Il testo integrale

 

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 5 dicembre 2013, n.48803[1]

L’elemento psicologico dei reati di falso si sostanzia nel dolo generico, la Corte ritiene che “il giudice di merito trascurava infatti di valutare, per un verso, la consapevolezza degli imputati di dar luogo ad una situazione documentale che rappresentava le visite e le conseguenti prescrizioni come effettuate dal medico convenzionato, per quanto attestato dai timbri e dalle intestazioni, e non dal libero professionista; e per altro, la significatività di tale circostanza nella funzione attestativa degli atti, che in linea generale comprende anche i necessari presupposti di fatto nella realtà documentata, e per la quale nel caso specifico non poteva che essere rilevante, nel giudizio sulla concreta offensività della condotta nei confronti del bene della pubblica fede, l’indicazione dell’identità fisica del medico responsabile delle prescrizioni, tenuto conto delle implicazioni anche in tal caso correttamente segnalate dal ricorrente rispetto ad eventuali contestazioni sull’operato del sanitario”


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/12/falso-ideologico-se-il-medico-libero-professionista-usa-ricettari-di-un-collega-convenzionato-asl-.html

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