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La massima

 

Commette il reato di diffamazione chiunque adoperi termini che risultino offensivi, in base al significato che essi vengono oggettivamente ad assumere, a prescindere dal loro spessore culturale e dalla loro base scientifica, nella comune sensibilità di un essere umano collocata in un determinato contesto storico e in determinato ambito sociale.

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 6 marzo 2013, n. 10393

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 28.6.2011, la corte di appello di Bari, in riforma della sentenza 26.1.2010 del tribunale di Bari, sezione di Altamura, – ha dichiarato non doversi procedere, nei confronti di D.P.A. , in ordine al fatto, qualificato come diffamazione in danno di P.R. , di cui alla trasmissione radiofonica … della emittente (omissis) , perché l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela;

– ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del D.P. , per essere il reato di diffamazione estinto per prescrizione, in ordine alle narrazioni e alle valutazioni diffuse con le trasmissioni radiofoniche, messe in onda fino al …;

– ha confermato la dichiarazione di responsabilità, in ordine al reato di diffamazione continuata ex artt. 595 c.p., 13 L.47/1948, 30 L.223/1990, commesso dal D.P. , in qualità di concessionario dell’impianto di radiodiffusione e di conduttore delle trasmissioni dell’emittente radiofonica, denominata “Radio Regio Stereo”, operante nel comune di … e la sua condanna al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese in favore delle parti civili C.A. , I.M. , Co.Ca. , Ca.An. , P.R. , M.M. , L.P. .

Nell’interesse del D.P. è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 429 lett. c) cpp; vizio di motivazione, in riferimento alla mancata dichiarazione di nullità del decreto di citazione per genericità del capo di imputazione 1 lett. a), in cui sono contenute espressioni, ritenute diffamatorie e attribuite al ricorrente, senza l’indicazione della data della trasmissione radiofonica, nel corso della quale sarebbero state diffuse. A tale carenza non può esser posto riparo, mediante la lettura delle trascrizioni delle trasmissioni radiofoniche, in quanto la chiarezza e la precisione del capo di imputazione devono esser presenti sin dal momento della sua formulazione, che deve essere autosufficiente, senza attendere l’integrazione, realizzata mediante atti formati ed acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Né la esaustività e la completezza del capo di imputazione possono essere realizzate, con il richiamo, in esso contenuto, all’intera trasmissione, così come avviene – nel caso di contestazione di diffamazione a mezzo articoli di stampa – con il richiamo all’intero contenuto dell’articolo incriminato.

2. violazione di legge, in riferimento agli artt. 595, 51 c.p., 13 L. 47/48: i giudici di merito hanno ritenuto diffamatorio il termine “Cornelio”, rivolto al C. , sebbene costituisca un nome proprio di persona, privo di carica offensiva. Non è stato tenuto conto che con tale termine e con l’implicito accostamento del C. a Cornelio Scipione, detto l’Africano e noto quale distruttore di Cartagine, il ricorrente, nell’ambito di una lecita critica alle frequenti dazioni di denaro provenienti dall’amministrazione comunale (da ritenere destabilizzanti dell’equilibrio finanziario dell’ente), intendeva fare un accostamento, con innocua iperbole, delle capacità distruttive di entrambi i personaggi.

La corte di appello, nel confermare la sentenza di condanna, richiama espressioni formulate nelle trasmissioni 9 e 17 marzo 2005 (mistificatore, pervertito dell’informazione pagato dall’amministrazione, uno sfalzino dell’informazione), nel corso delle quali nessun riferimento è stato fatto al C. , ma è stata diretta una critica agli amministratori locali per aver elargito contributi a mezzi di informazione.

Ugualmente è inoffensiva l’attribuzione al querelante della qualifica di persona porta sfortuna, espressione ironica e non certo idonea a screditarlo agli occhi dei cittadini contemporanei;

3. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990 : è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate possono avere rilevanza in relazione al criterio formale della continenza, ma non concernono fatti determinati la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione.

4. violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p., 13 L. 47/48; 30 L. 223/1990 ; vizio di motivazione: la corte di appello ha ritenuto diffamatorie in danno di I. (assessore alla viabilità) e del sindaco P. , le frasi pronunciate nella trasmissione del 14.8.2004, riguardanti il trasferimento al rione di via … del (omissis) e del mercato dei venditori ambulanti con periodicità settimanale, esse contenevano critiche legittime, comunque non rivolte al querelante, ma in generale agli amministratori comunali, per l’assenza di una area mercatale attrezzata in ….

Nessun rilievo ha poi la dimostrata inesistenza di una rissa, tra cittadini e commercianti, che era stata narrata dal D.P. , nel corso della suddetta trasmissione.

