Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 24 luglio 2014, n. 32946

Ritenuto in fatto

Con la sentenza impugnata veniva confermata la sentenza del Giudice di pace di Napoli dell’08/02/2010, con la quale D.L. era ritenuto responsabile del reato continuato di cui agli artt. 594 e 612 cod. pen., commesso in (omissis) in danno di T.A. sputandogli più volte addosso e dicendogli che gli avrebbe reso la vita impossibile e minacciando di ucciderlo tagliandogli la testa; e condannato alla pena di Euro. 1.500 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di ingiuria, premesso che il giudice inizialmente investito del giudizio di appello, Dott. Palumbo, ammetteva con ordinanza dell’11/03/2011 la richiesta rinnovazione parziale dell’istruttoria dibattimentale per l’assunzione dei testi G. , B. , P. , Bo. ed E. , che all’udienza dell’08/04/2011 venivano escussi i testi Bo. ed E. , che all’udienza del 28/06/2012, essendo stato il giudice Dott. Palumbo sostituito dal giudice Dott.ssa Coronella, veniva escussa la teste P. , e che all’esito l’istruttoria dibattimentale veniva dichiarata chiusa senza revocare l’ordinanza ammissiva delle prove, il ricorrente lamenta la mancata assunzione delle prove decisive costituite dall’esame dei testi G. e B. sulla presenza ai fatti della teste P. , unica ad aver riferito della condotta ingiuriosa denunciata dalla persona offesa. Lamenta altresì nullità della sentenza impugnata in quanto fondata per quanto detto sulle dichiarazioni della teste P. , resa all’udienza del 28/06/2012 il cui verbale stenotipico era a sua volta nullo per mancanza di alcuna sottoscrizione. Deduce ancora illogicità della ritenuta conferma testimoniale, sulla complessiva dinamica dell’accaduto, delle dichiarazioni della persona offesa, laddove le stesse non erano state confermate dai testi Bo. , E. e S. nell’affermazione di essere stato colpito dall’imputato con uno schiaffo, come si dava atto nella stessa sentenza di primo grado, e dai testi G. e D.M. in primo grado e Bo. ed E. in secondo grado sull’essere stato il T. fatto segno di sputi dell’imputato; circostanza che la teste P. , la presenza della quale ai fatti non era stata peraltro menzionata dai testi G. e D.M. in primo grado ed era stata esclusa dall’imputato, aveva indicato in un unico gesto e non nei due o tre descritti dal T. .
2. Sull’affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello sulla carenza di offensività della condotta, che non poteva essere percepita dalla persona offesa come realmente minatoria in considerazioni delle responsabilità sindacali ed istituzionali dell’imputato e della sofferenza fisica e psicologica dello stesso per gravi problemi familiari e di salute.
3. Sulle statuizioni civili, il ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla questione proposta con l’appello sull’illegittima condanna dell’imputato, in primo grado, al pagamento di spese sostenute dalla parte civile nella misura di Euro 100 a fronte di una richiesta di soli Euro 50; violazione di legge e contraddittorietà della conferma della condanna in primo grado al pagamento in favore della parte civile di onorari per Euro 1.900, in misura superiore al massimo della tariffa professionale e per un’attività svoltasi in cinque udienze esattamente come nel giudizio di appello, per il quale erano stati ritenuti congrui onorari per soli Euro 800; e violazione di legge altresì nella condanna in appello al rimborso delle spese nella misura forfettaria del 12,5%, soppresso dall’art. 1 del decreto n. 140 del 2012.

