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Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza n. 10245  del 5 marzo 2013

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 12/01/2012 la Corte d’Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Tropea di condanna di G.M.R. per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 94 e 95, e D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 71 e 72, in relazione alla realizzazione di una veranda antistante un esistente fabbricato ricadente nel centro storico.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata lamentando con un unico motivo la violazione di legge per mancata dichiarazione di estinzione “del reato” per effetto, L. n. 308 del 2004, ex art. 181, comma 1 quinquies, dell’intervenuta demolizione delle opere abusive, effettuate dall’imputata stessa; censura in proposito l’affermazione della Corte territoriale circa l’inapplicabilità di tale previsione alle violazioni urbanistiche ed edilizie.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Anche a prescindere dal fatto che dalla sentenza di primo grado non risulta accertata l’effettuata demolizione da parte dell’imputata, da questa solo comunicata ma mai verificata, è comunque pregiudiziale il fatto, già correttamente posto in evidenza dalla Corte territoriale, che la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, pur se accompagnata dalla successiva demolizione del manufatto abusivo, non estingue il reato edilizio ma, esclusivamente, la contravvenzione paesaggistica prevista dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1, (tra le altre, Sez. 3, n. 25026 del 12/05/2011, Stefano, Rv. 250675; Sez. 3, n. 19317 del 27/04/2011, P,G. in proc. Medici e altro, Rv. 250341; sez. 3 n. 17535 del 07/05/2010, Medina, Rv. 247167; sez. 3, n. 17078 del 18/05/2006, n. 17078, Vigo, Rv. 234323).
La chiara formulazione dell’art. 181, comma 1 quinquies, D.Lgs. cit., riferito al “reato di cui al comma 1” (ovvero al reato paesaggistico), porta infatti ad escludere che la spontanea riduzione in pristino possa produrre effetti anche con riferimento alle violazioni urbanistiche eventualmente concorrenti; e del resto, la irrilevanza della demolizione dell’immobile abusivo, spontanea o indotta da specifico provvedimento ai fini della estinzione del reato urbanistico è stata sempre esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte. L’efficacia estintiva della demolizione è stata infatti invocata in più occasioni richiamando il disposto della L. 21 giugno 1985, n. 298, art. 8 quater, (di conversione del D.L. 13 aprile 1985, n. 146) che, testualmente, prevede che “non sono perseguibili in qualunque sede coloro che abbiano demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, essendosi tuttavia precisato, a tal proposito, che detta disposizione è testualmente riferita e limitata sotto il profilo temporale, alle demolizioni di opere abusive eseguite entro la data di entrata in vigore (7 luglio 1985) della stessa legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 22.6.1985 (vedasi anche Corte Cost. n. 167 del 29/03/1989). Ciò non toglie, peraltro, che la demolizione spontanea, pur non producendo effetti estintivi, possa essere comunque valutata ai fini della determinazione della pena, della mancanza di un danno penalmente rilevante e della buona fede dell’imputato (sez. 3^ n. 35008, 18 settembre 2007).
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, l’inammissibilità del ricorso preclude il rilievo delle cause di non punibilità, ivi compresa l’estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, essendo detto ricorso inidoneo ad instaurare validamente il rapporto di impugnazione (per tutte, Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca).
5. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado, e della somma indicata in dispositivo, ritenuta equa, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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