Le frasi pronunciate nella trasmissione del successivo (omissis), non sono offensive nei confronti del sindaco e del M. , comandante della polizia urbana di …, perché riguardano fatti veri e contengono critiche, espresse nei limiti della continenza, relative al trasferimento del (omissis) in via …, che aggravava il disagio degli abitanti, già disturbati dal trasferimento del mercato gestito settimanalmente dai venditori ambulanti.

5. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990: è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate non concernono fatti determinati; la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione;

6. violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p., 13 L.47/48; 30 L. 223/1990 ; vizio di motivazione: la corte di merito ha ritenuto la sussistenza del reato di diffamazione nell’aver indicato il L. , nelle trasmissioni del (omissis) ,

– come soggetto che si era autocandidato alle elezioni per la provincia di Bari, per mero interesse economico, mediante accordo con l’amico Colonna (nel senso che, tra i due, il non eletto sarebbe stato assunto dall’altro come portaborse), – come “ragazzo” vicino al Cominella, indicato come “uomo nero”.

Secondo il ricorrente, si è trattato di generica valutazione critica, diretta su altri candidati alle elezioni provinciali, con un solo, fugacissimo riferimento al L. ; nella trasmissione del (OMISSIS) vi è stata la smentita sull’identificazione del Co. – imprenditore di spicco nel panorama altamurano – nell’uomo nero. In definitiva, si è trattato di una riflessione critica sulle condizioni politico-economiche della città, espressa con astratte metafore, a volte surreali senza riferimento implicito o esplicito a persone;

7. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990: è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate non concernono fatti determinati; la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione;

8. violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p., 13 L.47/48; 30 L. 223/1990, 521, 522 cpp; violazione di legge in riferimento alla omessa dichiarazione di improcedibilità per mancanza di querela; vizio di motivazione : i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta diffamatoria era consistita nell’aver indicato il Co. – nell’ambito di una campagna denigratoria – come l’uomo nero, l’imprenditore colluso con gli amministratori locali, al fine di ottenere profitti illeciti e l’omissione di controlli di carattere ambientale, provocando danni economici ai cittadini (aumento delle tasse comunali) sia danni alla salute (aumento delle neoplasie). La contraddittorietà della sentenza della corte di merito emerge dall’aver dato rilievo ad affermazioni del D.P. nelle trasmissioni del (omissis) , sebbene le doglianze, contenute nella querela del Co. fossero dirette solo sulle dichiarazioni rese nel corso delle trasmissioni del (omissis) , il cui contenuto è stato trascritto dal perito. Pertanto, in ordine alle dichiarazioni delle trasmissioni precedenti, va dichiarata l’improcedibilità per mancanza di querela. I giudici di merito non indicano quali siano le espressioni da cui hanno tratto il convincimento che questa figura sia riferita ad una persona e specificamente all’imprenditore; non tengono conto che le affermazioni riguardano tematiche che avevano interessato la collettività ((la discarica dei rifiuti, la destinazione di aree verdi alla costruzione di impianti di distribuzione di carburanti); inoltre hanno condannato D.P. per un fatto non contestato (aver accusato il Co. di aver condizionato gli amministratori comunali, per ottenere l’autorizzazione a costruire la stazione di servizio su area verde);

9. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990 : è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate non concernono fatti determinati la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione;

10. violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p., 13 L.47/48; 30 L. 223/1990; vizio di motivazione: la condanna per i fatti narrati nelle trasmissioni del (omissis) è stata fondata sull’accertamento della falsità delle notizie: il D.P. ha accusato il sindaco e il comandante dei vigili urbani di aver consumato mega-cene e mega-pranzi a spese dei cittadini, per giunta anche in ora notturna e, quindi, violando la quiete pubblica. I giudici non hanno tenuto conto che alcuni cittadini hanno segnalato al D.P. di aver ricevuto disturbo alla quiete domestica, a causa di una cena consumata all’aperto da alcuni amministratori comunali; pertanto la diffusione della notizia corrispondeva a un pubblico interesse e non conteneva alcuna alterazione della verità;

11. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990 : è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate non concernono fatti determinati; la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione;

12. violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p., 13 L.47/48; 30 L. 223/1990 ; vizio di motivazione : la responsabilità del De Palo di diffamazione in danno del M. – per averlo accusato, nelle trasmissioni del (omissis) , di essere autore di una persecuzione in danno della (omissis) e di aver omesso di indagare sulla T. del C. , nonché sugli illeciti edilizi commessi nel territorio di … – è basata esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o., ma è smentita dalla trascrizione del testo della trasmissione del (omissis). In esso non vi è alcun riferimento o allusione a abusi o a persecuzioni, ma solo l’amara constatazione di ricevere la “visita” del vigili, nel periodo di (omissis) . Nella trascrizione delle trasmissioni del (omissis) non c’è riferimento ai mancati controlli sulla Tradeco e sugli abusi edilizi, ma c’è la notizia vera della presenza nei bidoni della Tradeco dei residui della macellazione, avvenuta al di fuori del mattatoio, con grande pericolo per la salute pubblica;

13. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990: è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate non concernono fatti determinati; la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione.

