La massima

L’art. 270-bis cod. pen. trova applicazione, tanto nella sfera internazionale (tutelando gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali), quanto nella sfera interna (è collocato nel libro II, titolo I, “delitti contro la personalità dello Stato”) ed in tale sfera sembra, ad una prima lettura, sovrapporsi al più antico art. 270, entrambi delitti contro la personalità internazionale dello Stato. La fattispecie introdotta posteriormente anticipa la soglia della punibilità e si connota, a sua volta, come delitto di pericolo presunto, volendo reprimere la condotta di chi costituisca, organizzi ecc. associazioni che si “propongano” il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione, mentre l’art. 270 cod. pen. richiede, per la punibilità, che dette associazioni siano non solo “dirette”, ma anche “idonee” a sovvertire – violentemente – l’ordinamento. Si tratta per quel che riguarda la ipotesi criminosa ex art. 270 cod. pen., dello schema di cui all’art. 56 cod. pen. (inequivocità e idoneità degli atti); laddove la “nuova” norma incriminatrice (art. 270-bis cod. pen.) punisce il “proposito”, sempre che, si intende, esso non sia stato in mente retentum (altrimenti ci si avvicinerebbe pericolosamente alla figura del “tipo d’autore”), ma abbia già dato luogo a una struttura associativa, costituita proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza “qualificata”.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 20 novembre 2013, n. 46340

Ritenuto in fatto

1. Il difensore di S.M..S. ricorre avverso l’ordinanza emessa l’08/02/2013 dal Tribunale di Milano, con la quale è stata rigettata una richiesta di riesame avanzata nell’interesse dello stesso S. in relazione all’ordinanza applicativa della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal G.i.p. dello stesso Tribunale in data 09/01/2013 (ai sensi dell’art. 27 del codice di rito, dopo una prima ordinanza restrittiva emessa dalla A.G. di Perugia): il ricorrente risulta sottoposto a indagini per i delitti di cui agli artt. 270-bis e 302 cod. pen. (nell’ipotesi della istigazione, come riqualificato l’addebito, inizialmente formulato come concorso diretto in una serie di attentati rilevanti ex art. 280 cod. pen., dalla stessa decisione impugnata), aggravati ai sensi dell’art. 4 della legge n. 146 del 2006. In particolare, si assume che lo S. sia membro di una presunta associazione sovversiva di matrice anarco-insurrezionalista denominata “Federazione Anarchica Informale / Fronte Rivoluzionario Internazionale”, avente carattere di transnazionalità, connotata da iniziative propagandistiche (anche via web) e dal ricorso ad attentati ed azioni violente con uso di armi e materie esplodenti, sia in Italia che all’estero.

L’assunto della difesa, già a proposito della valutazione delle caratteristiche obiettive della struttura all’interno della quale il prevenuto avrebbe operato, è tuttavia nel senso dell’impossibilità di considerare la F.A.I. dotata di una stabile organizzazione, requisito imprescindibile per potersi affermare la sussistenza del reato sanzionato dall’art. 270-bis cod. pen.: infatti, richiamando gli stessi riferimenti giurisprudenziali citati nel provvedimento impugnato, il ricorrente lamenta che se è vero che questa Corte aveva affermato l’esistenza di gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto de quo decidendo sulle istanze de liberiate presentate da alcuni soggetti che si assumevano aderenti alla F.A.I. in un procedimento già pendente presso la A.G. di Terni, va considerato che in quello stesso procedimento il giudizio di merito è stato definito nel febbraio 2013 dalla Corte di assise di appello di Perugia con la totale riforma della sentenza di primo grado, escludendosi la sussistenza del reato anzidetto. A tale proposito, il difensore dello S. segnala fra l’altro come non possa condividersi la tesi accusatoria – già esposta in quel giudizio – secondo cui basterebbe utilizzare la sigla di un’associazione che si sappia esistente, per esserne ritenuti partecipi (sul presupposto dell’assenza di figure apicali all’interno di quella struttura, preposte a valutare se taluno abbia i requisiti per esservi ammesso).

2. Nello specifico della attuale posizione dello S. , si lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe cercato di dimostrare sia l’attribuibilità alla F.A.I. di una struttura idonea a ritenere configurabili i reati ipotizzati, sia il ruolo di vertice che l’indagato vi avrebbe rivestito: ciò, tuttavia, sarebbe stato esposto nella decisione impugnata riproducendo una serie di documenti del tutto disparati, riferibili ad un lungo lasso temporale e di incerta riferibilità a soggetti determinati. Al contrario, numerose altre pronunce, il cui contenuto viene riportato per ampi stralci nei motivi di ricorso (fra le altre, del Tribunale di Bologna in data 11/06/2005 e della Corte di assise di Roma in data 28/02/2006, quest’ultima in una vicenda che vedeva imputato lo stesso S. e che la difesa reputa sostanzialmente sovrapponibile a quella odierna), sono pervenute ad opposte conclusioni, fermandosi già alla presa d’atto dell’insussistenza di una dimensione strutturata ed organizzata del presunto sodalizio.

La stessa conclusione fatta propria dal Tribunale di Milano, nel senso della derubricazione del secondo addebito in quello di istigazione al compimento di azioni violente, e non già di concorso diretto nelle stesse (una campagna terroristica denominata “Eat the rich”, culminata in due attentati con esplosione di ordigni presso il Centro di identificazione ed espulsione di (OMISSIS) e presso l’università (omissis) , nel dicembre (…)) confermerebbe l’impossibilità di ravvisare una struttura propulsiva e volta all’adozione organizzata di condotte di carattere sovversivo: lo S. , redigendo alcuni comunicati resi pubblici attraverso la rete internet, avrebbe adottato iniziative del tutto personali ed estemporanee, peraltro realizzando – al più, secondo il di lui difensore – una istigazione da qualificare ex art. 414 cod. pen..

