SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
SENTENZA 13 marzo 2012, n.9604
S.F. era chiamato a rispondere, innanzi al Tribunale di Siena, dei reati di seguito indicati:
a) ai sensi degli artt. 110 cpv. 61 n. 2, 476 e 492 c.p. perché, in concorso con persona rimasta non identificata, al fine di commettere il reato di cui al capo che segue, contraffacevano la carta d’identità intestata a S.F., sostituendo la sua fotografia con quella dell’altro soggetto, mantenendo inalterati i dati anagrafici.
b) ai sensi degli artt. 110, 56, 48, 479 c.p. perché, in concorso con persona rimasta non identificata, compiva atti idonei, consistiti nel far presentare un proprio amico rimasto non identificato, alla commissione esaminatrice per l’esame di inglese munito dalia carta di identità di cui al capo che precede, atti diretti in modo non equivoco a far attestare falsamente alla commissione stessa il superamento dell’esame di inglese da parte sua, non riuscendo nell’intento per fatti indipendenti dalla propria volontà.
Con sentenza del 4 febbraio 2008, il Tribunale dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli e, riconosciuto il vincolo della continuazione tra gli stessi, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di anni uno e mesi due di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
Pronunciando sul gravame proposto dal difensore, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la sentenza impugnata, assolvendo l’imputato dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e, ritenuto integrato, quanto alla contestazione di cui al capo a) il reato di cui agli artt. 110, 477, 482 c.p., riconosciute le attenuanti generiche, rideterminava la pena in mesi quattro di reclusione; confermava nel resto.
Avverso la pronuncia anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. – Con unico, articolato, motivo d’impugnazione parte ricorrente denuncia violazione di legge, inosservanza od erronea applicazione della legge penale; mancanza o manifesta illogicità di motivazione; inosservanza di norme processuali. Sostiene, al riguardo, che la condotta consiste nella sostituzione della fotografia apposta sul documento d’identità, lasciando inalterati i dati anagrafici, integrerebbe gli estremi non già della contraffazione, bensì dell’alterazione, di talché delle due l’una: o il fatto ritenuto in sentenza era da ritenere diverso rispetto all’originaria imputazione, con conseguente violazione del principio di contestazione, ai sensi dell’art. 521 c.p.p.; ovvero l’imputato avrebbe dovuto essere assolto dall’addebito, così riqualificato, con formula dell’insussistenza del fatto.
2. – La censura è destituita di fondamento. Ed invero, è indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice che la sostituzione della fotografia della carta di identità, lasciando inalterati i dati anagrafici e gli altri elementi identificativi, integra gli estremi della falsità materiale in certificato amministrativo, punibile, se commessa da privato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 477 e 482 c.p. (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5.20.1.1982. n. 4715, rv, 153579, id. Sez. 5, 14.3.1978, n. 9427 rv. 139700).
La norma di cui all’art. 477 c.p. punisce, indifferentemente, la condotta della contraffazione od alterazione del documento, donde l’irrilevanza della corretta qualificazione della fattispecie in esame in termini dell’una o dell’’altra ipotesi.
Pertanto, pur al di là del rilievo che il giudice a quo ha comunque confermato la qualificazione giuridica in termini di contraffazione, nessuna violazione del principio di correlazione avrebbe potuto ravvisarsi nella fattispecie, tanto più che l’imputato – a tutto concedere – ha avuto ampia possibilità di difesa in ordine all’oggetto dell’addebito a suo carico, puntualmente descritto nei suoi elementi essenziali.
Non ha ragion d’essere, infine, la doglianza espressa nella memoria difensiva indicata in premessa, in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante il riconoscimento della non menzione. Ed invero, il beneficio della sospensione era stato già concesso dal primo giudice, mentre la Corte di merito, nel ritenere l’imputato meritevole anche della non menzione, ne ha fatto espressa menzione nel dispositivo, limitandosi a confermare nel resto la pronuncia di primo grado e, dunque, anche nella statuizione relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena.
2. – Per quanto precede, il ricorso – complessivamente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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