14. violazione di legge, in riferimento agli artt. 51 e 595 c.p., 13 L.47/48; 30 L. 223/1990; vizio di motivazione: in relazione alle imputazioni relative al sindaco di …, P.R. , la responsabilità è stata affermata per la narrazione di fatti, ritenuti non veri, e per appellativi in cui il tribunale ha intravisto allusione di tipo sessuale.

Quanto ai primi, secondo il ricorrente, la sentenza va annullata in riferimento alle affermazioni sull’aumento delle patologie tumorali, per omissione di controlli e per l’installazione delle antenne, per assenza di querela o per estinzione per prescrizione ; quanto alle affermazioni di cui alla trasmissione (OMISSIS), la condotta del D.P. è riferita all’assessore Ca. e quindi il ricorrente va assolto; quanto alle asserite collusioni con il Co. , la P. non ha presentato querela quanto agli appellativi, essi sono stati pronunciati nella trasmissione (OMISSIS), rispetto alla quale non vi è alcuna istanza punitiva. Inoltre, le frasi sono tratte da una filastrocca satirica, in cui non vi sono allusioni sessuali e non contengono allusioni all’operato politico-amministrativo del sindaco. Quanto all’appellativo zerbino dell’uomo nero, usato nelle trasmissioni del (OMISSIS) o burattino, usata nella trasmissione …, non vi è alcun contenuto diffamatorio, per la connessione all’operare politico del destinatario; tali termini, nel contesto della critica politica, vogliono rilevare mancanza di autorevolezza e indipendenza, l’essere permeabile agli interessi particolari dei poteri forti.

Inoltre l’identificazione del Co. nella figura dell’uomo nero deriva da un’opinione della P. , condivisa dal tribunale.

Le ulteriori espressioni, in parte sono state pronunciate dal consigliere comunale Cl.Mi. , nella seduta del … e fedelmente diffuse nelle trasmissioni del (omissis) . Le altre (nullafacente, sindachessa pluripagata, signora sindachessa burattina) rappresentano una forte critica all’operato politico amministrativo, senza alcuna offesa sul piano personale.

15. violazione di legge, in riferimento all’art. 30 L.223/1990 : è erroneamente applicata questa norma che estende l’aggravante del fatto determinato al reato di diffamazione commessa a mezzo radio e televisione: le espressioni suindicate non concernono fatti determinati; la pena è quindi aumentata senza alcuna giustificazione. Il suddetto art. 30 è applicabile al titolare della concessione a trasmettere via radio o al suo delegato al controllo e, pertanto, non può essere applicato al ricorrente, che non può rivestire contemporaneamente la veste di controllore e di controllato, che deve essere persona diversa dall’autore della asserita diffamazione. Pertanto il D.P. può essere chiamato a rispondere solo del reato di diffamazione, aggravato ai sensi dell’art. 595 co. 2 e 3 c.p. senza che possa ricorrere l’aggravante di cui all’art. 13 L.47/48.

 

Motivi della decisione

 

La Corte di Cassazione è giudice della logica delle decisioni dei giudici di merito che hanno ricostruito un fatto, hanno interpretato una norma, concludendo sul punto della rispondenza o meno della previsione normativa al dato storico accertato.

Con particolare riguardo all’ipotesi della ritenuta diffamazione realizzata attraverso mezzi di comunicazione, il giudizio di legittimità – nel suo percorso diretto alla verifica della rispondenza delle parole e/o dei segni grafici alla previsione sanzionatrice della normativa penale e civile – si articola in un duplice momento fattuale.

a) attraverso la ricostruzione del dato storico che è stato rappresentato e rievocato tramite la condotta (dello scrivere, del parlare, del disegnare), qualificata diffamatoria dai giudici di merito;

b) attraverso la ricostruzione di questa condotta narrativa e valutativa del giornalista.

Nel caso in esame, i giudici del tribunale e della corte di appello hanno dovuto analizzare, sia pure in un limitato arco temporale, uno specifico settore della vita politico – istituzionale del comune di XXXXXXXX, in relazione – ad alcune decisioni ascrivibili all’esercizio dei poteri della pubblica amministrazione, – ad alcuni comportamenti dei titolari di questi poteri dell’amministrazione – agli effetti e ai riflessi delle decisioni e dei comportamenti sui cittadini e sulle loro opinioni.

I giudici hanno poi dovuto esaminare come questi fatti siano stati interpretati e valutati da D.P.A. , nell’esercizio della sua attività di conduttore di una quotidiana trasmissione radiofonica, nonché titolare esclusivo della concessione dell’impianto di radiodiffusione denominata “radio regio stereo”, fino al XXXX, quale impresa individuale; successivamente la concessione è stata trasferita alla società “radio regio stereo” di Alessio Di Palo & co., s.a.s., di cui l’imputato è socio accomandatario e gerente.

