Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 4 luglio 2014, n. 29231
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PALLA Stefano – Presidente
Dott. PISTORELLI Luc – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinan – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21/2/2013 della Corte d’appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo vengono dedotti vizi della motivazione in merito alla negazione della possibilita’ che l’imputato possa aver colpito la persona offesa per legittima difesa, osservando in proposito come la Corte distrettuale abbia escluso l’attendibilita’ del teste indipendente (OMISSIS) – le cui dichiarazioni avevano contributo all’esito assolutorio del giudizio di primo grado – sulla base di argomentazioni meramente congetturali e senza tenere conto della dettagliata descrizione del luogo in cui venne consumato il reato fornita dal medesimo, sintomo evidente del fatto che egli avesse effettivamente assistito alla sua consumazione, nonche’ delle dichiarazioni della moglie della persona offesa, la quale aveva confermato la presenza sulla scena del delitto di una persona estranea rimasta inerte. Non di meno i giudici dell’appello avrebbero omesso qualsiasi indagine sull’attendibilita’ della persona offesa ed erroneamente fondato il proprio giudizio sulla sproporzione della reazione difensiva che l’imputato sostiene aver posto in essere sulla base del fatto che egli non sarebbe stato colpito al volto al contrario della persona offesa; circostanza invero smentita dalle risultanze del certificato medico rilasciato dopo i fatti al (OMISSIS), da cui si evince che egli subi’ una lesione allo zigomo destro.
2.2 Analoghi vizi della motivazione vengono prospettati dal ricorrente con il secondo motivo in merito alla ritenuta inconfigurabilita della fattispecie di eccesso colposo di cui all’articolo 55 c.p.. Conclusione questa che la Corte distrettuale avrebbe raggiunto trascurando di considerare come quello tra l’imputato e la persona offesa fosse stato uno scontro a mani nude e con reciproca lesione del medesimo bene giuridico. Inoltre la medesima Corte avrebbe concentrato la sua attenzione sugli esiti della contesa anziche’ fondare la propria valutazione in merito alla continenza della reazione difensiva sulla base della situazione prospettatasi ex ante all’agente.
2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, il travisamento o l’omessa valutazione di alcuni dati probatori e la sostanziale apoditticita’ della valutazione compiuta dalla Corte distrettuale nell’escludere l’attendibilita’ del teste (OMISSIS).
2.1 Entrambe le doglianze colgono nel segno. Come ripetutamente ricordato dalla Corte EDU nel l’interpreta re i requisiti di indipendenza e imparzialita’ del giudice in relazione al disposto dell’articolo 61 CEDU, la valutazione dell’attendibilita’ di un testimone e’ un compito complesso che generalmente non puo’ essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate (Corte EDU 5.7.2011, Dan e. Moldavia; in senso analogo v. anche 21.9.2010 Marcos Barrios c. Spagna; 27.11.2007, Popovici c. Moldavia; 4 giugno 2013, Hanu c. Romania ; 5 marzo 2013, Manolachi c. Romania; 9 aprile 2013, Fluera c. Romania). In altri termini il giudice che pronuncia condanna, per risultare indipendente e imparziale, deve avere escusso personalmente la testimonianza sulla quale fonda (in positivo o in negativo) la propria decisione prima di affermarne o escluderne l’attendibilita’.
2.2 In adesione a tale principio questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il giudice di appello, qualora intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, e’ obbligato in base all’articolo 6 CEDU – cosi’ come per l’appunto interpretato dalla Corte di Strasburgo – alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l’imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale abbia carattere di decisivita’ ed il giudice di appello avverta la necessita’ di rivalutare l’attendibilita’ del teste (ex multis Sez. 5, n. 47106 del 25 settembre 2013, Donato altro, Rv. 257585).
2.3 La Corte distrettuale non si e’ all’evidenza attenuta a tali principi, essendosi limitata nel caso di specie ad escludere l’attendibilita’ dell’unico teste oculare che aveva attribuito alla persona offesa la primogenitura dello scontro fisico sulla base di valutazioni compiute senza prima aver proceduto ad una nuova audizione del medesimo nel contraddittorio delle parti facendo ricorso alla procedura prevista dall’articolo 603 c.p.p., comma 3, disposizione che deve essere interpretata, in adesione agli illustrati principi, nel senso per cui, qualora il giudice d’appello avverta l’esigenza di rivalutare l’attendibilita’ di un testimone la cui deposizione e’ stata posta nel primo grado di giudizio a fondamento dell’assoluzione dell’imputato, implicitamente riconosce l’assoluta necessita’ di procedere a rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di riassumere la sua testimonianza.
2.4 Non di meno deve notarsi che la motivazione della sentenza non solo ha pretermesso qualsiasi valutazione sull’attendibilita’ intrinseca del racconto del teste, limitandosi peraltro ad escludere la sua soggettiva credibilita’ sulla base di meri paralogismi, ma ha altresi’ ignorato le obiettive risultanze del certificato medico rilasciato all’imputato (ed allegato al ricorso), il quale effettivamente attesta come questi presentasse anche una lesione al volto compatibile sia con le dichiarazioni dello (OMISSIS), che con la proporzionalita’ dell’eventuale reazione difensiva del (OMISSIS), invece esclusa dalla Corte distrettuale proprio in ragione del travisamento del contenuto di tale prova e nonostante quello corretto fosse stato valutato dal giudice di prime cure, la cui motivazione quello d’appello ha dunque evidentemente omesso di confutare in maniera puntuale come invece necessario.
3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento del secondo e l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
Leave a Reply