cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 7 maggio 2015, n. 19040

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMO Maurizio – Presidente

Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere

Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1485/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/12/2013;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato (OMISSIS) per il reato di contraffazione di un pass per invalidi (articoli 477 e 482 c.p.).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla affermazione della penale responsabilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ meritevole di accoglimento.

2. In fatto si osserva come all’imputato fosse ascritto il possesso e l’esposizione sul lunotto della propria autovettura della fotocopia di un permesso per invalidi, relativo alla propria madre, per l’accesso alla zona cittadina di traffico limitato. In altri termini, da quanto si ricava dalla narrazione della sentenza di merito, oltre all’effettiva esistenza di un permesso valido veniva esposta la fotocopia a colori dello stesso sul lunotto dell’autovettura.

3. In diritto, questa volta, si osserva come la fotocopia di un documento originale, se priva di qualsiasi attestazione che ne confermi la sua originalita’, non integri alcun falso documentale (v. Cass. Sez. 5 8 giugno 2005 n. 34340, in tema di fotocopia di permesso di parcheggio per invalidi), potendo rimanere integrato il solo delitto di truffa ove si riscontrasse l’attitudine della fotocopia a trarre in inganno terzi; ma, nel caso in esame, il delitto ex articolo 640 c.p., non solo non e’ contestato, ma, a quanto e’ dato di comprendere, nemmeno e’ stato ipotizzato in fase di indagini, atteso che la madre del ricorrente era effettivamente titolare del permesso di circolazione.

E’, inoltre, principio ormai da tempo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimita’ quello per cui l’alterazione della copia fotostatica di un documento, priva di attestazione di autenticita’, esibita come tale e senza farla valere come originale, non integri il delitto di falsita’ materiale; cio’ in quanto la copia, pur avendo la funzione di assumere l’apparenza dell’originale, mantiene tuttavia la sua natura di mera riproduzione e non puo’ acquisire una valenza probatoria equiparabile a quella del documento originale, se non attraverso l’attestazione di conformita’ legalmente appostavi (v. Cass. Sez. 5 3 novembre 2011 n. 9608).

4. Data, dunque, la insussistenza del fatto come contestato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

La Corte, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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