Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 13 giugno 2014, n. 25443

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DUBOLINO Pietro – Presidente
Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. LIGNOLA Ferdinando – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il 28/06/2013 dal Giudice di pace di Rimini;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stabile Carmine, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Il difensore di (OMISSIS) ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la condanna del suo assistito in ordine alla contravvenzione prevista dall’articolo 689 c.p., per avere l’imputato – secondo l’ipotesi accusatoria – somministrato alcolici ad un infrasedicenne presso uno stabilimento balneare di (OMISSIS).

Nell’interesse del ricorrente si deduce:

– inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 689 c.p., sul presupposto che la norma incriminatrice disegna un’ipotesi di reato proprio, contemplando l’esclusiva responsabilita’ del soggetto “esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande” (mentre il (OMISSIS) doveva intendersi un semplice barista dipendente), tanto piu’ che, coerentemente, viene prevista come pena accessoria la sospensione dell’esercizio, da cui un soggetto diverso dal titolare non potrebbe in alcun modo ritenersi sanzionato;

– contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione della sentenza impugnata, laddove viene segnalato che a somministrare le bevande alcoliche in rubrica sarebbe stato il (OMISSIS), a fronte dell’accertata presenza di due baristi nell’orario in cui si sarebbe verificato il fatto e della circostanza che l’ufficiale di p.g. escusso durante il processo riferi’ di non ricordare come fu possibile risalire al nominativo dell’imputato.

In concreto, peraltro, dall’esame degli atti emerge che il (OMISSIS) venne identificato dopo circa un mese e mezzo, mentre nella sentenza del Giudice di pace si legge che quella attivita’ venne compiuta nell’immediatezza del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non puo’ trovare accoglimento.

1.1 Quanto alla possibilita’ di ascrivere la contravvenzione ex articolo 689 c.p. anche a soggetti diversi dal titolare dell’esercizio, deve infatti rilevarsi che la giurisprudenza di questa Corte ha gia’ osservato che nella previsione normativa de qua “non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente puo’ essere chiamato a rispondere dell’illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell’esercente, acquistando la qualita’ di costui” (Cass., Sez. 5, n. 27706 del 05/05/2011, Ragazzini).

1.2 Quanto alle censure che riguardano le circostanze della identificazione dell’imputato, e’ pacifico che presso l’esercizio vi fossero – al momento dell’accertata consumazione di una bevanda alcolica da parte del minorenne indicato in rubrica – due baristi addetti alla somministrazione. Il riferimento, operato in sentenza, alla circostanza di una identificazione del (OMISSIS) subito dopo il fatto non costituisce frutto di un travisamento, malgrado le deduzioni difensive che si soffermano sulla presa d’atto di un verbale curato soltanto il 14/09/2009: Il teste M.llo (OMISSIS) rappresento’ infatti che la prassi era certamente quella, pur non potendo avere memoria dello specifico episodio ma evidentemente riferendosi, in tal modo, non gia’ alla formale attivita’ successivamente curata ai fini della redazione della comunicazione di notitia criminis, con tanto di invito dell’indagato ad eleggere domicilio e a nominare difensore, bensi’ ad una verifica immediata.

2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *