www.studiodisa.it

Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 7 maggio 2013, n. 19545

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRUA Giuliana – Presidente

Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere

Dott. FUMO Mauriz – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 608/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 23/10/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;

udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dott. R. Aniello, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;

udito, per l’imputata, il difensore avv. (OMISSIS) che ha illustrato il ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) e’ imputata della contravvenzione di cui agli articoli 81 – 660 c.p., (capo A: dal (OMISSIS) al (OMISSIS), in danno di (OMISSIS), e capo B: dall'(OMISSIS) fino alla fine del (OMISSIS) in danno di (OMISSIS)), dei delitti di cui agli articoli 581, 612, 614 e 612 bis c.p., in danno del predetto (OMISSIS).

Le contestazioni di cui ai capi sopraindicati formarono oggetto di due distinti procedimenti penali.

(OMISSIS) e’ un agente della polizia di Stato, coniuge del (OMISSIS), all’epoca dei fatti ancora non legalmente separata dallo stesso.

(OMISSIS) e’ la nuova compagna del (OMISSIS).

2. Il tribunale di Torino, con sentenza 14 luglio 2010, ha dichiarato l’imputata colpevole di tutti i reati alla stessa ascritti (ad eccezione di quello ex articolo 612 bis cp, oggetto di altro procedimento), e ritenuta la continuazione, la ha condannata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione e al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.

3. Con sentenza 9 marzo 2012 altra sezione del medesimo tribunale ha dichiarato l’imputata colpevole del reato di cui all’articolo 612 bis c.p., e la ha condannata alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre al risarcimento del danno a favore del (OMISSIS).

4. Con la sentenza di cui in epigrafe, la corte d’appello di Torino, riuniti i due procedimenti, in parziale riforma di entrambe le sentenze, ribadendo l’affermazione di responsabilita’ della (OMISSIS), ritenuta la continuazione tra tutti i reati, riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni 2 di reclusione, confermando nel resto le prime statuizioni.

5. Ricorre per cassazione il difensore dell’imputata, articolando sette censure.

6. Con la prima, deduce erronea applicazione degli articoli 50 e 614 c.p..

Effettivamente l’imputata si introdusse nella casa abitata dal marito e in essa si trattenne. Tuttavia e’ emerso che il (OMISSIS) non manifesto’ opposizione alla seconda parte della condotta tenuta dalla donna, vale a dire al suo trattenimento nell’abitazione. E’ dunque evidente che detto atteggiamento dell’uomo rappresenta un’evidente rinuncia all’esercizio dello jus excludendi e rende penalmente irrilevante la condotta della (OMISSIS). Ne’ il fatto che poi (OMISSIS) si sia deciso a presentare querela nei confronti della moglie puo’ influire sul consenso, all’epoca, prestato alla introduzione della stessa nell’abitazione. Cio’ in quanto si tratta di un post factum, di rilievo esclusivamente processuale e che non puo’ rifluire sulla consumazione del reato.

7. Con la seconda censura, deduce erronea interpretazione e falsa applicazione degli articoli 572 e 612 bis c.p..

Citando giurisprudenza di legittimita’, il ricorrente sostiene che, quando le condotte integranti il reato di atti persecutori siano tenute all’interno del nucleo familiare e in danno di un familiare, deve trovare applicazione il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, come d’altra parte reso evidente dall’incipit del dettato normativo dell’articolo 612 bis c.p. (“salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato”). La questione, gia’ sollevata in sede di merito, erroneamente non ha trovato accoglimento. Essa tuttavia e’ fondata e da luogo alla violazione di cui all’articolo 521 c.p., con tutte le conseguenze del caso.

