rilievo in linea con il principio generale che la denuncia della violazione di una norma non può essere fine a se stessa, in quanto non sussiste un interesse autonomamente tutelabile alla rimozione della violazione.
3. L’esame del terzo motivo, nella parte in cui la deduzione del vizio di motivazione – inammissibile, come già osservato – parrebbe sottintendere quella di violazione di legge per mancanza di motivazione sulla persistenza del collegamento del detenuto con la consorteria mafiosa – il provvedimento si sarebbe infatti limitato a fotografare una situazione relativa al passato, mentre elementi più significativi avrebbero dovuto ricercarsi nel comportamento penitenziario del detenuto, accertamento del tutto mancato -, conduce ugualmente ad un giudizio di infondatezza.
3.1 Il provvedimento impugnato, dopo aver ricordato che il comma 2 bis novellato dell’art. 41 bis Ord. Pen., esige per la proroga del provvedimento del Ministro per la giustizia, l’accertamento che la capacità del condannato di tenere contatti con l’associazione non è venuta meno, accertamento che deve essere condotto “anche” alla stregua di una serie predeterminata di parametri quali il profilo criminale, la posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, ha fatto oggetto di puntuale considerazione tali parametri, mediante l’indicazione di indici fattuali sintomatici di attualità del pericolo di collegamenti con l’esterno, non neutralizzata dalla presenza di indici dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo.
3.2 Ha infatti valorizzato l’appartenenza del ricorrente, senza soluzione di continuità – non solo quindi in epoca risalente – e con un ruolo di rilievo (quale punto di riferimento per i rapporti tra le famiglie mafiose palermitane e quelle operanti nella zona di (omissis), nonchè punto di contatto con il boss latitante M. D.M., e uomo di fiducia di R.A.), ad un sodalizio di stampo mafioso tuttora vivo e vitale, riscontrata dall’aggiornamento della sua biografia criminale per effetto della recente conferma in appello dell’ultima condanna a ben dodici anni di reclusione per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..
3.3 Nè il tribunale ha trascurato, ad ulteriore conforto della pericolosità del ricorrente e della sua persistente capacità di mantenere contatti verso l’esterno con l’organizzazione, il riferimento agli esiti del trattamento penitenziario, di cui ha valorizzato due infrazioni, e al tenore di vita dei familiari, evidenziando l’arresto di uno di costoro, sì da rendere nel complesso concreto e motivato il giudizio sulla effettiva capacità di collegamento del B. con associazioni criminali, in assenza di produttivo esercizio da parte sua della facoltà di allegazione di elementi in contrario.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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