Questa ricostruzione del dato storico, che ha costituito l’oggetto del presente procedimento, è avvenuta – attraverso la lettura delle trascrizioni, acquisite nel corso delle indagini preliminari – senza obiezioni sulla loro utilizzabilità e senza riserve sulla loro corrispondenza a quanto detto- delle dichiarazioni del D.P. , diffuse nel corso di determinate trasmissioni;

– attraverso l’esame delle persone offese e di altri testimoni.

All’esito dell’esame di questo materiale probatorio, si è oggettivamente profilato uno specifico aspetto del generale fenomeno dell’informazione dei consociati e della formazione della pubblica opinione, incentrato sul suo indiscusso protagonista, D.P.A. , conduttore della quotidiana trasmissione radiofonica, che si sviluppa all’interno della fascia oraria 12-13, 30. Tema delle trasmissioni che ha attirato l’attenzione dei querelanti, dei rappresentanti della pubblica accusa e dei giudici, è individuabile nel rapporto tra titolari dei poteri amministrativi del comune pugliese (consiglieri comunali, assessori, sindaci, comandante della polizia urbana) e gestori del potere imprenditoriale, con particolare riferimento a Co. , amministratore e comunque gestore, fino al 2004 della Tradeco, società operativa nella raccolta e nello smaltimento dei rifiuti urbani.

I giudici di merito – seguendo un iter argomentativo comune, sfociato in un organico e inscindibile accertamento giudiziale – hanno concordemente compiuto un’attenta distinzione, all’interno dell’informazione proveniente dal D.P. , tra – attività socialmente meritoria, diretta a rendere i cittadini edotti su quanto deciso ed eseguito dai pubblici amministratori in funzione dell’interesse pubblico o in funzione dell’incompatibile interesse privato e a stimolare i cittadini medesimi a consapevoli posizioni di critica e di scelta politica; attività non meritoria e, anzi, penalmente rilevante, in quanto – si è basata su fatti originariamente non veri, su fatti manipolati in senso peggiorativo, per i protagonisti, e allarmistico per i cittadini;

– si è articolata attraverso espressioni gratuitamente lesive dell’onore dei destinatali. Questa seconda parte dell’attività, svolta dal ricorrente, attraverso il mezzo di comunicazione radiofonica, è stata accuratamente ricostruita, analizzando e comparando quanto accaduto nella realtà della vita amministrativa, sociale e politica, nel territorio e nelle istituzioni di XXXXXXXX e quanto narrato, modificato, criticato, dileggiato, insultato nell’impianto di radiodiffusione denominata “radio regio stereo”. Le conclusioni, contenute nelle sentenze e particolarmente nella decisione della corte territoriale, sulla responsabilità del D.P. e sul conseguente trattamento sanzionatorio, sotto il profilo penale e civile, sono assolutamente insindacabili e incensurabili, essendo perfettamente aderenti alle risultanze processuali e razionalmente conformi a una logica valutazione delle medesime.

Non risultano quindi fondati gli argomenti critici del D.P. , che più volte sono stati esposti nel corso del giudizio di merito e si incentrano:

a) sulla violazione della norma, che, a garanzia del diritto di difesa, impone l’enunciazione “in forma chiara e precisa” dei fatti contestati, norma che sarebbe stata violata, in quanto nel capo di imputazione di cui al capo 1 lett. a) l’imputazione è generica, mancando l’indicazione della data della trasmissione contenente le affermazioni diffamatorie. L’infondatezza di questa doglianza – diretta sostanzialmente a censurare la carenza di requisiti di carattere spazio-temporale del capo di imputazione – è stata rilevata e ribadita nelle sentenze di merito con condivisibili osservazioni tecniche, inquadrate nel corretto orientamento giurisprudenziale su tale argomento. In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, la mancata enunciazione completamente esplicita dell’ambito spaziale e temporale delle condotte e degli elementi specificatoli dell’oggetto materiale del reato, costituisce vizio, soltanto quando non sia possibile collocare nel tempo e nello spazio l’episodio criminoso contestato, mentre la non completa esplicitazione è improduttiva di conseguenze giuridiche quando, come nel caso di specie, dagli altri elementi enunciati, e dai richiami contenuti nel decreto ed eventualmente anche in altri atti e provvedimenti, risultino chiari i profili fondamentali del fatto per il quale il giudizio è stato disposto” (così ex multis, sez. 1, Sentenza n. 12149 del 02/03/2005 – 25/3/2005, Rv. 231615; sez. l, n.20628 del 12.2.08, rv 23998).