Inquadrata, in astratto, la condotta della (OMISSIS) nello schema di cui all’articolo 572 c.p., si deve poi rilevare che, tuttavia, manca il carattere della frequenza delle azioni, perche’ possa parlarsi di maltrattamenti. Invero non possono qualificarsi abituali le azioni riferite alla (OMISSIS), in quanto non possono ricondursi al concetto di maltrattamento tutti gli episodi in cui i coniugi hanno avuto contrasti, per le piu’ disparate ragioni, tutte riconducibili alla difficolta’ del loro rapporto e alla crisi matrimoniale che attraversavano. In altre parole: non ogni volta che (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno instaurato una discussione accesa, si puo’ parlare di azioni violente, minacciose, persecutorie compiute dalla donna nei confronti dell’uomo, anche perche’ e’ arbitrario riconoscere sistematicamente attendibilita’ alle dichiarazioni del (OMISSIS), giungendo anche a un vero e proprio travisamento della prova, con riferimento alle e-mail e agli SMS, ricondotti sotto la fattispecie contravvenzionale di cui all’articolo 660 c.p.. Si tratta in realta’ di mere comunicazioni tra coniugi, relative alla gestione dei figli minorenni. D’altra parte, (OMISSIS) e (OMISSIS) continuarono a scambiarsi comunicazioni per molti mesi e cio’ esclude la molesta intromissione della ricorrente nella vita del marito.

Se poi si vuole mantenere ferma l’ipotesi di cui all’articolo 612 bis c.p., e’ da rilevare che manca l’evento del reato o u’ quantomeno – manca la sua dimostrazione, in quanto lo stato d’ansia e di timore previsto appunto dalla norma incriminatrice in questione, deve essere concretamente apprezzabile oltre che eziologicamente connesso alla condotta; ma di cio’ non vi e’ traccia alcuna.

8. Con la terza censura, deduce erronea interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 660 c.p., nonche’ contraddittorieta’ della motivazione, nella parte in cui attribuisce rilevanza penale alla condotta tenuta dalla imputata.

La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che non rappresentano molestie le comunicazioni telematiche, in quanto il destinatario puo’ anche non aprirle. Medesima considerazione (sia pure in presenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti) deve essere fatta con riferimento agli SMS, che sono certamente da ricondurre nella piu’ ampia categoria delle comunicazioni avvenute per via telefonica, ma che hanno, anch’essi, la prerogativa di poter essere ignorati dal destinatario.

Quanto alle comunicazioni telefoniche vocali, va rilevato che, nel caso in esame, solo una riguarda la (OMISSIS), mentre le altre non sono attribuibili all’imputata in quanto provengono da un apparecchio telefonico non in suo possesso, ne’ nella sua disponibilita’.

Manca comunque il requisito della petulanza e del biasimevole motivo.

Restano solo i cc.dd. pedinamenti e appostamenti. Ma il tutto si risolve in un unico episodio, quando la (OMISSIS) segui’ il marito, al suo rientro da un viaggio a (OMISSIS), perche’ aveva intenzione di tentare di riallacciare il rapporto e di scongiurare la dissoluzione del matrimonio. E’ noto che, perche’ sia integrata la contravvenzione in questione, e’ necessario che l’agente tenga un atteggiamento arrogante e invadente, cosa che, nel caso di specie, non puo’ dirsi con riferimento alla condotta concretamente tenuta dalla ricorrente. Pertanto, mentre nei confronti della (OMISSIS), manca il requisito della continuita’, nei confronti del (OMISSIS), manca il contenuto di molestia, in quanto, come emerge chiaramente dagli atti, tra i due coniugi vi fu un continuo flusso di comunicazioni epistolari e telefoniche, effettivamente non sempre serene, ma, con riferimento alle quali, e’ arbitrario isolare solo quelle che la (OMISSIS) indirizzo’ al marito, senza tener conto delle repliche e delle provocazioni che anche da costui provenivano. Va ricordato che la molestia e’ tale quando e’ la comunicazione stessa a recare fastidio, non il suo contenuto, ma, per quel che si e’ detto, nel caso in esame, la comunicazione era piu’ che giustificata.

E poi inutilizzabile la registrazione contenuta in una stereocassetta, riproducente una conversazione tra la (OMISSIS) e una sua amica, in quanto la corte territoriale non ha preso posizione sulla sua origine, non chiarendo se la registrazione sia stata operata dalla ricorrente o se la conversazione sia stata carpita e registrata da altri. Sta di fatto che la registrazione non fu mai nella disponibilita’ della (OMISSIS) e che e’ quantomeno sospetto che essa sia stata casualmente reperita e ascoltata proprio dal (OMISSIS).

