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Il testo integrale

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 19 aprile 2013 n. 18203[1]

Le parti private ed i difensori possono presentare l’atto di impugnazione avverso ordinanze che dispongono misure cautelari anche mediante il deposito dell’atto nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello cui fu emesso il provvedimento, ai sensi dell’art. 582, comma 2, Cpp


[1] Testo scaricabile e consultabile dal portale giuridico del Sole24Ore – Guida al Diritto
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/04/la-ricevuta-del-fax-prova-lavvenuta-comunicazione-dellistanza-di-riesame.html

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