Il D.P. , direttamente e attraverso il proprio difensore, poteva facilmente individuare e comprendere appieno quali fossero le trasmissioni, nel corse delle quali erano stati violati i diritti della persona dei querelanti, non solo in base alle precise e specifiche istanze punitive depositate dagli interessati e acquisite dagli inquirenti, ma anche in base alle trascrizioni, disposte nel corso delle indagini preliminari (v. pp. 8 e 25 sentenza trib.), che hanno costituito, nel corso di tutte le fasi del procedimento, la incontestata fonte conoscitiva per accusa, difesa e giudici. Questo ruolo decisivo, svolto con immediata trasparenza e con oggettiva forza persuasiva, trova conferma indiretta, laddove la corte di merito ha escluso la dimostrazione della fondatezza dell’accusa, in riferimento a dichiarazioni, prive di trascrizione. Né può avere rilievo l’eventuale carenza dell’indicazione, nel decreto di citazione a giudizio, dei mezzi di prova costituiti dalle dichiarazioni registrate e trascritte: l’inosservanza della disposizione di cui alla lettera d) dell’art. 429 cod. proc. pen. – secondo cui il decreto stesso deve contenere l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono – non è compresa fra quelle espressamente colpite dalla sanzione ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. secondo comma, né è riconducibile alle disposizioni in materia di nullità di ordine generale di cui all’art. 178 lettera c) cod. proc. pen., giacché le fonti di prova ed i fatti cui esse si riferiscono sono agevolmente rilevabili dal fascicolo del P.M., già messo a disposizione delle parti dopo la richiesta di rinvio a giudizio(sez. 1 n. 10825 del 12.11.1996, rv 206424).

b) sul trattamento sanzionatorio per violazione della norma ex art. 30 della legge 223/1990. Va preliminarmente osservato che il D.P. risponde dai fatti contestati a doppio titolo (quale concessionario dell’impianto di radiodiffusione e quale conduttore delle singole trasmissioni), senza che sia configurata in concreto una gerarchia funzionale o delineata una relazione controllore/controllato. Va anche rilevato che la suddetta disposizione, rientrante nella disciplina, introdotta dal legislatore, sul sistema radiotelevisivo pubblico e privato, al comma 4, stabilisce, che, nel caso di reati di diffamazione, commessi attraverso trasmissioni consistenti in attribuzione di un fatto determinato, si applicano le sanzioni previste dall’art. 13 L. 47/48. Nel caso in esame, al D.P. è stata contestata correttamente questa aggravante, richiamata dalla legge sul sistema radiotelevisivo, la cui ratio deriva proprio nell’intendimento del legislatore di eliminare la disparità di trattamento tra la punizione della diffamazione, commessa attraverso la radio e la televisione, e quella commessa a mezzo della stampa, atteso il divieto di applicazione analogica del predetto art. 13. La conformità a questa ratio della norma introdotta nel 1990 e la razionalità dell’interpretazione datate nelle sentenze del tribunale e della corte di appello sono confermate dall’osservazione, secondo cui, ritenendo che il conduttore di una trasmissione non debba rispondere a norma anche dell’art. 13 cit., si finirebbe per punire irrazionalmente, in caso di accertata diffamazione, con pena maggiore chi, avendo omesso il dovuto controllo, debba risponderne a titolo di colpa, rispetto a chi, avendo direttamente leso la reputazione di un cittadino, debba risponderne a titolo di dolo.

c) sull’assenza di prova che egli abbia coinvolto il Co. nelle accuse di collusione tra pubblici amministratori e mondo dell’imprenditoria privata(rappresentata dall’uomo nero – quale fonte di profitti illeciti, di omissione di controlli di carattere ambientale, di danni economici per i cittadini (aumento delle tasse comunali), di danni alla salute (aumento delle neoplasie).

I giudici di merito hanno ripetutamente indicato, con vantazioni fattuali insindacabili,

1. il percorso logico attraverso cui l’imprenditore è stato identificato nella metaforica figura dell’uomo nero, capace di asservire ai propri interessi la gestione del potere comunale;

2. la mancanza di dimostrazione che corrisponda a verità quanto narrato dal cronista radiofonico – in maniera intrinsecamente ampia e dettagliata, nella trasmissione del XXXXXX (integrativa e conclusiva di quanto già accennato nelle trasmissioni del mese di maggio) e nella trasmissione del successivo 15 giugno – sul nesso etiologico tra condotta del privato imprenditore e danni alla pubblica amministrazione, alla salute e al benessere dei cittadini di XXXXXXXX. Questa collusione tra interesse privato e azione dei pubblici poteri, in danno della collettività rientra in un notorio fenomeno caratterizzante l’attuale costume politico-amministrativo del nostro paese. L’informazione costituisce uno strumento fondamentale per la difesa della legalità, per la denuncia delle trasgressioni lesive della funzionalità e della dignità delle pubbliche istituzioni. Va da sé che questa funzione di alto livello etico e giuridico deve essere svolta nel rispetto delle regole, essendo inammissibile la pretesa che le nobili finalità educative e didascaliche del diritto/dovere dell’informazione siano conseguite in piena indipendenza dalla verità.

