Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 21 febbraio 2014, n. 8422
Ritenuto in fatto
1. T.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 6-7-2012, che, confermando quella del Tribunale di Lucca del 2-12-2008, l’ha ritenuta responsabile del reato continuato di cui all’art. 476 cod. pen. per avere, in qualità di portalettere, contraffatto la firma del destinatario sugli avvisi di ricevimento di sei raccomandate dirette ad uno studio di commercialisti di Lucca.
2. Secondo la prospettazione accusatola condivisa dai giudici di merito anche sulla base di perizia grafologica, l’imputata, dovendo effettuare la consegna delle raccomandate in orario di chiusura dello studio, le aveva lasciate fuori dal portone apponendo essa stessa la firma per ricevimento del destinatario e restituendole al mittente, così evitando di tornare sul luogo per la seconda volta.
3.Tale conclusione, già fondata sul rilievo che le firme del portalettere e quelle del destinatario sugli avvisi di ricevimento apparivano opera della stessa mano, era confermata dall’esito della perizia, secondo la quale le sottoscrizioni apposte nello spazio degli avvisi di ricevimento riservato al destinatario erano riferibili alla T. , la quale aveva pure riconosciuto come propria quella che figurava sotto l’indicazione “capo agenzia distributrice” sull’avviso di ricevimento terminante con le cifre … 241, avendo anche ammesso di essere stata lei quel giorno l’incaricata del recapito della posta.
4. Nel corso del giudizio di appello il perito, riconvocato, dichiarava che la parte iniziale della firma riconosciuta dall’imputata, era agevolmente comparabile con le sigle presenti su tutti gli altri avvisi e in particolare su quelli … 242 e … 243.
5. Il ricorso è articolato in tre motivi.
6. Con il primo si deduce omessa notifica del decreto di citazione all’imputata in violazione degli artt. 601, comma 1, e 157, comma 8 bis, cod. proc. pen..
7. Con il secondo la ricorrente lamenta violazione di legge (artt. 476 cod. pen. e 597 codice di rito) e vizio di motivazione per mancato esame della questione sollevata con l’atto di appello relativa alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato: la corte del territorio, nel concludere che la condotta dell’imputata era ascrivibile alla sua scelta di non tornare per la seconda volta nello stesso posto, aveva ritenuto che il dolo fosse in re ipsa senza considerare la possibilità di una semplice leggerezza della T. .
8. Il terzo motivo addebita alla sentenza vizio di motivazione in quanto il perito, che nella relazione aveva affermato che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano opera di una sola mano e precisamente di quella della T. sulla base del raffronto con firme e scritte autografe dell’imputata, sentito a chiarimenti nel giudizio di appello – avendo l’appellante osservato che era mancato il raffronto tra le firme del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e quelle sulla distinta di recapito del portalettere -, aveva confermato che le firme in contestazione erano della T. , osservando che quella sull’avviso di ricevimento .. 241, nella zona riservata al capo agenzia distributrice, era stata riconosciuta come propria dall’imputata, trascurando che la paternità di tale firma non era in contestazione. Allo stesso modo la corte fiorentina aveva motivato la non necessità di una nuova perizia relativamente alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione. Comunque, sempre secondo la ricorrente, la corte non aveva indicato le ragioni per le quali aveva ritenuto condivisibile la perizia.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e va disatteso.
2. Il dedotto vizio della notifica all’imputata del decreto di citazione per il giudizio di appello, integra una nullità che, ove sussistente (il che sembrerebbe smentito dal fatto che i due difensori di fiducia risultano aver ricevuto una doppia notifica, la seconda delle quali dopo che la T. era risultata irreperibile nel luogo di residenza, quindi, all’evidenza, per la stessa), è a regime intermedio e doveva essere dedotta dinanzi alla corte territoriale, il che non è avvenuto. Tale notifica non può infatti considerarsi inesistente e quindi equiparabile ad una notificazione omessa, dovendo piuttosto reputarsi idonea, in concreto, a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputata in quanto la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell’imputato, e nella specie il difensore di fiducia, presente all’udienza, non aveva sollevato eccezioni (Cass. Sez. U 119/2004, ij Cass. 45990/2007, 23658/2008).
3. È poi infondato il secondo motivo che investe la sussistenza dell’elemento psicologico del reato. Ad escludere la possibilità di una semplice leggerezza dell’imputata, la corte ha infatti valorizzato l’intento della stessa di non tornare per la seconda volta presso lo studio di commercialisti trovato chiuso al momento della consegna delle raccomandate, idoneo a dimostrare coscienza e volontarietà di falsificare la firma del destinatario, non presente al primo accesso.
4. Del pari infondata la terza doglianza.
5. L’esame della questione dedotta deve muovere dal rilievo che, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente, il perito grafologo aveva concluso nel senso che le sei sigle apposte nello spazio riservato al destinatario erano opera di una sola mano e precisamente, sulla base del raffronto delle prime con firme e scritture autografe dell’imputata, di quella della T. . Ciò è sufficiente a sorreggere l’affermazione di penale responsabilità avendo quest’ultima ammesso di essere stata lei quel giorno l’addetta alla consegna della posta e risultando che le raccomandate non erano state consegnate nello studio del commercialista, ma lasciate fuori dal portone dell’edificio.
6. Il mancato raffronto, lamentato dalla ricorrente che aveva per questo sollecitato l’esame a chiarimenti del perito nel giudizio di appello, tra le firme apparenti del destinatario, quelle del capo agenzia distributrice e quelle sulla distinta di recapito del portalettere, risulta superato dalla conferma da parte del perito stesso, in sede di audizione a chiarimenti, che le firme in contestazione erano della T. , accompagnata dal rilievo, evidenziato in sentenza, che quella presente per esteso sull’avviso di ricevimento .. 241, nella zona riservata al capo agenzia distributrice, riconosciuta come propria dall’imputata, era nella sua parte iniziale agevolmente comparabile (o meglio compatibile) con le sigle presenti su tutti gli altri avvisi di ricevimento. Ciò non significa, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, che il perito abbia affermato che la firma riconosciuta fosse tra quelle sospette di falsità, ma vale piuttosto a rimarcare la superfluità del raffronto di cui sopra in quanto tale riconoscimento implica anche la definitiva ammissione della prevenuta di essere stata lei la portalettere incaricata quel giorno della consegna delle raccomandate con falsa firma del destinatario, recapitate tutte nello stesso luogo e nella stessa data lasciandole fuori dal portone, quindi da un’unica persona, da identificare nella T. , unica interessata alla falsificazione.
7. Né è esatto che la corte fiorentina abbia motivato la non necessità di una nuova perizia riferendosi alle firme del capo agenzia distributrice, che non erano in contestazione, avendo piuttosto ritenuto inutile, per le ragioni di cui sopra, il raffronto di esse con quelle del destinatario, attribuite dal perito all’imputata. Così come è infondato l’addebito mosso alla sentenza di mancata indicazione delle ragioni per le quali era stato condiviso l’esito della perizia, addebito non solo generico, ma che non tiene conto delle ulteriori risultanze, sopra evidenziate, che avvalorano le conclusioni del perito.
8. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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