Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 23 settembre 2014, n. 38742
Ritenuto di fatto
Con sentenza in data 12.2.13 la Corte di Appello di Firenze pronunziava la riforma della sentenza del Giudice monocratico di Empolì, in data 17.11.2009, dichiarando non doversi procedere a carico di C.F: per la contravvenzione di cui all’art.102 comma VII C.d.S. -così derubricata l’originaria imputazione di cui all’art.482 CP -dichiarando estinto il reato per prescrizione.
All’imputato era stata addebitata l’alterazione delle targhe automobilistiche,che risultavano essere parzialmente coperte da vernice nella sigla (allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo dal dispositivo autovelox.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il PG della Corte di Appello di Fìrenze, deducendo:
1-difetto di motivazione ed erronea applicazione della legge penale.
Rilevava al riguardo che la Corte di Appello non aveva indicato gli elementi dai quali aveva dedotto che l’alterazione delle targhe non avesse carattere permanente,e dunque la carenza della motivazione sui presupposti di applicazione della diversa ipotesi di reato. Censurava altresì l’erronea applicazione dell’art.482 CP,evidenziando che la targa risultava alterata e tale fatto non rientrava nel quadro normativo dell’art.102 C.d.S. Per tali motivi chiedeva l’annullamento
La difesa ha depositato memoria con la quale rileva la sussistenza dei presupposti che integrano la contravvenzione ascritta dal giudice di appello,evidenziando la decorrenza del termine di prescrizione.
Rileva in diritto
Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Invero secondo il principio sancito da questa Corte il falso avente ad oggetto la targa automobilistica integra il delitto dì falsità in certificazione amministrativa e non in atto pubblico v. Cass.Sez.(v.in tal senso n.46326 del 2007-RV238891 -e precedenti conformi:n.9869 del 1984-RV166594,n.9337 del 1988-RV179205) -In tal senso deve ritenersi configurabile l’ipotesi normativa dell’art.482 CP.
Orbene,tale fattispecie risulta erroneamente disapplicata dal giudice di merito,atteso che, dal testo del provvedimento impugnato si evince che l’imputato aveva alterato la targa originaria del veicolo,rendendo parzialmente visibili i dati identificatívi,con uso di vernice . Non si desume peraltro,dalla motivazione al di là del formale richiamo alla giurisprudenza di legittimità,in base a quali elementi il giudice di appello avesse ritenuto che la modifica della targa fosse stata realizzata in modo del tutto provvisorio,onde deve ritenersi erroneamente applicata l’ipotesi contravvenzionale enunciata dall’art.102 C.D.S.,data l’accertata alterazione della targa originale.
Pertanto va pronunziato l’annullamento dell’impugnata sentenza, disponendo il rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze,per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame.
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