A riguardo, la difesa rileva che gli scambi di comunicazioni fra vari soggetti all’epoca detenuti (come lo S. , in relazione ad alcune delle vicende pregresse già ricordate) non miravano a concertare attentati, ma solo l’adozione di iniziative di protesta come il ricorso ad uno sciopero della fame nelle ultime settimane del 2009, tendenzialmente nei carceri di tutto il mondo: va peraltro considerato che quella corrispondenza era oggetto di visti di censura, circostanza ampiamente nota all’indagato. In definitiva, nella ricostruzione difensiva si sostiene che il ricorrente sarebbe stato sottoposto a privazione della libertà per le idee da lui espresse (indubbiamente di matrice anarchica, ma senza reali finalità sovversive) e non per il concreto coinvolgimento del medesimo in fatti costituenti reato: anche in punto di esigenze cautelari e di valutazione della personalità, gli elementi esposti dal Tribunale avrebbero taglio assolutamente generico e non individualizzante.

La circostanza che il prevenuto fosse già in stato di custodia cautelare per la sua presunta partecipazione ad associazioni sovversive imporrebbe peraltro una retrodatazione dei termini di restrizione quanto all’ordinanza oggetto di ricorso, dal momento che “la condotta fattuale ascritta allo S. (attribuita sulla base delle lettere scritte in corso di carcerazione nel periodo novembre 2009 – febbraio 2010) rientra totalmente nel periodo in cui si ritiene abbia operato come partecipe della associazione contestata nel proc. n. 3546/08 N.R. Perugia (fino al 16/04/2010). La seconda misura cautelare è stata peraltro richiesta dal medesimo ufficio (Procura di Perugia) sulla base di atti acquisiti nel corso dell’esecuzione della prima misura, e verte su fatti che erano già noti all’ufficio procedente al momento della chiusura delle indagini”.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento, nei termini appresso evidenziati.

2. Deve innanzi tutto prendersi atto di quanto evidenziato dalla Prima Sezione di questa Corte con la sentenza n. 49892 del 20/12/2012, nel momento in cui veniva affermata la competenza della A.G. milanese a conoscere dei fatti qui contestati allo S. (nonché alla di lui moglie): in detta pronuncia si rilevava che dalla valutazione in unicum dei provvedimenti restrittivi emessi a carico – anche – del prevenuto dal G.i.p. e dal Tribunale del riesame di Perugia era certamente possibile “rintracciare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, come emergenti dalla documentazione e dalla corrispondenza acquisite, nonché dalle conversazioni intercettate: da tali elementi il Tribunale ha ritenuto di poter qualificare la Federazione Anarchica Informale come organizzazione eversiva in quanto, sebbene non gerarchicamente strutturata e contraria a forme di sottoposizione a figure autoritative e verticistiche, la stessa risulta articolata in una pluralità di cellule autonome in posizione paritaria ed in grado di agire direttamente, accomunate dallo stesso credo ideologico e dalla condivisione delle forme di lotta violenta contro i simboli del potere costituito, non veicolati da direttive o indicazioni impartite da esponenti con funzioni dirigenziali, in quanto tali ripudiati dall’anarchismo, ma dal dibattito interno tra partecipanti e dagli indirizzi ideologici dati dai militanti, spesso detenuti, autori di comunicati e rivendicazioni divulgati anche in via telematica, costituenti soltanto delle linee-guida per le azioni di lotta, tradotte in pratica poi dai singoli organismi in piena autonomia quanto al come specifico e quando agire. Ha quindi riscontrato l’efficacia esecutiva delle campagne di lotta, indette dagli ideologi della F.A.I. e realizzate con sincronia di tempi ed analogia di modi ed obiettivi dalle varie cellule attive sul territorio, anche di paesi esteri, caratterizzate da costanza di azioni aggressive nell’ultimo decennio, delocalizzazione e variabilità degli obiettivi colpiti e trasversalità delle finalità ideologiche perseguite onde estendere la visibilità del contributo al dibattito rivoluzionario, agito direttamente mediante gli attacchi compiuti con modalità violente. Per quanto contestato dalla difesa, che ha richiamato provvedimenti resi da giudici di merito, che hanno negato la configurabilità della F.A.I. quale associazione con finalità di terrorismo ed eversione, in senso contrario sono note pronunce di legittimità.

Dalle emergenze probatorie acquisite il Tribunale ha altresì ricavato il quadro indiziario per ipotizzare come altamente probabile l’adesione dello S. all’associazione terroristica ed eversiva F.A.I., la promozione ed organizzazione da parte dello stesso in sintonia di intenti con i coindagati nel corso del periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Alessandria nel 2009 della campagna di lotta “Eat the rich” ed il compimento di atti propulsivi e di stimolo di specifiche azioni dinamitarde contro i C.I.E. e le istituzioni culturali, quali l’Università (OMISSIS) , preceduta da scambio di comunicati e missive con altri militanti ed ideologi, in specie col P.d.S. e col C. , alcune delle quali tradotte dallo spagnolo dal Se. per renderle comprensibili anche allo S. e ad altri aderenti all’organizzazione e divulgate mediante immissione nel blog culmine, gestito dai coindagati F. e D.B. , grazie ad una rete di comunicazioni personali ed a distanza, che aveva consentito di mantenere inalterati ed effettivi i contatti tra associati detenuti e liberi […]. In particolare, sono stati analizzati la sequenza cronologica dei contatti, il contenuto delle missive, la reiterata sollecitazione da esse ricavabile rivolta dallo S. ai compagni liberi alla solidarietà con i detenuti mediante l’azione di distruzione violenta, che è molto più rilevante e deve venire “prima delle carte” e ad emulare l’esempio di M.M. , l’apprezzamento per le lettere inviategli dal F. , nelle quali aveva dichiarato di avvertire profumo della prima neve, di benzina e di rivolta per esprimere in tal modo la propria approvazione preventiva per i manifestati propositi di guerra contro il sistema e per la scelta di qualcosa di rumoroso. L’ordinanza impugnata contiene poi la disamina di altre circostanze, ritenute di rilievo, quali la diffusione, dopo entrambi gli episodi avvenuti in danno del Centro di Identificazione ed Espulsione di Gradisca d’Isonzo e presso l’Università degli Studi (omissis) , dei documenti di rivendicazione, firmati da “Sorelle in armi/Nucleo M.M. /FAI”, con i quali era stata lanciata l’operazione Eat the rich – Fuoco ai Cie a sostegno degli immigrati e contro ogni forma, anche culturale ed attuata mediante il sistema carcerario, di sfruttamento e dominio, attentati dichiarati dallo S. e dal Se. come coincidenti con la seconda settimana di sciopero della fame attuata dal P.d.S. , dal C. e da altri militanti […].

