Suprema Corte di Cassazione
sezione V
sentenza 2 marzo 2016, n. 8648
Ritenuto in fatto
1. Con l’impugnata ordinanza del 7 luglio 2015 il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto da T.B. e S.R. avverso la sentenza del Giudice di pace di Chiavari del 23 luglio 2014 che li aveva condannati per il delitto di ingiurie nei confronti di Q.V..
L’inammissibilità era derivata, a dire del Tribunale, dal fatto che il Giudice di pace all’udienza del 23 luglio 2014 aveva letto il dispositivo alla presenza degli imputati, riservandosi il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione, scadente in periodo di sospensione dei termini per il periodo feriale e cioè il 23 agosto 2014, per cui il ritenuto termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione sarebbe scaduto, a partire dal 16 settembre 2014 termine iniziale dopo la sospensione dei termini feriali, il 31 ottobre 2014 mentre l’atto d’impugnazione era stato tardivamente depositato il 5 novembre 2014.
2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando una violazione di legge, in quanto il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione era anch’esso soggetto alla sospensione dei termini durante il periodo feriale con scadenza, quindi al 7 ottobre 2014, ed ulteriore scadenza dei quarantacinque giorni per impugnare alla data del 21 novembre 2014 per cui l’impugnazione depositata il 5 novembre 2014 sarebbe stata tempestiva.
3. II Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento dell’impugnata ordinanza essendo tempestiva la proposta impugnazione.
Considerato in diritto
1. II ricorso va accolto.
2. Giova premettere, anche se è di nessun rilievo ai fini della presente decisione per quanto si dirà più avanti, come questa Corte abbia avuto più volte modo di precisare che il termine per la redazione della sentenza di cui all’articolo 544 cod.proc.pen., alla scadenza del quale comincia a decorrere quello per proporre impugnazione a norma dell’articolo 585 cod.proc.pen., non è soggetto alla sospensione nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, articolo 1, che ha la finalità di consentire il godimento delle ferie anche agli esercenti delle professioni forensi (v. da ultimo, Cass., Sez. IV 5 marzo 2015 n. 15753).
Viceversa, ai fini della presente decisione, è di rilievo, come chiarito dalla condivisibile prevalente giurisprudenza di questa stessa Sezione in tema di impugnazioni, la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 32, per la quale, il Giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale; il che implica che quest’ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all’articolo 544 cod.proc.pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 274 del 2000, articolo 2, che prevede l’estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al Giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito.
Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi dell’articolo 548 cod.proc.pen., comma 2, articolo 585 cod.proc.pen., comma 1, lett. b) e comma 2, (v. Cass. Sez. V 28 maggio 2014 n. 43493 e 30 giugno 2015 n. 43487).
Nel caso in esame, dunque, la sentenza di primo grado andava depositata nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, per cui, non essendo stato rispettato il suddetto limite temporale, il termine per proporre appello, pari a trenta giorni, giusta la previsione dell’articolo 585 cod.proc.pen., comma 1, lett. b), decorreva, ai sensi dei disposto dell’articolo 585 cod.proc.pen., comma 2, lett. c), ultima parte, dal momento in cui sono stati effettuati nei confronti delle parti gli adempimenti previsti dall’articolo 548 cod.proc.pen., comma 2, vale a dire la notificazione dell’avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione, che, tuttavia nel caso in esame sono stati del tutto omessi; di conseguenza l’appello proposto dagli imputati non poteva essere dichiarato inammissibile per mancato rispetto dei termini previsti dall’articolo 585 cod.proc.pen..
3. In definitiva l’impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Chiavari per procedere alla notifica alle parti interessate del deposito fuori termine della sentenza di primo grado.
P.T.M.
La Corte, annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Chiavari perchè provveda alla notifica dell’avviso di deposito della sentenza 23.7.2014.
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