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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 marzo 2013 n. 13310[1]

Perché, dunque, tale omissione possa ritenersi volontaria è necessario che l’agente si sia effettivamente rappresentato la situazione di pericolo come tale. Deve pertanto reputarsi escluso il dolo, anche solo nella forma eventuale, qualora l’omissione del soccorso sia dovuta ad un errore (ancorché colposo) compiuto dallo stesso agente in ordine alla valutazione della reale natura della situazione percepita attraverso i propri sensi. E parimenti non può ritenersi integrato l’elemento soggettivo del reato in contestazione qualora lo stesso agente, pur avendo riconosciuto la situazione di pericolo, abbia poi errato nell’elezione delle modalità di soccorso che pure abbia posto in essere


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/03/per-linfortunio-durante-lora-di-ginnastica-linsegnante-se-la-cava-con-un-rimprovero.html

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