Il Tribunale ha poi ricondotto all’attuazione del programma criminoso dell’associazione terroristica ed alle iniziative promosse anche dallo S. le azioni di attentato, contestate al capo B), sulla scorta di plurimi elementi indiziari, rappresentati: a) dalla lettera che il P.d.S. aveva inviato allo S. il 3 gennaio 2010, nella quale aveva mostrato compiacimento per l’azione in danno del C.I.E. di Gradisca e l’Università (omissis) , intese quali risposta al loro precedente appello alla mobilitazione, veicolato al blog culmine ai militanti liberi; b) dai volantini di rivendicazione ove era stato dichiarato che i due attacchi avevano costituito la risposta agli inviti di P.d.S. alla solidarietà internazionale con lotte attuate all’interno delle carceri dai detenuti anarchici; c) dall’indicazione del nome di M..M. quale comune punto di riferimento ed esempio da emulare, non già da commemorare con iniziative ideali, ma vissute; d) dalle forti analogie semantiche tra il comunicato dei prigionieri di guerra pubblicato in rete, il cui contenuto era stato trasfuso nei messaggi di rivendicazione e il c.d. messaggio nella bottiglia fatto recapitare dallo S. tramite la compagna D.S.K. a S.G..F. mediante consegna alla stessa durante un colloquio avvenuto presso il carcere di Alessandria ove il primo era ristretto, nel quale documento si era sollecitata ai compagni liberi l’azione diretta, si era manifestata l’intenzione di sommare la propria forza a quella dei destinatari per scagliarsi contro il nemico comune nell’azione di guerra totale al sistema, si era richiamato il sacrificio di M. , deceduto il (omissis) mentre stava realizzando un attentato dinamitardo in (…) contro una stazione di polizia; e) dal resoconto, inviato dal F. allo S. , delle varie azioni di lotta verificatesi in vari paesi in quanto lo sciopero della fame aveva dato il “via alla miccia insurrezionale con azioni sempre più potenti., tutti i compagni sentono il bisogno di non far spegnere la fiamma” […]. Inoltre, è stata riportata parte di una missiva inviata dallo S. a tale G..O. , nella quale egli aveva fornito espresse e chiare indicazioni circa altri possibili obiettivi della lotta anticarceraria, ritenendo i presidi di protesta fuori dalle carceri insufficienti, necessario abbandonare l’attendismo e suggerire una gamma più ampia possibile di strumenti di lotta, di rendere noti gli indirizzi dei nemici, in qualche modo collegati agli istituti di pena, di colpire la scuola di formazione, situata vicino alla sua abitazione, e gli alloggi del personale di polizia penitenziaria in concomitanza con i concorsi per le assunzioni […].

Parimenti dimostrata è anche l’urgenza di imporre il provvedimento custodiate al fine di prevenire il pericolo di recidivazione: correttamente il Tribunale ha posto in luce, proprio con riferimento alla posizione dello S. , come i suoi propositi criminosi e le sue attività non fossero cessate, né frenate nemmeno dallo stato di detenzione, che anzi gli aveva suggerito di intensificare l’azione di lotta contro il sistema carcerario e di individuare nuovi obiettivi per azioni dirette, che la gravità delle condotte attuate dal F.A.I., la natura del suo programma di abbattimento del sistema di potere costituito, intrinsecamente proiettato verso il futuro, la periodicità delle campagne di lotta con modalità violente, il ruolo svoltovi dal ricorrente, imponessero con urgenza di impedire la commissione di altre analoghe condotte criminose, esigenza tutelabile soltanto con la misura applicata”.

Nella medesima decisione si perveniva invece a diverse conclusioni quanto alla posizione di K..D.S. , che risultava soltanto essersi prestata a trasmettere all’esterno dal carcere un messaggio, ricevuto dallo S. , ed a consegnarlo al F. perché fosse diramato via web: un intervento che doveva considerarsi unico ed isolato, senza che né dalla corrispondenza, né da altra fonte fosse emerso il coinvolgimento della donna, anche nel periodo successivo, in altre attività riconducibili alla F.A.I..

3. Le argomentazioni sviluppate nella sentenza appena richiamata non possono vincolare questo collegio, giacché la disamina in ordine alla gravità indiziaria ed alla sussistenza di esigenze cautelari era ivi compiuta nel tracciato dell’ordinanza in quella sede impugnata, richiamandosi le indicazioni di questa Corte secondo cui “in caso di incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento cautelare, l’ordinanza del Tribunale del riesame deve essere annullata, con conseguente liberazione dell’indagato, se ad un preliminare esame dell’ordinanza impugnata e del provvedimento cautelare non si rilevi la necessaria specificazione dei gravi indizi di colpevolezza e l’indicazione delle esigenze cautelari connesse con l’urgenza di adottare la misura; nel caso, invece, di riscontro positivo di questi requisiti, il provvedimento, seppur affetto da vizio di motivazione, non va annullato, ferma restando la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, perché alla Corte non è dato rilevare detto vizio a fronte dell’incompetenza per territorio del giudice della cautela, sempre che esso non sia di consistenza tale da travolgere anche il provvedimento impositivo della misura, a sua volta difettoso nella motivazione” (Cass., Sez. II, n. 26286 del 27/06/2007, Rossini, Rv 237268).

