Cassazione 10

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

sentenza 28 ottobre 2015, n. 21972

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 92/29/2008 della Commissione Tributaria regionale della Campania, depositata il 7/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti di D.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 92/29/2008, depositata in data 7/05/2008, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IVA, IRPEF ed IRAP dovute per l’anno di imposta 2001, in relazione all’attività professionale di consulente, a seguito di contestazione di compensi (a “72 clienti”) non registrati e fatturati – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, a fronte “di una corretta contabilità tenuta dal contribuente…congrua e coerente”, è giustificata “l’asserita gratuità dell’opera svolta in favore dei 11 soggetti, peraltro indicati dallo stesso contribuente, in considerazione dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi”, nonchè del fatto che “il 70% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza” e della accertata circostanza che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata “all’incremento della clientela”.

Si da atto che il Collegio ha disposto la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, non avendo i giudici della C.T.R. rilevato l’inammissibilità dell’appello del contribuente per sua assoluta genericità; 2) con il secondo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dalla gratuità delle prestazioni professionali risultate non registrate e fatturate; 3) con il terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ad un punto decisivo della controversia rappresentato dalla ritenuta non fatturabilità della prestazione professionale consistente nell’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi per 42 clienti; 4) infine, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto che il compenso dovuto per le prestazioni professionali rese a favore di singoli soggetti soci di società di persone rientri in quello corrisposto dalle società stesse, pur in mancanza di alcun riscontro probatorio di tale circostanza.

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte ha già precisato (Cass. 14908/2014; Cass. 3064/2012; Cass. 14031/2006) che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma “tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d’appello dette argomentazioni – perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all’onere di specificità dei motivi”.

Ciò ricorre nel caso in esame, nel quale il contribuente (verificato dal Collegio il contenuto del fascicolo d’ufficio del merito, acquisito), attraverso la riproposizione degli argomenti addotti a sostegno delle domande rigettate in primo grado, ha inteso contestare le varie decisioni impugnate nella loro interezza.

3. I motivi secondo, terzo e quarto, da trattare unitariamente, sono infondati.

Invero, l’Amministrazione finanziaria reitera la contestazione circa l’inverosimiglianza dell’assunto difensivo opposto dal contribuente, inerentedika gratuità delle prestazioni offerte a 72 o 71 soggetti, considerati l’enorme numero dei suddetti soggetti, il fatto che si trattasse di “imprese o professionisti, con i quali vi era una continuità di rapporti” e per alcuni dei quali i compensi erano stati “regolarmente fatturati, invece, nel precedente anno d’imposta 2001”, nonchè il fatto che l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, in favore di alcuni di detti soggetti “49 su 71”), potesse considerarsi prestazione non fatturabile e che fosse stato dimostrato il pagamento dei compensi da parte delle società di persone (di cui erano soci alcuni clienti del contribuente).

La C.T.R. ritiene, tuttavia, con motivazione congrua e non contraddittoria, plausibile, a fronte delle mere supposizioni dell’Ufficio erariale, la gratuità dell’opera svolta dal professionista, in considerazione “dei rapporti di parentela e di amicizia con gli stessi” clienti, nonchè del fatto che “il 10% di tali soggetti risultano soci di società di persone, la cui contabilità è affidata alle cure del contribuente, per cui ogni eventuale compenso rientra in quello già corrisposto dalla società di appartenenza” (e non è contestato che dette società fossero clienti del professionista e che le stesse non rientrassero nell’elenco, individuato dai verificatori, dei soggetti “non paganti”) e della circostanza, accertata oltre che pacifica, che l’attività svolta in loro favore riguardava soltanto l’invio telematico delle dichiarazioni dei redditi ed era finalizzata “all’incremento della clientela”, cosicchè la semplicità della prestazione in sè rende verosimile l’assunto del contribuente circa la sua gratuità. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2015.

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