Considerato in diritto

1. I motivi proposti sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di ingiuria sono infondati.
Posto che l’omessa assunzione di prove già ammesse, in assenza di opposizione alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, non produce alcuna nullità (Sez. 3, n. 9135 del 24/01/2008, Fontolan, Rv. 239054), o comunque si risolve in una nullità a regime intermedio sanata dalla mancata opposizione (Sez. 3, n. 434 del 03/11/2011, Casarotto, Rv. 252122), e che nessuna opposizione risulta nel caso di specie manifestata dalla difesa dell’imputato al provvedimento con il quale il Tribunale chiudeva l’istruttoria dibattimentale in appello dopo la riassunzione dei testi Bo. , E. e P. , omettendo quella dei testi G. e B. , il vizio lamentato sul punto con il ricorso è insussistente.
La motivata reiezione della richiesta difensiva con riguardo alle ultime due testimonianze si ricava peraltro implicitamente, come è consentito per le richieste di rinnovazione della prova in sede di appello (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996; Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009 (21/04/2010), Pacini, Rv. 246859), dall’insieme argomentativo della sentenza impugnata in merito alla sufficienza delle prove assunte nei due gradi del giudizio. Il Tribunale evidenziava in proposito la coerenza e la precisione delle dichiarazioni della persona offesa ed il riscontro delle stesse, sulla complessiva dinamica dell’accaduto, in quanto riferito dai testi P. , Bo. ed E. in base alle rispettive percezioni; precisazione, quest’ultima, che da conto della coerenza dell’ulteriore riferimento della sentenza impugnata all’efficacia probatoria delle dichiarazioni della P. sulla condotta ingiuriosa, pur essendo stata detta teste l’unica a riferirne, per la concreta possibilità che gli altri testimoni non si siano trovati nella condizione visiva idonea a percepirla. Ed il riferimento della richiamata sentenza di primo grado, nel quale si osservava che la P. era intervenuta quando la lite era già in atto, integra tale motivazione nel giustificare adeguatamente la possibilità che la presenza della stessa non sia stata colta da altri testimoni, ulteriormente sostenendo l’affermazione del carattere non decisivo delle deposizioni delle quali il ricorrente lamenta la mancata riassunzione in appello.
Nessuna illogicità è pertanto ravvisabile nell’attribuzione alle dichiarazioni della P. di significato confermativo di quelle della persona offesa. Risultando privo di decisività, tenuto conto di quanto argomentato nella sentenza impugnata in ordine alla limitata visione dei fatti da parte della teste, il rilievo del ricorrente sulla non precisa corrispondenza di tali dichiarazioni in ordine all’esatto numero dei gesti ingiuriosi; e, quanto al mancato riferimento dei testi allo schiaffo che il T. affermava di aver ricevuto dall’imputato, trattandosi di dato esaminato e coerentemente ritenuto irrilevante nella sentenza di primo grado con l’osservare che i testimoni erano comunque concordi sull’aver il D. tentato di aggredire anche fisicamente la persona offesa, scagliandosi contro la stessa.
Neppure è fondata l’eccezione di nullità delle dichiarazioni rese in appello dalla P. per la mancata sottoscrizione del verbale stenotipico. Il precedente citato sul punto dal ricorrente (Sez. 4, n. 31307 del 24/02/2004, De Feo, Rv. 228838) è invero superato da più recente e costante giurisprudenza di questa Corte nel senso che il costituire detto verbale parte integrante di quello riassuntivo rende necessaria solo per quest’ultimo la sottoscrizione dell’ausiliario del giudice, la cui assenza sul verbale stenotipico non produce alcuna nullità, essendo fra l’altro possibile la rilettura e la trascrizione dei nastri registrati allegati agli atti (Sez. 1, n. 8452 dell’11/01/2007, Risaliti, Rv. 235684; Sez. 3, n. 3050 del 14/11/2007 (21/01/2008), Di Girolamo, Rv. 238561; Sez. 6, n. 26018 del 10/03/2008, Borrata, Rv. 241043; Sez. 5, n. 45506 del 04/11/2008, Nerini, Rv. 242101; Sez. 2, n. 24929 del 18/04/2013, Garelli, Rv. 256490).
2. Pure infondato è il motivo proposto sull’affermazione di responsabilità dell’imputato per il reato di minaccia.
Il lamentato vizio di carenza motivazionale sulla concreta possibilità che le espressioni contestate producessero un effetto intimidatorio della persona offesa, posta in dubbio dal ricorrente solo in base a considerazioni su aspetti contingenti della personalità dell’imputato, riguarda infatti un profilo irrilevante ai fini della configurabilità del reato; per la quale è infatti sufficiente l’attitudine della condotta ad intimorire i destinatari ed a produrre una limitazione della libertà psichica degli stessi, senza che sia necessaria l’induzione in costoro di un effettivo stato di intimidazione (Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762; sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, B., Rv. 257951). Ed in tal senso, alla questione posta con l’appello rispondeva già adeguatamente la sentenza di primo grado, nella quale si rilevava il carattere intrinsecamente minaccioso delle frasi riportate nell’imputazione.
3. Parzialmente fondati, nei termini che seguono, sono invece i motivi proposti sulle statuizioni civili.
Sono infondate le censure relative alla liquidazione degli onorari della parte civile nella misura di Euro. 1.900 per il giudizio di primo grado, a fronte dalla ritenuta congruità di onorari per Euro 800 in relazione al giudizio di appello. Se è vero che entrambi i gradi impegnavano cinque udienze, la premessa della motivazione della sentenza impugnata dava atto che solo due delle udienze del giudizio di appello erano impiegate per l’escussione di tre testimoni, le rimanenti essendosi risolte in due rinvii e nell’espletamento della discussione; mentre le udienze del dibattimento di primo grado, come rilevato nella parte argomentativa della sentenza del Tribunale, avevano visto l’escussione di numerosi testimoni del’accusa e della difesa, il che rende congrua la misura degli onorari liquidati per quel grado.
La sentenza impugnata deve invece essere annullata senza rinvio nella disposizione di conferma della liquidazione di spese della parte civile per l’importo di Euro. 100; la nota presentata in primo grado dalla parte civile non conteneva infatti nessuna richiesta in tal senso, neppure, per il vero, nel minor importo indicato nel ricorso.
Ulteriore annullamento senza rinvio deve essere pronunciato con riguardo alla disposizione di condanna dell’imputato, per il grado di appello, al rimborso delle spese della parte civile nella misura forfettaria del 12,5%. È ben vero che la previsione di tale rimborso, soppressa all’art. 1 d.m. 20 luglio 2012, n. 247, è stata reintrodotta dall’art. 13, comma decimo, legge 31 dicembre 2012, n. 247; ma considerato che il comma sesto di quest’ultima norma demanda la determinazione della misura massima di tale rimborso ad un apposito decreto ministeriale, non ancora emanato alla data della sentenza impugnata, la previsione in esame deve ritenersi non operante in quella sede (Sez. 2, n. 43143 del 17/07/2013, Saracino, Rv. 257493).
Eliminate le disposizioni come sopra annullate, il ricorso deve per il resto essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese e del rimborso forfettario in favore della parte civile, disposizione che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

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