9. Con la quarta censura, deduce erronea interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 581 c.p., in quanto la condotta concretamente addebitata alla imputata (avere posto le mani sul volto del marito), piu’ che al concetto di percossa, va ricondotto al concetto di ingiuria, cosi’ come ha ritenuto la giurisprudenza, ad esempio, con riferimento allo schiaffo, quando esso si concretizzi in un leggero contatto fisico e dunque in una sostanziale manifestazione di disprezzo verso la persona colpita.

10. Con la quinta censura, deduce erronea interpretazione e falsa applicazione dell’articolo 612 cpv. c.p., nonche’ violazione dell’articolo 81 cpv. c.p., in riferimento all’aumento ritenuto in sentenza a seguito della concessione delle attenuanti generiche.

La minaccia addebitata alla ricorrente non puo’ ritenersi grave, in quanto la gravita’ deve essere valutata in relazione al turbamento che la minaccia puo’ aver prodotto e non gia’ per la natura del male ingiusto prospettato. E’ minaccia grave certamente quella fatta con utilizzo di armi, ma tale non puo’ essere considerata la minaccia verbale, fatta con riferimento al possesso di un’arma, neppure esibita al soggetto passivo.

In ogni caso, poiche’ sono state concesse le circostanze attenuanti generiche, doveva essere applicato un aumento della continuazione che, nella peggiore delle ipotesi, doveva corrispondere alla conversione in pena detentiva della pena pecuniaria massima prevista dalla legge. L’aumento di mesi uno e giorni 15 di reclusione, concretamente operato, e’ quindi effettuato in violazione di legge.

11. Con la sesta censura, deduce carenza dell’apparato motivazionale in relazione alla notevole entita’ della pena inflitta, in ragione delle condizioni personali della ricorrente e dell’effettiva gravita’ dei fatti.

La corte d’appello, pur avendo ridimensionato il trattamento sanzionatorio, esageratamente severo, inflitto dal primo giudice, non ha tenuto adeguatamente conto delle condizioni psichiche in cui l’imputata ha agito. Le consulenze tecniche in atti, pur escludendo l’incapacita’ o la ridotta capacita’ psichica della (OMISSIS), tuttavia hanno chiarito che la stessa e’ affetta da una sindrome patologica mentale, verosimilmente scaturita dalle tensioni subite nella vicenda della separazione coniugale. La stessa dunque e’ portatrice di un vero proprio disturbo della personalita’, oggettivamente grave, che avrebbe dovuto essere preso in adeguata considerazione dai giudici del merito. La sua condotta consistette essenzialmente in una reazione a una situazione che la donna ha subito e che ha seriamente compromesso la sua capacita’ volitiva e quella di contenimento dei comportamenti aggressivi.

12. Con la settima ed ultima censura, deduce mancanza e contraddittorieta’ della motivazione in riferimento alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La corte torinese, sul punto, si limita ad affermare che non si puo’ formulare un giudizio prognostico favorevole; cosi’ argomentando, contraddice le considerazioni precedentemente svolte in ordine alle ragioni psichiche che hanno determinato le condotte e soprattutto in ordine al percorso di recupero che ha costituito oggetto di specifico impegno da parte della imputata, impegno del quale la corte ha preso atto. Ebbene, pur dando conto dell’analisi critica che l’imputata ha iniziato a operare in relazione alla sua condotta, la corte non ha espressamente affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La prima censura e’ manifestamente infondata. Com’e’ noto, il delitto di cui all’articolo 614 c.p., puo’ essere consumato o introducendosi invito domino, e quindi anche clandestinamente, nella altrui abitazione contro la volonta’ di chi ha lo jus excludendi, ovvero trattenendosi in detta abitazione, sempre contro la volonta’ dell’avente diritto alla esclusione. Tale seconda ipotesi ricorre, evidentemente, quando un consenso iniziale vi sia stato, ma sia poi stato ritirato, in quanto il titolare del diritto manifesta l’intenzione di allontanare dalla sua abitazione l’agente. Il caso in esame rappresenta l’esatto reciproco di quello perlustrato. (OMISSIS) si introdusse nell’abitazione di (OMISSIS) utilizzando la chiave che quest’ultimo credeva di aver perso. Nel momento in cui l’introduzione avveniva, (OMISSIS) non era consenziente; il fatto che poi abbia fatta acquiescenza al trattenimento della donna nell’appartamento costituisce condotta successiva, che non rileva ai fini della consumazione del delitto.

