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Il testo integrale [1]

Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù di cui all’articolo 600 del codice penale, nel testo novellato dall’articolo 1 della legge 11 agosto 2003 n. 228, integra tipica fattispecie delittuosa multipla ed a forma libera, per la cui configurazione occorre, a mente del disposto di cui al primo comma, o l’esercizio su una persona di poteri di signoria corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, sicché la persona sia ridotta a mera res, oggetto di scambio commerciale; ovvero la riduzione od il mantenimento di una persona in stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

Con l’importante soggiunta, al comma secondo, che la riduzione od il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenze, minacce, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona

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