Nel corpo della sentenza n. 49892/2012, la Sezione Prima spiegava infatti che “quando la valutazione dei provvedimenti del G.i.p. e del Tribunale del riesame consenta di rintracciare il requisito della gravità indiziaria e dell’urgenza, la Corte di Cassazione dovrà limitarsi ad individuare il giudice competente ed a disporre la trasmissione degli atti a quest’ultimo, mentre nel caso opposto dovrà rilevare la violazione di legge insita nella sottoposizione a misura coercitiva in assenza delle condizioni di legge e disporre la remissione in libertà dell’indagato. Resta, invece, estranea al perimetro cognitivo del giudice di legittimità in tali situazioni la verifica circa la congruità e logicità della motivazione dell’ordinanza del Tribunale, conducibile soltanto nei confronti del provvedimento emesso in sede di rinvio, frutto di un rinnovato apprezzamento della vicenda cautelare in tutti i suoi aspetti”.

Ed è appunto questa la sede propria per la verifica da ultimo evidenziata, essendo stata avanzata richiesta di riesame, poi qui impugnata ex art. 311 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza custodiale finalmente emessa dal giudice ritenuto competente.

4. Tanto premesso sul piano formale, rileva la Corte che gli elementi evidenziati dal Tribunale di Milano appaiono congruenti e logici in punto di affermazione della gravità indiziaria circa la possibilità di qualificare la Federazione Anarchica Informale quale associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine democratico; non invece a proposito:

– della ritenuta (attuale) intraneità dello S. al sodalizio medesimo, considerando che la contestazione del reato sub A) si riferisce al periodo a decorrere dal maggio 2009 e se ne ravvisa la permanenza;

– della riferibilità allo stesso S. delle condotte contestategli al capo B), sia pure riqualificate ex art. 302 cod. pen..

5. Con riguardo al delitto previsto dall’art. 270-bis, questa stessa Sezione, con la sentenza n. 12252 del 23/02/2012 (ric. Bortolato), ha avuto modo di affermare che la più risalente elaborazione giurisprudenziale individuava la differenza tra le fattispecie di cui agli artt. 270 e 270-bis cod. pen. nel fatto che la prima sarebbe stata a forma specifica, la seconda […] a forma generica (in tal senso ASN 198300302 – RV 160960). Altra pronunzia (ASN 198806952 – RV 178588) sottolineava che l’art. 270 cod. pen. mira ad impedire la “soppressione” degli ordinamenti politici e giuridici della società, mentre l’art. 270-bis cod. pen. è volto ad impedire la “eversione” dell’ordine democratico, così finalizzandosi ad obiettività giuridiche rispettivamente diverse, relativamente alle quali il principio di specialità ex art. 15 cod. pen. impedisce, comunque, pluralità di sanzioni. Naturalmente, si deve fare riferimento all’assetto normativo dell’epoca: l’art. 270 cod. pen. reprimeva le condotte di quelle strutture associatile costituite per stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sull’altra, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, ovvero ancora a sovvertire, sempre violentemente, gli ordinamenti economici e sociali, giuridici, politici dello Stato, o meglio, come si esprimeva la lettera della legge “ogni ordinamento”. La specificità della norma, dunque, discendeva dalla specificità dell’obiettivo che si proponevano gli agenti, atteso che l’art. 270-bis, viceversa, puniva chi, costituendosi in associazione, mirava alla eversione – genericamente, appunto – dell’ordine democratico. Le distinzioni intraviste dalle due ricordate sentenze […] devono comunque ritenersi “superate” alla luce delle modifiche legislative intervenute, che hanno completamente ridisegnato entrambi gli articoli: il d.l. n. 374 del 2001, conv. in legge n. 438 del 2001: “Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale”, la legge n. 85 del 2006: “Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”, ma – principalmente – ad opera del d.l. n. 144 del 2005, conv. in legge n. 155 del 2005, che, introducendo l’art. 270-sexies cod. pen., ha definito le “condotte con finalità di terrorismo”.

In realtà la “finalità di terrorismo” aveva già fatto la sua comparsa nell’art. 280 cod. pen. […], così come era stato introdotto nell’ordinamento lo “scopo di terrorismo”, con l’art. 289-bis cod. pen. […]. La successiva definizione codicistica (anno 2005), tuttavia (art. 270-sexies, appunto), che recepisce, sul punto, le indicazioni emerse in sede sovrannazionale […], è inequivoca, stabilendo che devono intendersi connotate dalla finalità di terrorismo quelle condotte: 1) che “per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un paese o a una organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici, o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsiasi atto”; 2) che possono “destabilizzare, o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un paese o di un’organizzazione internazionale; 3) che siano “definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia”. Dunque, la condotta terroristica ha rilevanza penale in sé; tuttavia, quando è tenuta allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra indicati al n. 2 (destabilizzazione/distruzione dei fondamenti politico-costituzionali e/o socioeconomici di uno Stato), fa “corpo unico” con tale finalità. Ma tale opera di destabilizzazione/distruzione, ovviamente, altro non è che la sovversione o eversione violenta di cui all’art. 270 cod. pen. […]. Invero, tale articolo descrive la condotta come diretta ad attentare agli ordinamenti economici o sociali del nostro Stato, ovvero a sopprimere il suo ordinamento politico e giuridico.

Orbene, posto che il mutamento di tali assetti non è – in sé – vietato, a tanto ostando il dettato dell’art. 49 Cost, ciò che fa “scivolare” la sovversione nel campo del penalmente rilevante è la violenza (“sovvertire violentamente” per l’art. 270 cod. pen., “compimento di atti di violenza” per l’art. 270-bis cod. pen.), vale a dire, per usare ancora le parole del Costituente, l’utilizzo di un metodo non democratico, connotandosi come violenza generica, nel primo caso (art. 270), violenza terroristica, nel secondo (art. 270-bis). A parere di questo Collegio, invero, quella sopra riportata è l’unica interpretazione che possa giustificare il permanere nell’ordinamento dell’art. 270 cod. pen., dopo l’introduzione dell’art. 270-bis e il loro “rimaneggiamento” ulteriore.

