È configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 Cp, nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell’Enel, attesta, contrariamente al vero, che l’immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l’ottenimento di fornitura di energia elettrica.
26 Gennaio 201226 Gennaio 2012
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