Cassazione 12

Suprema  Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 26 agosto 2015, n. 35765

Ritenuto in fatto

1. II Tribunale di Nuoro in funzione di Giudice dei Riesame, con ordinanza dei 6 marzo 2015, ha rigettato l’appello proposto dalla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale avverso l’ordinanza di rigetto dell’istanza di sequestro preventivo dei locali sede della società Eremar emessa dal GIP presso il Tribunale di Nuoro il 20 febbraio 2015 nel corso del procedimento penale a carico dell’amministratore della indicata società A.F.R., indagato per il delitto di atti persecutori in danno di B.A.L. e S.A.G.S..
Secondo la tesi dell’Autorità inquirente il sequestro sarebbe stato motivato dall’aver l’indagato affisso alle vetrine dei locali della indicata società, in posizione visibile da chiunque, volantini dai toni “deliberatamente sprezzanti e sarcastici riguardanti fatti relativi a procedimenti penali e civili pendenti tra l’indagato e le parti offese”.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro lamentandone, quale unico motivo ex articolo 606 lettere b) cod.proc.pen., una violazione di legge circa la ritenuta incapacità delle ascritte condotte a ritenere sussistente il contestato delitto di cui all’articolo 612 bis cod.pen..
3. Risulta, altresì, pervenuta memoria dell’imputato che insiste per il rigetto dei ricorso.

Considerato in diritto

1. II ricorso è infondato.
2. Sostiene il ricorrente il vizio di violazione di legge in merito alla ritenuta insussistenza degli indizi del contestato delitto di atti persecutori sulla base di condotte, ritenute al limite, diffamatorie.
3. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite e del resto in linea con la lettera della legge, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (v. Cass. Sez. Un. 29 maggio 2008 n. 25932).
Invero, nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo di cui all’articolo 321 cod.proc.pen., comma 1, il Giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pure sommariamente, le ragioni che rendono allo stato sostenibile o meno l’impostazione accusatoria; ciò, però, non significa che possa sindacare la concreta fondatezza dell’accusa, ma deve solo accertare la possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato (v. Cass. Sez. V 26 gennaio 2010 n. 18078).
Sembra, quindi, si possa affermare che mentre per la applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell’indagato in relazione ad uno o più reati contestati, fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, giudizio richiesto dall’articolo 273 cod.proc.pen., per l’applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza dei fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l’indagato (v. Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2003 n. 920)..
4. Giova aggiungere, in punto di diritto, come il reato di cui all’articolo 612 bis cod.pen., introdotto dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 7, convertito nella L. 23 aprile 2009, n. 38, delitto abituale di evento, secondo la costante e prevalente giurisprudenza di legittimità, sia configurabile quando, come previsto dalla menzionata disposizione normativa, il comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, abbia cagionato nella vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo ovvero abbia ingenerato un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero ancora abbia costretto la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita, rientrando nella nozione di “reiterazione”, quale elemento costitutivo del suddetto reato, anche due sole condotte di minaccia o di molestia (v. Cass. Sez. V 27 novembre 2012 n. 20993 e più di recente Sez. V 5 giugno 2013 n. 46331).
Trattasi, in tutta evidenza, di un reato che prevede eventi alternativi, la realizzazione di ciascuno dei quali è, dunque, idonea ad integrarlo (v. Cass. Sez. V 19 maggio 2011 n. 29872), dovendosi, in particolare, intendere per alterazione delle proprie abitudini di vita, ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui, finalizzato ad evitare l’ingerenza nella propria vita privata del molestatore.
Trattandosi di reato abituale di evento, è sufficiente ad integrare l’elemento soggettivo il dolo generico, quindi la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente necessari per l’integrazione della fattispecie legale, che risultano dimostrate proprio dalle modalità ripetute ed ossessive della condotta persecutoria compiuta dal ricorrente e delle conseguenze che ne sono derivate sullo stile di vita della persona offesa.
Ancora, non occorre una rappresentazione anticipata del risultato finale, ma, piuttosto, la costante consapevolezza, nello sviluppo progressivo della situazione, dei precedenti attacchi e dell’apporto che ciascuno di essi arreca all’interesse protetto, insita nella perdurante aggressione da parte del ricorrente della sfera privata della persona offesa.
Il delitto di atti persecutori, avendo oggetto giuridico diverso, può, infine, concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisca una delle molestie costitutive del reato previsto dall’articolo 612 bis cod. pen. (v. Cass. Sez. V 5 novembre 2014 n. 51718).
5. Tali principi sono stati rispettati dal Tribunale del riesame, che non doveva entrare nel merito della tesi accusatoria, con la quale era ribadita la concreta fondatezza dell’accusa, ma che comunque ha valutato le risultanze concrete delle indagini, evidenziando che? accanto all’indizio rappresentato dalle condotte diffamatorie non fosse evidenziato alcuno stato di ansia o paura nelle persone offese e non potendo lo stesso desumersi, come vorrebbe il ricorrente, dam “massime di comune esperienza”.
6. II ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.

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