L’art. 270-bis cod. pen., infatti, come è noto e come anticipato, trova applicazione, tanto nella sfera internazionale (tutelando gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali, cfr. comma secondo), quanto nella sfera interna (è collocato nel libro II, titolo I, “delitti contro la personalità dello Stato”) ed in tale sfera sembra, ad una prima lettura, sovrapporsi al più antico art. 270, entrambi delitti contro la personalità internazionale dello Stato. Invero, sempre rimanendo nella “sfera interna”, a parte l’ampliamento dell’elenco dei soggetti punibili (viene prevista la figura del finanziatore, che non è presente tra i soggetti di cui all’art. 270), si rileva che la fattispecie introdotta posteriormente anticipa la soglia della punibilità e si connota, a sua volta, come delitto di pericolo presunto, volendo reprimere la condotta di chi costituisca, organizzi ecc. associazioni che si “propongano” il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o eversione, mentre l’art. 270 cod. pen. richiede, per la punibilità, che dette associazioni siano non solo “dirette”, ma anche “idonee” a sovvertire – violentemente – l’ordinamento. Si tratta, in ultima analisi, per quel che riguarda la ipotesi criminosa ex art. 270 cod. pen., dello schema di cui all’art. 56 cod. pen. (inequivocità e idoneità degli atti); laddove la “nuova” norma incriminatrice (art. 270-bis cod. pen.) punisce, come si è appena anticipato, il “proposito” (ASN 200624994 – RV 234345), sempre che, si intende, esso non sia stato in mente retentum (altrimenti ci si avvicinerebbe pericolosamente alla figura del “tipo d’autore”), ma abbia già dato luogo a una struttura associativa, costituita proprio allo scopo di attuare detto proposito, con atti di violenza “qualificata” (ASN 200003486 – RV 216253). Ma, appunto, la maggiore ampiezza della previsione ex art. 270-bis potrebbe determinare, anche per questo verso, la “scomparsa” della fattispecie ex art. 270 cod. pen., scomparsa, tuttavia, che il Legislatore non ha decretato, con la conseguenza che compete all’interprete individuare il confine tra le due disposizioni normative.

Come si diceva, tale discrimen non può che essere individuato nella natura della violenza utilizzata: generica o terroristica. Il terrorismo, invero, anche se qualificato come “finalità” (artt. 270-bis e 280) o come “scopo” (art. 289-bis) nel codice penale, non costituisce, in genere, un obiettivo in sé, ma, ovviamente, funge da strumento di pressione, da metodo di lotta, da modus operandi particolarmente efferato: si diffonde il panico, colpendo anche persone e beni non direttamente identificabili con l’avversario o riferibili allo stesso, per imporre a quest’ultimo una soluzione che, in condizioni normali, non avrebbe accettato. Per tale ragione, non si concorda con quella giurisprudenza (ad es. ASN 198711382 – RV 17694) che, rispettando alla lettera il dato testuale, ritiene concettualmente distinti e fattualmente sempre distinguibili la “finalità” di terrorismo e quella di eversione. A ben vedere, infatti, solo la seconda – lo si ribadisce – rappresenta un obiettivo, mentre il primo costituisce un mezzo, o più correttamente, una strategia, che si caratterizza per l’uso indiscriminato e polidirezionale della violenza, non solo perché accetta gli “effetti collaterali” della violenza diretta (ASN 200831389 – RV 2411745), ma anche perché essa può essere rivolta in incertam personam, proprio per generare panico, terrore, diffuso senso di insicurezza, allo scopo di costringere chi ha il potere di prendere decisioni a fare o tollerare ciò che non avrebbe fatto o tollerato […].

La giurisprudenza (ASN 200839504 – RV 241859) ha chiarito che non qualsiasi azione politica violenta può farsi rientrare nel concetto di eversione, previsto dal codice penale, ma solo quella che miri al sovvertimento dei principi fondamentali, che formano il nucleo intangibile dell’assetto ordinamentale. La maggiore dannosità, il più intenso allarme sociale, il più grave pericolo che rappresenta la violenza terroristica per gli assetti istituzionali giustificano una più severa repressione della stessa, rispetto alla generica violenza eversiva (ex art. 270 cod. pen.)- Il nucleo del problema, dunque, non si identifica con la contrapposizione tra concretezza e attualità della condotta pericolosa, da un lato, e mera progettualità o potenzialità della stessa, dall’altro […]; la differenza, si ripete, consiste, per questo collegio, nella natura della violenza che si intende esercitare (terroristica o comune)”.

Applicando alla fattispecie concreta i principi appena evidenziati, occorre dunque valutare se la supposta associazione avesse, oltre ai consueti requisiti strutturali per poter ravvisare gli estremi di un sodalizio criminoso, anche concrete finalità di esercizio della violenza con modalità terroristiche. L’ordinanza impugnata, a riguardo, rileva all’interno della compagine della F.A.I., seppure non un’organizzazione di tipo verticistico, una chiara suddivisione di ruoli fra ideologi o propulsori, gestori di siti e blog con funzioni di propaganda, ed infine militanti operativi; la stessa consorteria disponeva di forme di finanziamento ed agiva sotto l’egida di un simbolo realizzato o quanto meno in corso di elaborazione. Il Tribunale di Milano evidenzia altresì che il gruppo in questione aveva “nei suoi effettivi progetti […] il proposito di intimidire indiscriminatamente la popolazione, oltre all’intenzione di esercitare costrizione sui pubblici poteri ed alla volontà di distruggere (o quantomeno di destabilizzare) gli assetti istituzionali dell’ordinamento. Le azioni commesse in esecuzione del programma associativo […] non appaiono infatti rivolte soltanto verso obiettivi di elezione allo scopo di ottenere un effetto paradigmatico, ma sono chiaramente mirate a raggiungere risultati di destabilizzazione, accettando anche il rischio di vittime collaterali, nonché a colpire indiscriminatamente la popolazione per suscitare terrore e panico”.