A cio’ deve aggiungersi che, come emerge dalla contestazione, si tratto’ di vari episodi di violazione di domicilio e, dunque, a tutto voler concedere, la tolleranza manifestata con riferimento a uno di essi, sicuramente non renderebbe penalmente irrilevanti gli altri.

2. La seconda censura e’ inammissibile, sia per mancanza d’interesse, sia perche’ manifestamente infondata.

Il delitto di cui all’articolo 572 c.p., punisce l’agente piu’ gravemente di quello di cui all’articolo 612 bis c.p.; ne consegue che l’imputata non aveva (e non ha) alcun interesse alla riqualificazione in pejus della imputazione. Ne’ tale interesse potrebbe scaturire dalla possibilita’ di opporre la violazione dell’articolo 521 c.p.p., in quanto, rimanendo immutato il fatto, cio’ che cambierebbe sarebbe la qualificazione giuridica dello stesso, con la conseguente mancanza di qualsiasi lesione del diritto di difesa.

Sta di fatto poi che, come e’ stato recentemente ritenuto (ASN 201224575 – RV 252906), in tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, salvo il rispetto della clausola di sussidiarieta’, prevista dall’articolo 612 bis c.p., comma 1, e’ applicabile il piu’ grave reato di maltrattamenti, quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie; e’ viceversa configurabile l’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di comportamenti che, sorti nell’ambito di una comunita’ familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare e/o affettivo, o comunque della sua attualita’ temporale.

Quanto poi al fatto che le frequenti manifestazioni di ostilita’ che l’imputata ebbe nei confronti del (OMISSIS) sarebbero da ricondursi ad una situazione di reciprocita’, si tratta di una valutazione di fatto che contraddice, frontalmente ma sterilmente, la ricostruzione dell’accaduto come operata nella sentenza di merito e, dunque, anche sotto questo aspetto, la censura appare inammissibile.

Quanto infine alla mancanza di prova circa lo stato di ansia e di paura, che la condotta dell’imputata avrebbe determinato nelle vittime, e’ appena il caso di ricordare che lo stalking e’ un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali e’ idonea ad integrarlo.

Basta dunque il fondato timore per la propria o altrui incolumita’. E, nel caso di specie, come emerge dalla sentenza, il timore del (OMISSIS) non potrebbe certamente dirsi infondato, alla luce della condotta complessivamente addebitata alla (OMISSIS) (minacce reiterate, intrusione nell’appartamento, pedinamenti, pendenza di un processo per tentato omicidio in danno del marito).

Ma ancora, e, ad abundantiam, e’ il caso di ricordare che la prova dell’evento del delitto ex articolo 612 bis c.p., in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura ben puo’ essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavabili, tanto dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, quanto dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, quanto infine – da quest’ultima, considerando tanto la sua astratta idoneita’ a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui e’ stata consumata (ASN 201214391 – RV 252314).

3. La terza censura e’ infondata.

Posto che, nel caso in esame, come emerge dai capi di imputazione, non viene contestato l’uso del mezzo telematico con riferimento alla contravvenzione di cui all’articolo 660 c.p., non e’ dubbio che possa integrare forma di molestia l’uso ripetuto e pretestuoso del telefono. Alla ricorrente sono contestate, innanzitutto, comunicazioni verbali per via telefonica, ma per quel che riguarda gli SMS, e’ evidente che anche se il destinatario puo’ limitarsi a cancellarli senza leggerli, il solo fatto di vedere con inusuale frequenza apparire sul display del proprio cellulare l’indicazione di un messaggio proveniente da persona con la quale non si vogliono avere contatti puo’ rappresentare causa di fastidio. Tale condotta u’peraltro – va apprezzata unitamente a tutte le altre condotte molestataci contestate nei capi d’imputazione. Il fatto – poi – che non tutte le telefonate siano state indirizzate alla stessa persona (alcune alla (OMISSIS), altre al (OMISSIS)) non appare decisivo, atteso che e’ stato gia’ ritenuto proprio da questa sezione (cfr. ASN 201120895-RV 250460) che integra il delitto di atti persecutori la condotta di colui che compie atti molesti ai danni di piu’ destinatari, non richiedendosi, ai fini della reiterazione della condotta prevista dalla norma incriminatrice, che gli atti molesti siano diretti necessariamente ad una sola persona, quando questi ultimi, arrecando offesa a diverse persone, provocano turbamento a tutte le vittime.

