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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza n. 21043 del 16 maggio 2013

 

Ritenuto in fatto

Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Giudice di pace di Barra emessa in data 15/12/2011, con la quale T.L.C. e G.F. erano stati assolti dall’addebito di diffamazione in danno di R.C. I fatti si riferiscono ad iniziative adottate per atto scritto da entrambi gli imputati il 23/02/2007 e, dal solo C., il 02/04/2007: nella prima occasione, i due prevenuti lamentavano al dirigente sanitario del competente distretto n. 83 che, recatisi il giorno precedente presso l’ambulatorio del Dott. C., al fine di essere sottoposti a visita, non avevano rintracciato il medico; nella seconda, il C. (che, al pari del F., era a sua volta dirigente medico) segnalava che il 29/03/2007 lo stesso Dott. C. si era rifiutato di effettuare la visita. Ad avviso del Giudice di pace, la lesività delle condotte era da escludersi in ragione della ammissione da parte del C. circa la conformità al vero delle circostanze di fatto segnalate nelle missive a firma degli imputati. Il querelante aveva infatti dichiarato di essere solito effettuare le visite in stanze diverse, per problemi logistici e carenza di strutture presso il suddetto distretto, così dando una ragione della sua assenza – il 22/02/2007 – dal luogo dove gli imputati lo avevano cercato (gli ambulatori del secondo piano, stando al tenore della rubrica); sui fatti del 29/03/2007, aveva precisato di non aver dato corso alla visita del collega C., non disponendo della cartella clinica. Perciò, a fronte di tali presupposti, il giudicante escludeva un intento diffamatorio da parte del C. e del F., i quali avevano inviato al dirigente delle missive «da considerarsi una lamentela per una situazione che si era verificata nell’orario di lavoro»; essi non avevano voluto offendere il C., ma soltanto sottolineare «alcune sconvenienze che certamente non ne hanno offuscato la dignità ed il prestigio». Con l’odierno ricorso, che risulta da due atti essendo stato il primo erroneamente presentato come appello, il P.g. territoriale lamenta invece che il tenore dei due scritti indicati nel capi d’imputazione rivelerebbe l’intenzione dei prevenuti (soprattutto per essere a loro volta medici incardinati nel servizio sanitario nazionale, e dunque consapevoli delle modalità concrete di svolgimento di quelle attività di assistenza) di «interpretare malevolmente le assenze della parte lesa, inquadrandole come sintomatiche di un arbitrario rifiuto di compiere atti dell’ufficio». Il P.M. ricorrente segnala altresì che i fatti indicati nelle due missive, e rappresentati come accaduti dal C. e dal F., sarebbero risultati inveritieri.

Considerato in diritto

Il ricorso deve qualificarsi inammissibile.
Il P.g. prospetta una lettura delle emergenze processuali alternativa rispetto a quella fatta propria dal Giudice di pace: il che, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che non appare affetta da alcun profilo di contraddittorietà od illogicità manifesta, non è consentito in sede di legittimità. Né può dirsi ravvisabile il travisamento denunciato dal ricorrente in ordine alla veridicità o meno dei fatti oggetto di doglianza da parte degli imputati: come correttamente evidenziato dal giudicante, al contrario, quei fatti risultavano corrispondere alla realtà.
Del resto, al di là di eventuali asserzioni ulteriori nell’uno o nell’altro degli scritti a firma del F. e/o del C. da cui si ricaverebbe la prova di una volontà diffamatoria, deve aversi riguardo al contenuto degli addebiti stando alla lettera dei capi di imputazione, entrambi gli imputati sono accusati di avere rappresentato al dirigente sanitario di avere atteso; per mezz’ora il C. il 22/02/2007 presso gli ambulatori del secondo piano del distretto (senza averlo potuto rintracciare), mentre al solo C. si contesta di avere scritto che la parte civile si era rifiutata di effettuare la visita del 29/03/2007.
Si tratta, all’evidenza, di asserzioni prive di intrinseca offensività, e che in tanto, possono risultare lesive della reputazione altrui in quanto se ne dimostri la falsità. Ma, come ricordato, così non è: il 22 febbraio, forse perché impegnato altrove (e non è dimostrato che i due imputati lo sapessero o ne dovessero essere, consapevoli), il Dott. C. non si vide; a fine marzo, non visitò il Dott. C. (e sempre di rifiuto si trattò, fondata o meno che fosse la giustificazione dedotta circa la mancata disponibilità della cartella clinica).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.g.

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