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Suprema Corte di Cassazione

sezione V

 sentenza 24 febbraio 2014, n. 8732

Fatto e diritto

Con sentenza 19.7.2012, il giudice di pace di Ferrara ha condannato B.S., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di 500 euro di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria e lesioni in danno di S.M.;
ha condannato D.V. alla pena,previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, di 600 euro di multa per il reato di lesioni, in concorso con la moglie B., in danno del S..
Nell’interesse degli imputati è stato presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge: il reato d ingiuria non si è perfezionato, perché mancano l’offensività nelle parole, la loro percezione da parte del querelante, l’elemento soggettivo; in ogni caso va riconosciuta l’esimente della reciprocità ex art. 599 cp.
2. quanto al reato di lesioni, la responsabilità del D. è stata fondata sul certificato medico senza considerare che lo stesso S. è stato condannato, con decreto penale 15.1.08, esecutivo il 19.6.08, del tribunale di Ferrara, per il reato di lesioni in danno del ricorrente, nell’ambito del medesimo episodio avvenuto il 5.7.06. Non è stata riconosciuta l’attenuante della provocazione, sebbene sia stato accertato che il S. aveva assunto un atteggiamento provocatorio;
3. vizio di motivazione per incompleta e illogica valutazione degli elementi probatori, emersi nel corso dell’istruttoria dibattimentale.
4. contraddittorietà nella determinazione della pena: nella parte motiva è indicata la pena inflitta a D. nella misura di 400 euro di multa, mentre nel dispositivo è indicata la pena di 600 euro.
Il ricorso non merita accoglimento. I primi tre motivi non sono fondati, in quanto propongono,in chiave critica, valutazioni fattuali, sprovviste di specifici e persuasivi addentellati storici, nonché prive di qualsiasi coerenza logica, idonea a soverchiante e a infrangere la lineare razionalità, che ha guidato le conclusioni del giudice.
Con esse, in realtà, i ricorrenti pretendono la rilettura del quadro probatorio e, contestualmente, il sostanziale riesame nel merito. Questa pretesa è tanto più ingiustificata nel caso in esame:
la struttura razionale della motivazione è saldamente ancorata agli inequivoci risultati dell’istruttoria dibattimentale (testimonianza della persona offesa, di F.G. di T., certificato medico) alla luce dei quali è emerso che
a) S.M., nel rientrare il 4.7.06, nella propria abitazione, si era fermato a parlare con il vicino F. ed è stato bersaglio di un apprezzamento, da parte della B. affacciatasi alla finestra del suo appartamento di ampio spessore offensivo, composto dalle seguenti parole “ecco che è arrivato il napoletano che puzza di merda”. La specifica connotazione “geografica” dell’offesa veniva confermata dall’intervento del marito D. che, si esibiva in un cenno caricaturale del ballo tipicamente napoletano (la tarantella);
b) questa scena è stata narrata in maniera del tutto concorde e scevra da incertezze dai testi S., F. e T., la cui forza persuasiva è stata riconosciuta dal giudice di merito con argomentazione precisa e del tutto insindacabile in sede di giudizio di legittimità;
c) il giorno successivo vi è stato uno scontro fisico tra il D., B., da un lato e il S., dall’altro: il primo ha riportato lesioni personali, con prognosi di 7 giorni (v. certificato medico e decreto penale di condanna del S. alla pena di € 516 di multa); il S. ha riportato lesioni con prognosi di 5 giorni (v. certificato medico e dichiarazioni di F., che ha rievocato una posizione difensiva del S., rispetto alla coordinata condotta aggressiva dei coniugi ricorrenti).
Nessuna censura è quindi formulabile in questa sede in ordine all’affermazione di responsabilità degli imputati per i reati rispettivamente contestati.
Quanto al trattamento sanzionatorio relativo al D., risulta dal dispositivo letto in udienza del 19.7.2012 che la pena della multa è stata inflitta nella misura di € 400, così come anticipato nel testo della motivazione (misura a cui ragionevolmente è da ritenere che il giudice sia giunto , previo giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche in relazione alla pena base € 600). La quantificazione della pena, contenuta nel dispositivo della sentenza depositata il 13.8.2012, nella misura di € 600 deriva da un errore materiale, da rettificare con la procedura ex art. 130 c.p.p.
Il ricorso di B.S. e D.V. va quindi rigettato con condanna di ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di B.S. e D.V. e li condanna ciascuno al pagamento delle spese del procedimento.

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