Suprema Corte di Cassazione

sezione V

Sentenza 9 dicembre 2013, n. 49478

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARASCA Gennaro – Presidente

Dott. ZAZA C. – rel. Consigliere

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. DE MARZO Giusepp – Consigliere

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato ad (OMISSIS);

avverso la sentenza del 26/04/2012 del Giudice di pace di Piacenza visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata (OMISSIS) veniva ritenuto responsabile del reato di cui all’articolo 594 cod. pen., commesso in (OMISSIS) in danno dell’Ispettore della polizia di Stato (OMISSIS), e condannato alla pena di euro 200 di multa. Con la stessa sentenza il Giudice di pace di Piacenza dichiarava non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine all’ulteriore imputazione di cui all’articolo 612 cod. pen. per essere stato il (OMISSIS) gia’ giudicato per tale fatto dal Tribunale di Piacenza con sentenza di condanna del 21/01/2008 per il reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

1. Sul diniego dell’assorbimento anche del reato di ingiuria in quello di resistenza separatamente giudicato, e comunque sull’affermazione di responsabilita’ per il primo reato, il ricorrente deduce illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione laddove la condotta ingiuriosa era finalizzata anch’essa ad opporsi all’azione del pubblico ufficiale nella sua funzione, e non ad offendere l’onore della persona dello stesso, e mancanza di motivazione sulla sussistenza, in questa stessa prospettiva, del dolo del reato.

2. Il ricorrente deduce altresi’ violazione di legge nella mancata sospensione del presente procedimento in attesa della celebrazione del giudizio di appello nel procedimento per il reato di resistenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso relativo al diniego dell’assorbimento anche del reato di ingiuria in quello di resistenza separatamente giudicato ed all’affermazione di responsabilita’ per il primo reato e’ inammissibile per manifesta infondatezza.

La direzione della condotta ingiuriosa allo scopo di opporsi all’azione del pubblico ufficiale e’ infatti chiaramente irrilevante ai fini dell’assorbimento del reato di cui all’articolo 594 cod. pen. in quello di resistenza aggravata, del quale l’ingiuria, a differenza della minaccia, non e’ elemento costitutivo, come correttamente osservato nella sentenza impugnata. Ed e’ altrettanto evidentemente irrilevante per l’esclusione dell’elemento psicologico del reato, che si riduce alla consapevolezza del soggetto agente di utilizzare espressioni socialmente interpretabili come offensive (Sez. 5, n. 7597 dell’11/05/1999, Beri Riboli, Rv. 213631; Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, Arcadi, Rv. 254390), a prescindere dai particolari motivi che ne abbiano determinato l’azione.

2. Manifestamente infondato, e pertanto inammissibile, e’ anche il motivo di ricorso relativo all’omessa disposizione della sospensione del procedimento, in nessun modo prevista per la pendenza di altro procedimento per reati diversi pur se commessi nello stesso contesto, quale nella specie quello di resistenza.

Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, valutata l’entita’ della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

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