Si tratta di elementi che, valutati analizzando il merito delle acquisizioni istruttorie, appaiono del tutto immuni da censure, e che non possono essere svalutati dalla presa d’atto che in altri processi talune articolazioni della stessa struttura o di organizzazioni analoghe non siano state fatte rientrare nella fattispecie astratta prevista dall’art. 270-bis più volte ricordato: le modalità operative qui rilevate, allo stato, confermano la sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla riconducibilità della F.A.I. – anche perché operativa in ambito internazionale, come correttamente segnalato dai giudici di merito – allo schema tipico della associazione con finalità di terrorismo od eversione dell’ordine democratico.

6. Secondo il Tribunale di Milano sarebbe altresì sorretta da una adeguata piattaforma indiziaria anche l’appartenenza dello S. a quel contesto associativo.

A riguardo, vengono riportati una serie di episodi che muovono dal 14/10/2009 al 03/01/2010: per la gran parte, peraltro, si tratta di elementi istruttori ricavati dalla corrispondenza intercorsa fra l’odierno ricorrente ed altri soggetti, nel periodo della sua pregressa restrizione in carcere; corrispondenza che vede lo S. più spesso destinatario di missive che non mittente. Ad ogni modo, anche esaminando le sole occasioni in cui era appunto l’indagato a scrivere ad altri, si rileva che (stando alla ricostruzione sviluppata nell’ordinanza):

– “in data 21 ottobre 2009 S. scriveva a F. ringraziandolo per l’invio del materiale da leggere – parte del quale Al..Se. aveva già iniziato a tradurre dallo spagnolo -, rilanciando l’idea di diffondere uno scritto in ricordo di M..M. […] e portando avanti il progetto di una giornata di lotta […];

– in data 19 novembre 2009 S. scriveva a F. , anticipandogli che la D.S. sarebbe andata a (…) a trovarlo […], informandolo di avere deciso di aderire allo sciopero della fame e di avere scritto sia a P. che a C. (ad entrambi ho comunicato la mia preferenza per il periodo dal 20 dicembre); ribadiva quindi l’importanza dello sciopero della fame in relazione soprattutto al referente che si sceglie (Sono poi convinto che la validità dello sciopero della fame stia tutta nel referente che scegli. Ovviamente se sono le istituzioni o i mass-media, non può che essere una stronzata pietistica, in più spesso gli scioperi ad oltranza sono estremamente pericolosi quando fuori non c’è nessuno che fa pressione, perché a volte ci si scorda che il detenuto non ha nessun potere contrattuale. Tutt’altra storia è quando, come nel prossimo, il referente sono i/le compagni/e ed il fine ultimo rilanciare l’agire (sottolineato);

– ancora in data 19 novembre 2009 S. scriveva a D.S.P. proprio per coordinarsi sull’iniziativa dello sciopero della fame di dicembre […];

– in data 30 novembre 2009 le attività di captazione video-ambientale consentivano di accertare che, nel corso del colloquio in carcere intercorso tra S. e la compagna K..D.S. , il primo consegnava di nascosto alla seconda un documento ripiegato che aveva estratto in modo repentino dalla scarpa sinistra e che la D.S. , prontamente ed in silenzio, nascondeva a sua volta nelle proprie scarpe;

– in data 6 dicembre 2009 S. scriveva a F. , riferendogli di avere aspettato un po’ a rispondergli per vedere se mi arrivava una tua lettera in cui dicessi di aver ricevuto il comunicato […];

– in data 7 dicembre 2009, durante un altro colloquio in carcere, la D.S. , alla domanda del ricorrente che le chiedeva se avesse consegnato il documento, lo rassicurava sul fatto che era stato mandato a F. (l’ho mandato, sì, a F. , a F. …) ma che ancora non sapeva se fosse stato pubblicato in internet […];

– in data 26 dicembre 2009 S. scriveva ad O.G. […]; nel criticare l’atteggiamento attendista che si manifestava in seno al movimento, indicava quali erano le strategie migliori e gli obiettivi da individuare (Una lotta anticarceraria organizzata diversamente… un bollettino leggerissimo, gratuito e di grande tiratura, ma con indirizzi, novità ed i focus aggiornati della lotta. Gamma più ampia possibile di strumenti di lotta in modo da dare ad ognuno modo di usare quello che preferisce. I presidi non solo più davanti al carcere, ma davanti alle ditte private, agli studi medici, alle residenze familiari di chi campa grazie al carcere in modo da allargare la base, rendere noti gli indirizzi, suggerire gli obiettivi in accordo a specifiche sotto-campagne definite di volta in volta. Certo, poi magari qualcuno si rende conto che il tal bastardo è proprio a portata di mano e magari fa una cazzata, ma ognuno è responsabile delle proprie azioni ed io suggerisco solo di dare un volto al nemico contro cui inveiamo sempre ed il più delle volte a vuoto. Altra cosa interessante; potrebbero essere eventi, anche nazionali, in concomitanza con concorsi di P.P. Vicino casa mia c’è una scuola e ti assicuro che anche così il caos è immenso e poi poco più in là c’è il villaggio dei secondini ci credi? Gli hanno fatto tutte villette per le loro famiglie…)”.

Non c’è dubbio che attraverso quelle prese di posizione il prevenuto avesse, all’epoca, un ruolo propulsivo all’interno del sodalizio: emblematico appare il riferimento alla prospettiva di concentrare l’attenzione degli aderenti al gruppo sulla realtà degli istituti di restrizione e sulla lotta “anti-carceraria”, non solo con iniziative di protesta ma anche paventando (od almeno accettando, come si evince dall’ultima missiva tra quelle riportate) l’evenienza di ricorrere a condotte violente. Nella prima fase del periodo considerato dalla rubrica – dopo il maggio 2009 e sino alla fine di quell’anno – il coinvolgimento dello S. all’interno della F.A.I. appare dunque innegabile.

