SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza  15 dicembre 2011, n. 46542

Fatto e diritto

Con sentenza 17.6.2010, il tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia, ha confermato la sentenza 13.2.09 del giudice di pace della stessa sede con la quale M.M. era stato condannato alla pena di Euro 700 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, in quanto ritenuto responsabile dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, di lesioni ingiuria, minaccia in danno della moglie Ma.Ba. Il tribunale ha accolto il ricorso incidentale della parte civile e ha condannato il M. alla rifusione delle spese da questa sostenute nel primo grado di giudizio.

Il M. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in riferimento all’art. 43 c.p.: l’imputato, in sede di interrogatorio, ha escluso la volontarietà del comportamento da cui sono derivate le lesioni e il giudice non ha valutato gli elementi di prova emersi dall’istruttoria dibattimentale, con particolare riguardo alla diagnosi contenuta nel certificato medico, e ha respinto la tesi difensiva, sulla base del presupposto della carenza di prova a suo sostegno, invertendo così l’onere della prova.

2. violazione di legge in riferimento alla valutazione dell’attendibilità della persona offesa: il giudice ha riconosciuto credibilità alla Ma. , senza tener conto della sua posizione di parte civile, interessata a un determinato esito del processo; il vaglio della sua credibilità avrebbe dovuto essere tanto più rigoroso, in ragione della pendenza tra le parti del procedimento di separazione.

3. vizio di motivazione in relazione alla valutazione della portata offensiva delle parole, che sono state considerate penalmente rilevanti senza specificare se a norma dell’art. 594 o 612 c.p.

Il ricorrente ha negato di aver pronunciato queste parole e, quanto all’espressione “ti ammazzo”, va escluso che abbia determinato nella donna il timore del verificarsi del male prospettato, tenendo conto della sua condotta immediatamente successiva. La Ma. , infatti, solo dopo dieci giorni, ha denunciato il fatto ai carabinieri, e ha continuato a vivere con l’imputato per diverse settimane.

4. violazione di legge in riferimento all’art. 599 co. 1 c.p.: l’esimente va riconosciuta in quanto è emerso che i coniugi erano soliti insultarsi reciprocamente e non ha rilievo l’aspetto cronologico, nel senso dell’individuazione di chi abbia ingiuriato per primo;

5. violazione di legge in riferimento all’accoglimento della richiesta di rifusione delle spese del primo grado di giudizio, in quanto l’appello incidentale avrebbe dovuto costituire atto autonomo e non atto presentato in via incidentale.

Il ricorso non merita accoglimento.

Va rilevato, in via di premessa, che le due sentenza di merito, avendo seguito un iter argomentativo comune, sono da considerare un unico risultato di un organico e inscindibile accertamento giudiziale. Pertanto la seguente analisi si basa sulle argomentazioni fattuali e sulle valutazioni configurate da questo complesso accertamento.

Il carattere doloso delle lesioni emerge in maniera netta e incontestabile dalla ricostruzione del comportamento aggressivo dell’imputato, effettuato dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e della certificazione medica. Tali elementi di fatto sono stati valutati con rigorosa e lineare razionalità e le correlate conclusioni sono assolutamente insindacabili in sede di giudizio di legittimità.

Quanto alla credibilità riconosciuta alla donna, la censura formulata dal ricorrente si pone in ingiustificato contrasto con il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta una affidabilità ridotta, bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonché sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza del giudice di appello, che, confermando le valutazioni del primo giudice, ha rilevato l’inconsistenza delle censure formulata nell’atto di gravame.

Le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, sono ugualmente valutabili e utilizzabili ai fini della tesi di accusa,poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice.

Quanto all’interpretazione delle parole pronunciate del M. e alla loro specifica rilevanza penale, va rilevato che, da un lato, la carica lesiva delle parole di cui al capo B), in danno della rettitudine e della dignità della donna, una volta riconosciuta la loro pronuncia da parte dell’imputato, non necessitano di alcuna ulteriore argomentazione, da parte del giudice di appello, ai fini della conferma della sua responsabilità.

Quanto all’espressione “ti ammazzo”, la sua rilevanza penale, a norma dell’art. 612 c.p., è determinata dalla configurazione della minaccia come reato di pericolo: per la sua integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso, bastando che il male prospettato possa incutere timore nel destinatario, menomandone potenzialmente, secondo un criterio di medianità riecheggiante le reazioni della donna e dell’uomo comune, la sfera di libertà morale. Pertanto, razionalmente riconosciuta alla prospettazione di morte violenta un carica potenzialmente paralizzante della libertà morale della donna, nessun rilievo può avere la concreta sussistenza di questa limitazione.

La reciprocità delle offese e il nesso di dipendenza delle ingiurie del M. da altre della moglie sono affermate, ma assolutamente non provate dal ricorrente, rendendo quindi del tutto inconsistente la richiesta dell’affermazione dell’esimente. Una presunzione di pari volgarità nelle espressioni critiche della donna è radicalmente ingiustificabile.

Nessuna irregolarità formale è infine ravvisabile nell’impugnazione incidentale presentata dalla parte civile, la cui richiesta di rifusione delle spese è stata ingiustamente trascurata dal primo giudice. L’ammontare delle spese, indicate nelle relative note, redatte dal difensore della Ma. è stato ritenuto congruo dal giudice di appello, che non ha ritenuto necessario apporvi alcuna riduzione.

I motivi sono quindi radicalmente infondati a tale livello da giustificare la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

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