Corte di cassazione – Sezione V penale – Sentenza 14 marzo 2012 n. 9907. La causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza
Il testo integrale[1]
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 14 marzo 2012 n. 9907
Per gli Ermellini la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza.
E’ stato ritenuto provocatorio il comportamento della dirigente amministrativa dell’azienda dove lavorava la moglie che non solo aveva proferito all’indirizzo della donna espressioni irriguardose, ma poi l’aveva licenziata con modalità ritenute illegittime, tant’è che il licenziamento era stato impugnato con ricorso al giudice del lavoro.
D’altro canto è anche pacifico che in tema di riconoscimento dell’esimente della provocazione, il fatto ingiusto altrui può costituire provocazione anche se diretto verso persona diversa da colui che reagisce, ma a costui legata da particolare rapporto, come quello di coniugio.
Pertanto, nel caso di specie il commento sferzante pubblicato dal marito sul web (blog) è stato ritenuto legittimo.
Sorrento 15 marzo 2012
Avv. Renato D’Isa
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