Non altrettanto è a dirsi, però, con riguardo al triennio successivo, in relazione al quale è la stessa ordinanza oggetto di ricorso a precisare che lo S. non risulta avere partecipato alle azioni realizzate dal gruppo di affinità perugino, riaggregato nel 2011 dal Se. ; non di meno, a riguardo, il Tribunale rappresenta che pur dopo il trasferimento a (…), successivo alla sua scarcerazione nell’estate 2010, lo S. avrebbe “comunque tenuto i rapporti con i correi, dimostrando una perdurante condivisione del progetto associativo”.

Analizzando gli elementi che il Tribunale ha considerato significativi in punto di attualità e consistenza delle esigenze cautelari, si rileva però che lo S. sarebbe stato protagonista di vicende in sé poco significative, e che non è sufficientemente motivato – sul piano della stessa tenuta logica del provvedimento impugnato – per quali ragioni debbano assurgere a conferme della gravità indiziaria relativamente al perdurare della partecipazione del ricorrente al sodalizio medesimo. Ciò ove si consideri, fra l’altro, che per strutture criminali come quelle in esame non valgono i parametri di riferimento, in ordine alla assoluta inscindibilità del vincolo ed a ragionevoli presunzioni di attualità dell’appartenenza all’associazione, che invece possono essere comunemente evocati per realtà affatto diverse (come quelle riconducibili allo schema disegnato dall’art. 416-bis cod. pen.).

Trattando infatti delle acquisizioni istruttorie che deporrebbero per la pericolosità sociale del prevenuto, i giudici di merito rilevano che:

– “in data 26 settembre 2010 S. , Se. , F. e D.B. si incontravano ad (…) presso un’area adibita allo svolgimento della manifestazione (omissis) : l’occasione conviviale in luogo pubblico, tra numerosi soggetti di area anarchica ed eco-ambientalista, veniva sfruttata quale momento d’incontro e confronto a distanza di poche settimane dall’uscita dal carcere di S. e Se. , come emerge dall’annotazione di servizio allegata all’informativa 26/03/2012, in cui gli operanti danno atto del completo disinteresse dei quattro, confluiti sul posto in orari differenti, verso le iniziative attuate nel corso della manifestazione, trascorrendo lungo tempo a conversare in maniera appartata tra loro (pur essendo sia la coppia F. – D.B. sia S. giunti in compagnia di altre persone), dopo di che tutti ripartivano;

– nel colloquio tra S. e Se. registrato nel pomeriggio del 31 dicembre 2010, i due concordavano un incontro tra tutti gli indagati nel procedimento di Perugia in vista dello svolgimento dell’udienza preliminare fissata il 10 gennaio 2011: in particolare Se. riferiva di essere stato chiamato da Ma. e St. che lo avevano ripetutamente invitato ad andare a (…) (tali soggetti si identificano negli ideologi rivoluzionari Ma.Gr..Sc. e S..M. , gestori di un noto centro di aggregazione anarchico fiorentino denominato “Trivio dei Tumultuosi”, ubicato nel capoluogo toscano); nel corso della conversazione, S. affermava di avere ricevuto una loro e-mail, alla quale non aveva ancora risposto, mentre Se. riferiva di avere già fissato un incontro con loro durante le festività natalizie, poi rimandato;

– venivano registrate altre conversazioni tra i due indagati, finalizzate a definire i dettagli dell’incontro fissato per la serata del 6 gennaio 2011 in Roma, presso un ristorante cinese ubicato nella zona (omissis), tra Se. , S. e i compagni R.F. e Pe.Pi. ;

– il 6 aprile 2011 il Se. contattava S. per informarlo in merito all’esecuzione di alcune misure cautelari nei confronti di aderenti all’area anarco-insurrezionalista bolognese, riconducibili allo spazio di documentazione “Fuoriluogo” di (…): “..praticamente hanno fatto un’altra indagine grossa in tutta Italia… hanno arrestato cinque persone… nei dintorni di (…)… insomma il giro là… (…)” (R.N. , detto (…)) “..A. ” (Pi.An.Ma. ), “M. ” (T.M. ) “e altri due che non mi ricordo adesso”; S. rispondeva di avere capito e Se. riferiva che agli indagati veniva contestato il reato di associazione per delinquere con finalità di eversione; proseguendo, S. chiedeva: “non è che te ricordi… mica per essere brutale ma visto che c’è qualcuno a cui voglio più bene..”, al che Se. , comprendendo a chi si stesse riferendo, affermava: “no., no… che io sappia de quelli che so io no”; la conversazione si chiudeva con la domanda di S. relativa alla contestazione di “fatti specifici” e la risposta di Se. che affermava “…i fatti dell’ENI a (…)…”, riferendosi all’attentato esplosivo perpetrato nella notte del (omissis) a (…) presso la sede della società IBM e rivendicato dalla sigla anarco-ambientalista E.L.F., al che S. replicava me lo immaginavo;

– in una conversazione ambientale del 16 gennaio 2012 F. informava E..D.B. che “oggi ho messo quello di S. (S. , ndr) e A. (Se. , ndr) in spagnolo. Ti ricordi quella cosa che scrissero? precisandole quando andarono a… a (…) (dove dal 10 al 12 settembre 2010 si era svolto un convegno sulla liberazione animale e della terra): in tale comunicato […] Se. e S. precisavano che il testo si proponeva come strumento diretto ad elevare il dibattito con la finalità di accrescere e radicalizzare il fronte della battaglia, richiamavano i limiti delle campagne sulla liberazione animale, evidenziando come queste potessero essere utili, pur dovendo essere costantemente soggetti a revisione critica, e ribadivano di credere che l’azione diretta sia il migliore mezzo di comunicazione per la nostra lotta e per la realizzazione della sovversione totale”.

