Il testo integrale[1]

La natura di reato di pericolo della fattispecie in esame, infatti, impone una effettiva e necessaria diligenza nell’accertamento dell’età del consumatore, atteggiamento che, nel caso, come quello in esame, in cui la somministrazione è stata preceduta dalla richiesta, da parte del cameriere addetto alle consumazioni, dell’età dell’avventore, non può essere soddisfatto né dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche ai minori, né limitandosi a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell’età richiesta, ove ciò non corrisponda al vero.

Per i giudici, dunque, la valutazione dei parametri di imputazione – negligenza ed imprudenza – deve essere assunta con severità, non potendo il gestore delegare al personale dipendente l’accertamento della effettiva età del consumatore, ma dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite dal gestore.

La pena accessoria della sospensione dall’esercizio di cui all’art. 689, co. 3, c.p., consegue alla sentenza di condanna anche se la pena inflitta è inferiore ad un anno di arresto, in ciò solo consistendo la deroga alla previsione di cui all’art. 35, co. 3, c.p., e fermo restando il limite sulla durata di tale sospensione fissato in generale dall’art. 37, c.p..

Non è intervenuta alcuna depenalizzazione della fattispecie di cui all’art. 689, co. 1, c.p. ad opera delle modificazioni apportate, in sede di conversione, al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

Anzi tale fattispecie viene rafforzata nei suoi effetti afflittivi, in quanto, da un lato essa si estende al caso in cui la somministrazione di bevande alcoliche avvenga a mezzo di distributori automatici sforniti di sistemi di lettura ottica dei documenti che consentano la rilevazione del dati anagrafici dell’utilizzatore, ad eccezione del caso in cui sia presente sui posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici di chi accede al distributore automatico; dall’altro, ove la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici ed agli infermi di mente sia commessa più volte, alla sanzione penale si aggiungono le menzionate sanzioni amministrative, tra cui quella della sospensione dell’attività per il periodo predeterminato di tre mesi

 


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/11/alcolici-ai-minorenni-condannato-il-gestore-del-bar.html

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