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Suprema Corte di Cassazione

sezione V
sentenza 28 gennaio 2014, n. 3884

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BEVERE Antonio – Presidente
Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere
Dott. BRUNO P. – rel. Consigliere
Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli;
avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Nola del 07/11/2012, nel procedimento penale a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere Dott. BRUNO Paolo Antonio;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Gip del Tribunale di Nola, pronunciando ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicava a (OMISSIS), imputato del reato di cui all’articolo 476 c.p. (perche’, nella qualita’ di messo del Comune di (OMISSIS), addetto alle notifiche di atti, pubblico ufficiale riformava, nell’esercizio delle sue funzioni, un atto falso nella specie la relazione di notificazione dell’avviso di riscossione dei cannoni di consumo di acqua potabile indirizzata a (OMISSIS) e datata 4.6.2006 – atto facente prova fino a querela di falso – nella quale contraffaceva completamente la firma del ricevente).
2. Avverso la pronuncia anzidetta il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo d’impugnazione il PG ricorrente deduce inosservanza della legge penale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione all’articolo 537 c.p.p. sul rilievo che, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, il Gip avrebbe dovuto dichiarare la falsita’ della relata di notifica dell’avviso di riscossione dei cannoni relativi al consumo di acqua, contenente la firma contraffatta di (OMISSIS), cosi’ come previsto dal menzionato articolo 537 c.p.p., comma 1.
2. Il ricorso e’ fondato e merito, pertanto accoglimento.
Non puo’, infatti, revocarsi in dubbio, alla luce dell’interpretazione giurisprudenziale consolidatasi sulla scia della statuizione di questa Corte regolatrice, nella sua piu’ autorevole espressione (cfr. Sez. Un. 20 del 27/10/1999, Rv. 214638) che con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che e’ decisione equiparata ad una sentenza di condanna, il giudice e’ tenuto a dichiarare, ai sensi dell’articolo 537 c.p.p., comma 1, l’accertata falsita’ di atti o di documenti. (Nell’occasione la Corte ha precisato che la dichiarazione di falsita’ prescinde dall’affermazione della penale responsabilita’ dell’imputato, essendo fondata esclusivamente sull’accertamento – che si rende possibile anche nel giudizio speciale di patteggiamento, pur nei limiti di una cognizione “allo stato degli atti” -della non rispondenza al vero dell’atto o del documento; cfr,, tra le altre, Cass. Sez. 5 n. 37665 del 28/05/2008, Rv. 242308).
La questio iuris che si pone e’ se, a fronte di omessa declaratoria del giudice a quo, questa Corte regolatrice possa o meno provvedervi. Il quesito trova divergenti interpretazioni nella giurisprudenza di legittimita’ essendosi talora ritenuto che sia possibile adottare, in questa sede, i provvedimenti previsti dall’articolo 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui e’ equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti (cfr. Cass. sez. 5, n. 45861 del 10/10/2012, Rv. 254989), ove, invece, in precedenti occasioni e’ stato affermato che l’omessa dichiarazione di falsita’ di un documento, in sede di sentenza di applicazione della pena su richiesta, non legittima la Corte di cassazione ad adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 537 cod. proc. pen., i quali richiedono una specifica motivazione, implicante vantazioni di merito a sostegno della ritenuta falsita’ ed avverso i quali e’ riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione; in tal caso, pertanto, la falsita’ del documento deve essere dichiarata dal giudice dell’esecuzione al quale devono essere trasmessi gli atti (Cass. Sez. 5, n. 17283 del 26/11/2008, dep. 23/04/2009, Rv. 243593; cfr., nello stesso senso, id. Sez. 5 n. 44613 del 25/10/2005, Rv 232717, secondo cui la Corte di cassazione non e’ legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 537 cod. proc. pen., i quali richiedono una specifica motivazione, implicante valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsita’ ed avverso i quali e’ riconosciuto alle parti il diritto di proporre, anche autonomamente, impugnazione).
Reputa il Collegio di dover aderire alla prima lettura interpretativa, sul riflesso che la dichiarazione di falsita’ e’ statuizione accessoria che, pur prescindendo dal positivo accertamento di penale responsabilita’, inerisce ex lege alla pronuncia di condanna, cui e’ equiparata, ai sensi dell’articolo 445, comma 1-bis la sentenza di patteggiamento, di talche’ nessuna specifica valutazione di merito e’ richiesta in proposito. Cio’ e’ tanto piu’ vero nel caso di specie, in cui l’accertamento di falsita’ della relata di notifica risultava dalla consulenza tecnica grafologica che ne attribuiva la paternita’ all’imputato, dalle sue parziali – seppur equivoche – ammissioni e dal fatto che lo stesso ha chiesto di patteggiare in riferimento al reato di cui all’articolo 476 cod. pen. relativo alla relata di notifica in questione.
3. Per quanto precede, l’impugnata sentenza deve essere annullata in parte qua, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa statuizione ex articolo 537 c.p.p. e dichiara la falsita’ della relata di notifica dell’avviso di riscossione del 4.6.2006.

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