In definitiva, ripercorrendo i fatti ora tratteggiati in ordine cronologico, lo S. avrebbe scritto un documento poco dopo essere uscito dal carcere, parlando di lotte in corso da radicalizzare, ma in un contesto apparentemente ideologico (visto che si discuteva di temi animalisti); non risulta che egli sia stato parte attiva dell’iniziativa di divulgare sul web quel documento, un anno e mezzo più tardi.

Si sarebbe poi incontrato a fine settembre 2010 con altre persone che notoriamente avevano le sue stesse idee in occasione di una sagra: ma non è dato sapere di cosa abbiano discusso o quali iniziative avessero elaborato, dal momento che non si sono poi registrati fatti concreti in ipotesi riconducibili ad un piano allora ordito.

A Capodanno 2010, si sarebbe accordato con il Se. per vedersi in relazione al processo che di lì a poco li avrebbe visti entrambi imputati: si tratta di un comportamento che rientra nella normalità di quel che accade nella casistica giudiziaria.

La sera della seguente Epifania, forse si vide al ristorante con altri soggetti ideologicamente affini, ripetendosi la scena della sagra: ma vi è parimenti incertezza sulla rilevanza di quell’incontro, mancando ancora una volta accadimenti successivi che vi si possano ricondurre.

Ad aprile 2011, fu informato dal Se. sugli arresti di persone che conosceva, e di cui non sapeva ancora nulla; non manifestò propositi di partecipazione alle scelte difensive di costoro, né si dispose ad organizzare alcunché per solidarizzare con compagni in carcere. Del tutto ragionevole fu la replica “me l’immaginavo” alla precisazione dell’interlocutore che quei soggetti erano stati arrestati per un attentato avvenuto giorni prima a Bologna, visto che si trattava appunto di persone che vivevano in quella zona, e che certamente dell’attentato in questione si erano occupati i mass-media.

È pertanto doveroso l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, in punto di verifica della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dello S. quanto al capo A), relativamente al periodo 2010-2012. Detta verifica si impone in via preliminare anche rispetto alla censura che la difesa muove all’ordinanza impugnata in punto di violazione dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen. rispetto al precedente provvedimento restrittivo che interessò lo S. in relazione al proc. n. 3546/2008: questione da intendere assorbita, e che potrà essere riproposta dinanzi al giudice del rinvio.

7. Quanto ai reati sub B), che si collocano tra il 15 e il 16 dicembre 2009, il Tribunale ha inteso riqualificare gli addebiti – in relazione al contributo dello S. – come ipotesi di istigazione a commettere delitti contro la personalità internazionale ed interna dello Stato, escludendo invece un concorso diretto del ricorrente nelle condotte di attentato.

In proposito, viene sottolineato il contenuto di uno scritto riferibile all’indagato, che secondo i giudici di merito sicuramente mirava, “unitamente ai correi, a spronare il compimento di azioni terroristiche”. Si richiama in particolare il documento che sarebbe stato consegnato dallo S. alla compagna in occasione del colloquio in carcere del 30 novembre 2009, dove si annuncia una protesta internazionale di detenuti dal 20 dicembre al 1 gennaio, con il proposito di ricordare il M. “nella speranza che la nostra forza superi queste grigie mura e possa accompagnarvi nell’agire rivoluzionario, consci che solo voi potete colpire dove più nuoce”, e si ricorda che “la solidarietà è un’arma, ma solo quando si trasforma in benzina da gettare su quei fuochi di rivolta che la repressione vorrebbe vedere spenti”.

La ricostruzione fatta propria dal Tribunale è dunque che lo S. ed altri, il 30 novembre 2009 e già a partire dal mese prima, avessero organizzato per la fine dell’anno scioperi della fame di detenuti in vari carceri del mondo, divulgando scritti che avrebbero dovuto costituire per gli affiliati liberi non già direttive specifiche per attentati determinati (come ritenuto nella formulazione originaria della rubrica), bensì stimolo per realizzare delitti la cui esecuzione veniva rimessa all’iniziativa dei militanti. Se però si esamina il solo contenuto – assai generico, almeno con riguardo al genus dei possibili obiettivi di azioni delittuose – dello scritto appena richiamato, non sembra se ne possa cogliere una valenza eccedente i limiti di una istigazione ex art. 414 cod. pen., come obiettato dalla difesa del ricorrente.

Gli episodi del 15 e 16 dicembre, del resto, a parte essere stati realizzati prima di quando era stato programmato, non rientrarono nei commenti che lo S. fece o ricevette nella corrispondenza immediatamente successiva: a dispetto della verosimile notorietà di quegli attentati, che avevano interessato obiettivi simbolici e di risalto (un centro di identificazione ed espulsione e un noto ateneo), non se ne parlò nella lettera del 19 dicembre dal F. allo S. , dove l’iniziativa degli scioperi si indicava come ancora da iniziare; né ciò accadde in quelle – inviate o ricevute – del 22, 24 e 26. Solamente il 3 gennaio 2010, in definitiva, il D.S.P. (e non lo S. , che è il destinatario della missiva) menziona le vicende del CI.E. di Gradisca d’Isonzo e dell’Università (OMISSIS) come dimostrative del fatto che i “compagni anonimi” avevano capito la “chiamata”.

È il caso di rilevare che la già ricordata missiva del 26 dicembre 2009, che è lo S. a inviare, ha – essa sì – un più chiaro contenuto di potenziale istigazione rilevante ex art. 302 cod. pen., visto che riguarda obiettivi istituzionali immanenti alla realtà carceraria, ma – oltre ad esserne incerte le successive, eventuali forme di divulgazione ulteriore – è successiva al periodo cui si riferisce la contestazione sub B).

Anche sul punto, pertanto, si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, per un nuovo esame dei profili di gravità indiziaria.

8. Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

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