d) sulla liceità delle critiche contenute nella ricostruzione dell’origine, delle finalità della regolarità di piccoli eventi della quotidianità del piccolo centro pugliese (il trasferimento del (OMISSIS) e del mercato dei venditori ambulanti; la cena all’aperto a cui hanno partecipato il sindaco, il comandante dei vigili urbani e altri funzionari) e sui loro negativi effetti sulla popolazione (disagio esistenziale, conflittualità tra cittadini e commercianti sfociata in fatti sangue, schiamazzi notturni con lesione della quiete pubblica, impoverimento delle pubbliche risorse per il pagamento del conto al ristoratore).

Va rilevato che le prospettazioni offerte dal ricorrente si articolano in inammissibili critiche alle valutazioni fattuali compiute dai giudici di merito, sull’assenza di irregolarità e dannosità di queste minime deliberazioni amministrative adottate dal consiglio e dalla giunta comunale (in cui operavano, tra gli altri, il sindaco P. e l’assessore I. ), sulla liceità dell'”autofinanziamento” della cena, sulla piena sopportabilità, da parte degli abitanti circostanti, del colloquiare dei partecipanti a un incontro conviviale, in una notte d’estate;

e) sul lecito contenuto critico, diretto in via generale sui candidati nelle elezioni per il consiglio provinciale e non sulla persona del L. .

I giudici di merito, con argomentazione, fondata su una lineare interpretazione delle espressioni utilizzate dal giornalista, hanno messo in evidenza che, al di là dell’affermato collegamento con il fosco – eticamente e politicamente- personaggio denominato uomo nero, il L. è stato presentato all’attenzione degli ascoltatori come persona priva di ideali democratici, che punta a ottenere una carica consiliare per realizzare non gli interessi pubblici dell’elettorato, ma l’ambizione personale, proiettata ad ottenere un cospicuo compenso. L’assenza di indicazione di un qualsiasi segno premonitore di tanto cinismo e di tanta irresponsabilità di pubblico amministratore ha correttamente portato i giudici di merito a qualificare come diffamatorio pregiudizio il quadro descrittivo del L. ;

f) sull’assenza di contenuto diffamatorio nei rilievi da lui formulati sulla condotta del M. , in relazione alla perquisizione subita da agenti della polizia locale e finalizzata al sequestro della registrazione di una trasmissione telefonica, nonché in relazione alle denunciate omissioni di indagini su illeciti commessi nel territorio del comune. I giudici di merito hanno rilevato la mancata dimostrazione di anomale condotte, sia per eccesso che per difetto, attribuibili al comandante dei vigili urbani. Conseguentemente è immune da censure la conclusione della sentenza della corte di merito sul carattere diffamatorio dei riferimenti dell’imputato alla finalità persecutoria dell’operazione di polizia giudiziaria (richiesta dalla procura della Repubblica) e alla evidente complicità del M. , con gli autori degli illeciti, beneficiari degli omessi controlli;

g) sulla mancata corrispondenza tra i fatti denunciati nelle istanze punitive e quelli ricostruiti e qualificati nelle sentenze di merito.

L’infondatezza di questa doglianza emerge in maniera inequivocabile dalla lettura del contenuto delle querele, in cui le affermazioni diffamatorie sono precisamente rievocate e sono state sottoposte, con incontestata tempestività, alla valutazione della magistratura; h) sulla inoffensiva connotazione ironica, satirica, innocentemente beffarda delle espressioni dirette sul C. e sulla P. , la cui antigiuridicità, in alcuni casi secondo il ricorrente è cancellata dalla loro origine letteraria.