Le altre questioni rappresentate con la terza censura, peraltro, da un lato, attengono alla ricostruzione di fatto dell’accaduto, e sono quindi non esaminabili in questa sede, dall’altro, appaiono irrilevanti, dal momento che, con il ricorso,non si chiarisce quale sia l’incidenza, nel complessivo quadro probatorio, della conversazione registrata, il cui contenuto, peraltro, come sembra potere di arguire, non e’ stato contestato ne’ disconosciuto dalla imputata.

4. La quarta censura e’ inammissibile perche’ articolata in fatto. La ricostruzione operata dai giudici del merito giunge alla conclusione che l’azione della (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) consistette nell’avergli stretto con forza le mani intorno al viso. Non si tratto’ dunque di un gesto simbolico con valenza offensiva, ma di un gesto correttamente inquadrabile nella fattispecie di cui all’articolo 581 c.p..

5. La quinta censura, nella sua parte iniziale, e’ inammissibile perche’ manifestamente infondata; nella seconda parte, e’ infondata.

Invero, la gravita’ della minaccia va accertata avendo riguardo a tutte le modalita’ della condotta, e, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali ed al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, essa abbia ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (ASN 200843380-RV 242188).

Esiste, vale a dire, una gravita’ oggettiva consistente nella prospettazione del male “promesso”, a prescindere dalle modalita’ con cui la minaccia viene effettuata. Nel caso in esame, la mancata esibizione dell’arma certamente non rileva, in quanto era noto al (OMISSIS) e che la moglie, in quanto agente di polizia, deteneva una pistola. Peraltro, la stessa non omise di ricordarglielo. Dunque si trattava di una minaccia di morte che trovava la sua plausibilita’ nel fatto che la sua autrice aveva gli strumenti per porla in esecuzione. Ne’ va dimenticato che il delitto di stalking, separatamente contestato, fu portato a esecuzione anche con ulteriori minacce di morte (“se i giudici mi tolgono i figli, sappi che non uscirai vivo dal tribunale….ti assicuro che mi daranno l’ergastolo….te lo giuro….tu sei un uomo morto, io ti ammazzo…”). Quanto all’aumento per continuazione, e’ da rilevare che il giudice e’ libero di determinarlo per ciascun reato nell’ambito della previsione dell’articolo 81 c.p..

6. Quanto alle censure relative al trattamento sanzionatorio (sesta e settima), esse sono, ancora una volta inammissibili, in quanto presuppongono un giudizio di fatto. La corte d’appello ha notevolmente ridotto la pena inflitta alla (OMISSIS) dalle due sentenze di primo grado. Riconosciuto il vincolo della continuazione tra tutti i reati alla stessa contestati, tenuto conto, da un lato, della gravita’ del fatto, dall’atto, dell’incensuratezza dell’imputata e della condizione di stress dalla stessa patita in considerazione della rottura del vincolo matrimoniale, nonche’ delle non perfette condizioni di salute mentale della (OMISSIS), i giudici di secondo grado, come premesso, hanno riconosciuto le attenuanti generiche e hanno operato l’inevitabile aumento per la continuazione, giungendo a una pena finale, che e’ stata ampiamente motivata. Quanto al beneficio della sospensione, la corte non ha potuto far altro che prendere atto della volonta’ manifestata dalla (OMISSIS) di intraprendere un percorso di recupero e di stabilizzazione psicologica ma, coerentemente, ha considerato tale impegno come un mero auspicio che, in quanto tale, non puo’ essere posto a base di alcun giudizio prognostico favorevole, considerate le modalita’ con le quali la donna ha commesso i reati che le sono stati addebitati, la persistenza della volonta’ criminosa, la forte determinazione e la evidente volonta’ persecutoria nei confronti del (OMISSIS).

7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata alle spese del grado.

8. Ricorrendone i presupposti, deve farsi luogo al cosiddetto “oscuramento” in quanto imposto per legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del grado; dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *