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Il testo integrale[1]

 

In tema di applicazione della pena concordata, poiché tale rito speciale comporta un accordo sulla pena, ma non anche sul fatto-reato, il giudice ha l’obbligo di procedere ex officio a verifica non meramente formale (limitata cioè alla esattezza della qualificazione giuridica del fatto e dunque alla correttezza estrinseca della imputazione), ma anche sostanziale e specifica, vale a dire estesa alla fattispecie concreta quale emerge dagli atti; con la conseguenza che dovrà essere dichiarata inammissibile la richiesta di patteggiamento, non solo nel caso di inesatta qualificazione giuridica del fatto contestato, ma anche nel caso di errore sul nomen iuris, originato dalla contestazione di un fatto diverso da quello risultante dagli atti.

D’altra parte, dall’obbligo di correlazione tra imputazione e sentenza, applicabile anche nei procedimenti speciali, consegue che, quando il giudice ritenga di dover pervenire a diversa qualificazione giuridica del fatto, non potendo egli modificare l’imputazione, deve respingere la richiesta e procedere con rito ordinario, mentre, quando egli accerti la diversità del fatto, deve necessariamente restituire gli atti al P.M..

Va peraltro ricordato che secondo un’altra recente pronuncia della Cassazione (n. 19945/2012) le parti, nel c.d. “patteggiamento”, non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene accessorie, le misure dl sicurezza o la confisca, atteso che le suddette misure sono fuori dalla loro disponibilità, e, nel caso In cui l’accordo riguardi anche esse, il giudice non è obbligato a recepirlo o non recepirlo per intero, rimanendo vincolato soltanto con riguardo alle parti dell’accordo riguardanti elementi in disponibilità delle parti

 

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