Va rilevato che 1) l’attuale richiamo, da opere di antichi e moderni prosatori e poeti, di espressioni socialmente interpretabili come offensive, non è causa della rimozione dell’antigiuridicità della condotta diffamatoria, non potendo essere riconosciuto alcun rilievo alle intenzioni (eventualmente, giocose, culturali e didascaliche) dell’agente. 2) se destano scalpore, perplessità, reazioni di critica e di polemica le affermazioni offensive e di dubbio gusto, provenienti da opere letterarie, a maggior ragione sono giustificate le reazioni critiche – sfociate nell’istanza punitiva, da parte dell’offeso, e nel suo accoglimento, da parte dello Stato – quando tali affermazioni provengono da fonte priva di qualsiasi pregio culturale. Quanto ai riferimenti a sfondo di sessualità diretti sulla donna-sindaco (esemplare è la moderna storiella della “principessa sindachessa nel castello” che il narratore raccomanda di “non confondere con quella della sindachessa sul pisello”), correttamente i giudici di merito hanno affermato il loro carattere diffamatorio. Tali riferimenti rientrano in quell’atteggiamento di supponenza e di infondata convinzione di superiorità, radicato in consistente parte dei soggetti di genere maschile, che vede nella donna, esclusivamente, un oggetto di piacere, uno strumento ludico, da ricondurre-in caso di suo ingresso positivo nel mondo del lavoro e della politica- nel ghetto domestico, nel suo ruolo di cosa, attraverso scurrili espressioni e primordiali frasi a doppio senso. La P. , inoltre, è stata definita “burattina, zerbino dell’uomo nero”, utilizzando termini che comunemente attribuiscono alla persona, destinataria di tale qualifica, l’assenza di personalità, la soggezione al volere e alle strategie operative di altra o altre persone, il ruolo di acritico strumento di diffusione e di realizzazione di idee altrui. Questa attribuzione alla persona offesa di incapacità di intendere e di volere in maniera libera ed autonoma, si carica intrinsecamente, nella già citata condizione culturale di parte della popolazione del nostro Paese, di una ancor maggiore efficacia diffamatoria, in quanto diretta contro un soggetto di sesso femminile, impegnato nel mondo politico, in un ambiente cioè notoriamente egemonizzato – nonostante moderni e civili principi costituzionali – dagli uomini e, conseguentemente, non benevolo, se non addirittura ostile nei confronti delle donne, i) sulla connotazione storica (di storia dell’antica Roma) delle affermazioni concernenti C.A. e sulla loro inidoneità a ferirne l’onore nella sua proiezione sociale. Va rilevato che i giudici di merito hanno messo in evidenza – con argomentazioni assolutamente non smentite da questi richiami storici – la rilevanza penale della precisa scelta del D.P. di fare espliciti accenni all’infedeltà della moglie del querelante, ripetuti in più trasmissioni nell’anno 2005, in modo da disegnare un’immagine umiliante e disonorevole del coniuge, presentato come consapevole e passivo succube delle slealtà del partner.

Altra affermazione di inoffensività – già contenuta nei motivi di appello – riguarda gli appellativi sulla qualità del C. di portatore di cattivo influsso, di malefica influenza sulle vicende altrui. Nell’affrontare la rilevanza giuridica ex art. 595 c.p. dell’attribuzione a un cittadino della qualità di menagramo, di soggetto del malaugurio, di iettatore, va rilevata, da un lato, la modesta dimensione di specifici precedenti su questa espressione critica, dall’altro, le radici di tali apprezzamenti nella credenza popolare e la loro ampia diffusione nel linguaggio corrente dei consociati. Sotto il primo profilo, va osservato che solo la decisione sez. V, n. 35763 del 20.9.06 si è espressa sul tema, sia pure indirettamente, avendo escluso la valenza intimidatoria delle espressioni formulate dall’imputato, con le quali aveva pronosticato eventi negativi nel futuro della sua ex compagna. La S.C. ha implicitamente disconosciuto all’imputato capacità di influire negativamente sulla vita della destinataria della sua malevola attenzione, avendo escluso la sussistenza del reato di minaccia, in quanto – le frasi contenevano “niente più che un auspicio o una previsione che l’attività della persona offesa (la gestione di un baretto) non sarebbe andata a buon fine”, – il male pronosticato non poteva realizzarsi, essendo indipendente dalla volontà dell’imputato. Sotto il secondo profilo va osservato che la specifica e particolare dimensione sociale del bene tutelato dalla norma penale è di notevole ausilio nell’affrontare il tema già esaminato dai giudici di merito: se integri il reato di diffamazione la diffusione, da parte del giornalista, di questa speciale qualità, che, gemmata dalla non secolarizzata cultura e dal conseguente lessico popolare, è stata attribuita al C. : “porta male” tanto che “devo toccar ferro perché porta anche sfortuna”.

Va rilevato che indubbiamente l’imputato aderisce alla diffusa credenza sulla figura dello iettatore e la identifica nel querelante, che, a sua volta, ha ritenuto di aver subito una lesione alla propria reputazione. Come è noto, questo bene è ricompreso tra i diritti inviolabili dell’uomo, in quanto rilevanti per il libero sviluppo e per la libera autodeterminazione della persona umana : il diritto all’onore, che traduce in termini giuridici il valore essenziale dell’insopprimibile dignità di ciascun consociato, unitamente al diritto alla reputazione, che differisce dal primo per il suo carattere correlato alla personalità effettiva e storica del soggetto passivo nella società. Le radici di questo bene e della sua tutela giuridica nel campo sociale e culturale comportano l’esigenza di esaminare quali dimensioni abbia raggiunto la credenza popolare sulla esistenza della iettatura, in stretta correlazione alla valutazione di se e quanto l’attribuzione della relativa qualifica a un cittadino possa lederne i diritti della persona. Indubbiamente esiste, nell’ambito del pensiero e della cultura della nostra società, chi disconosce, in nuce, il concetto di iettatura e considera il “sapere superstizioso”, di cui è espressione, meritevole, , in caso di addebito ad altri di tale qualità, della sanzione dell’ironia, ma non di una condanna pronunciata dalla Stato. Questa incredulità e questo disconoscimento della rilevanza penale dell’accusa di essere iettatore, alla luce proprio della realtà sociale e della normativa penale, non possono essere condivisi. Nel codice penale, la reputazione è tutelata non solo come dignità indivisibile e comune a tutti gli uomini, ma anche come riflesso dell’onore nella valutazione sociale, cioè come considerazione, credito sociale che ciascuno si è guadagnato nell’esercizio delle sue attività e nelle manifestazioni del suo pensiero in un determinato contesto collettivo, in un determinato periodo della propria storia personale. Commette il reato di diffamazione, quindi, chiunque adoperi termini che risultino offensivi, in base al significato che essi vengono oggettivamente ad assumere, a prescindere dal loro spessore culturale e dalla loro base scientifica, nella comune sensibilità di un essere umano collocata in un determinato contesto storico e in determinato ambito sociale. La dannosità di false credenze popolari è empiricamente rilevabile, al di là di singoli casi di cronaca che hanno avuto estrema risonanza nella pubblica opinione, anche – se non specialmente – nella storia dell’umanità. È ampiamente e dolorosamente noto che il “sapere superstizioso”, diretto a distinguere e a disprezzare categorie sociali, identificate per sesso, religione, colore della pelle, provenienza geopolitica, etnica, culturale, ha condotto a ingiustificate emarginazioni, a disumane persecuzioni.

Correttamente quindi i giudici di merito hanno rilevato come, per il giornalista e per il cittadino C. , questi appellativi a prescindere dalla loro indimostrabile fondamento di verità e dal livello culturale che esprimono – siano diffamatori, in quanto screditanti,lesivi della personalità effettiva e storica del destinatario C. , realizzata nella società in cui vive e lavora; essi cioè sono forieri di sospetto, di svilimento,di isolamento,che, per quanto irrazionali, sono idonei a cagionare danni patrimoniali (per difficoltà nell’instaurazione e nel mantenimento dei rapporti di lavoro) e non patrimoniali (per rottura o incrinatura delle molteplici relazioni sociali).

Nessun dubbio sulla lesività della reputazione è stato correttamente formulata dai giudici di merito in riferimento alle espressioni mistificatore, pervertito dell’informazione, pronunciate nella trasmissione del XXXXXX e (OMISSIS), che si inquadrano nella posizione critica manifestata del D.P. , rispetto al contratto stipulato tra il titolare dell’impresa di radiodiffusione (OMISSIS) e l’amministrazione comunale, avente ad oggetto la trasmissione delle sedute dell’assemblea consiliare. L’imputato ha più volte espresso l’opinione che l’alto compenso, ottenuto dal contraente privato, si traduceva in un “ammorbidimento” dell’informazione di “Canale Due”sui fatti concernenti r amministrazione comunale. Questa posizione critica è in sé pienamente legittima, in quanto rientra nell’esercizio del diritto/dovere del giornalista di valutare negativamente i comportamenti delle pubbliche autorità e le eventuali posizioni di copertura, negoziate con alcuni organi di informazione. La condotta del D.P. fondatamente non è stata ritenuta antigiuridica, in quanto la critica è stata espressa con modalità non continenti. Continenza significa proporzione, misura e continenti sono quei termini che non hanno equivalenti e non sono sproporzionati ai fini del concetto da esprimere e alla controllata forza emotiva suscitata della polemica su cui si vuole instaurane, un civile rapporto dialogico e dialettico. La critica del giornalista, nei confronti del concorrente C. è stata considerata dal tribunale e dalla corte di appello come espressa in maniera formalmente sproporzionata, con uso di argomentum ad hominem, inteso a screditare la credibilità di quanto narrato e commentato dalla struttura di giornalismo radiofonico (OMISSIS) . Secondo la ragionevole e insindacabile valutazione dei giudici di merito, l’ipotesi che nel prezzo versato dall’ente pubblico all’impresa privata potesse essere stato calcolata non solo l’entità del compenso per la diffusione del dibattito consiliare, ma anche l’entità del compenso per la non – diffusione e/o la calibrata e concordata diffusione di determinate notizie, era esprimibile – grazie al moderno glossario della lingua italiana – anche con equivalenti, ma meno brutali espressioni di accusa di mala – informazione.

Il ricorso va quindi rigettato con condanna del D.P. al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili Co. e C. che liquida globalmente in complessivi Euro 2.500, oltre accessori secondo legge.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili Co. e C. che liquida globalmente in complessivi Euro 2.500, oltre accessori secondo legge.

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