Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 9 aprile 2015, n. 14576
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – Consigliere
Dott. MICHELI Pao – rel. Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa il 25/09/2014 dal Tribunale di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS), la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, e l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 25/09/2014, accoglieva un appello presentato ex articolo 310 codice di rito dal Procuratore generale presso la Corte di appello della stessa citta’ avverso un precedente provvedimento emesso dalla Corte suddetta in data 02/07/2014, in forza del quale era stata revocata la misura della custodia in carcere disposta a carico di (OMISSIS) (imputato per reati di cui all’articolo 624-bis cod. pen.); osservava il Tribunale che il giudice procedente, sulla base delle modifiche normative introdotte con il Decreto Legge n. 92 del 2014, aveva tout court revocato la misura di maggior rigore rilevando che il prevenuto risultava essere stato condannato a pena inferiore ad anni 3 di reclusione, senza pero’ considerare la concreta possibilita’ di applicare a carico dell’ (OMISSIS), in via di sostituzione, la misura di cui all’articolo 284 cod. proc. pen.. In concreto, secondo il Tribunale dovevano intendersi sussistenti concrete esigenze cautelari, vista la natura allarmante del reato in rubrica e le caratteristiche personali del detenuto, gia’ piu’ volte sottoposto a misure restrittive per fatti analoghi: ne derivava pertanto l’applicazione nei suoi confronti degli arresti domiciliari.
2. Propone personalmente ricorso l’ (OMISSIS), lamentando violazione dell’articolo 274 cod. proc. pen.; a suo dire, nella fattispecie non potrebbe dirsi sussistente un concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa da parte sua, dovendosi peraltro considerare che l’esclusione del reato di cui all’articolo 624-bis cod. pen. dalla nuova disciplina risulta intervenuta solo all’atto della conversione del decreto legge sopra ricordato, mentre il fatto sub judice risale ad oltre due anni fa. Inoltre, a seguito della revoca della misura, l’imputato sostiene di avere osservato un comportamento regolare, senza dare adito a rilievi di sorta.
Ergo, vuoi per la lontananza nel tempo della condotta criminosa, vuoi per l’assenza di ricadute nell’inosservanza della legge penale successivamente alla sua rimessione in liberta’, sarebbe stato doveroso escludere la ricorrenza dell’esigenza cautelare prevista dall’articolo 274, lettera c).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.
Il Tribunale di Genova risulta avere correttamente evidenziato l’errore in cui era incorsa la Corte di appello con il provvedimento adottato il 02/07/2014: errore che deriva dal semplice rilievo che la presa d’atto dell’eventuale impossibilita’ di mantenimento della misura di maggior rigore avrebbe dovuto comunque comportare la verifica della praticabilita’ di diverse e piu’ attenuate forme di restrizione, nel perdurare delle esigenze cautelari gia’ ravvisate. Alla data della decisione della Corte territoriale, infatti, anche il delitto ex articolo 624-bis cod. pen. rientrava fra quelli che non consentivano l’applicazione della custodia in carcere in caso di pena detentiva (inflitta o prevedibilmente irrogabile) inferiore a 3 anni: ed e’ solo ad abundantiam che, contrariamente a quanto il ricorrente torna a sottolineare, il Tribunale ha inteso precisare che il reato previsto dalla norma appena menzionata fa oggi eccezione alla regola generale anzidetta (per effetto della posteriore legge di conversione, n. 117 dell’11/08/2014).
Altrettanto immune da vizi si rivela l’impianto motivazionale del provvedimento impugnato nel rilevare la sussistenza di esigenze cautelari sulla base dei precedenti specifici dell’ (OMISSIS), gia’ piu’ volte arrestato e dunque rivelatosi soggetto non incline all’autodeterminazione pure a seguito di ripetute esperienze di confronto con la restrizione della liberta’ personale: a tal fine, l’assenza di denunce a carico dell’imputato nei soli tre mesi circa successivi alla revoca della misura costituiva un dato obiettivamente insignificante.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.
Dal momento che alla presente decisione consegue l’esecuzione del provvedimento impugnato, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 28 reg. esec. cod. proc. pen..
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