SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza  11 aprile 2012, n. 13568

 

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato veniva confermata l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma in data 04/08/2011, con cui veniva applicata nei confronti di V.V. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa M.P. per il reato di cui all’art.612 bis cod. pen., commesso dall'(omissis) in danno della P., con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale,

suonando anche in orari notturni al campanello dell’abitazione della stessa in Roma, appostandosi settimanalmente presso detta abitazione, presentandosi più volte in stato di ubriachezza nel ristorante frequentato dalla P., appostandosi presso il locale ed ingiuriando e minacciando la donna e, dal (omissis) , facendo pervenire anche in tempo di notte telefonate e messaggi ingiuriosi sull’utenza cellulare della predetta, chiedendole di riprendere la relazione.

La sussistenza dei gravi indizi a carico dell’indagato era ritenuta in base alle denunce della persona offesa, alla certificazione medica relativa alle precarie condizione psicologica della stessa ed alle dichiarazioni della madre M.L.C., dell’amica M.S. e di An.Pu., gestore del ristorante di cui sopra.

2. L’indagato ricorrente deduce violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine:

2.1. alla sussistenza dei gravi indizi, lamentando la mancata vantazione della smentita alle dichiarazioni della persona offesa proveniente dalla trascrizione integrale dei messaggi telefonici intercorsi fra la stessa e l’indagato, da cui risultava che quest’ultimo nel periodo del fatti denunciati era ospite della famiglia della denunciante, la cui madre gli offriva anche occasioni di lavoro;

2.2. alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari, osservando che la denuncia della persona offesa rappresentava una situazione esauritasi già nel (OMISSIS) allorché la controversia si trasferiva sul piano giudiziario, e che in mancanza di atti persecutori successivi a quella data la persistenza delle ragioni di cautela non poteva essere affidata, come sostenuto dal Tribunale, all’esistenza di problematiche ancora pendenti fra le parti, la cui risoluzione esula dalle funzioni dei provvedimenti cautelari;

2.3. alla genericità delle prescrizioni imposte con l’ordinanza cautelare, che le indicava nel divieto di avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona offesa e nell’obbligo di tenersi a distanza non inferiore a metri cento nei casi di incontro occasionale con la stessa.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza dei gravi indizi è infondato.

Il Tribunale non tralasciava infatti di esaminare l’elemento indicato dalla difesa nel messaggi telefonici scambiati fra l’indagato e la persona offesa, e senza alcuna manifesta illogicità argomentava sull’irrilevanza degli stessi in base sia all’incertezza sulla loro origine, non risultando accertate le modalità di estrazione dei contenuti allegati dalle memorie dei telefoni cellulari e l’effettiva corrispondenza con i messaggi effettivamente inviati e ricevuti, che alla significatività dei messaggi stessi, dai quali risultava per un verso la conferma dell’abuso di alcolici da parte dell’indagato e per altro il tentativo della P. di indurre il V. ad assumersi le proprie responsabilità quale padre del nascituro e l’organizzazione a tal fine di incontri alla presenza di altri familiari, situazioni per il primo aspetto coerenti e per il secondo non incompatibili con le condotte ipotizzate.

2. Il motivo di ricorso relativo alla sussistenza ed alla attualità delle esigenze cautelari è anch’esso infondato.

Il Tribunale desumeva coerentemente la sussistenza dell’esigenza cautelare dalla frequenza delle condotte criminose, dal loro prolungato svolgimento e dalla loro persistenza malgrado lo stato di gravidanza della persona offesa; ed altrettanto coerentemente superava in questa prospettiva il dato dell’apparente interruzione di tali comportamenti osservando come, a fronte di elementi per quanto detto indicativi di spiccata proclività alla commissione del reato per il quale si procede, l’aggravamento delle problematiche di coppia derivante dalle insorte questioni sul riconoscimento di paternità del neonato figlio della P. e sul diritto del V. di vedere quest’ultimo ed il perdurante abuso di alcolici da parte dell’indagato mantenesse inalterato ed attuale il pericolo di reiterazione delle condotte.

3. Infondato è infine il motivo di ricorso relativo alla genericità delle prescrizioni imposte con l’ordinanza cautelare.

Sul punto il ricorrente, anche nell’odierna discussione, ha fatto più volte richiamo alla posizione giurisprudenziale  per la quale da un lato l’applicazione della misura di cui all’art. 282 ter cod. proc. pen. esigerebbe l’indicazione specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento imposto all’indagato, laddove il generico riferimento identificativo alla frequentazione di detti luoghi da parte della persona offesa non rispetterebbe la prescrizione normativa, che predica distintamente i luoghi in esame degli attributi dell’essere gli stessi “determinati” e “abitualmente frequentati dalla persona offesa”, e si risolverebbe nell’inaccettabile imposizione di un obbligo di non tacere di fatto rimesso alla volontà del soggetto passivo; e dall’altro la misura non comprenderebbe la possibilità di vietare incontri occasionali e non volutamente cercati dall’indagato, altrimenti imponendosi a quest’ultimo un divieto di contenuto indeterminato e la cui inosservanza può non dipendere dalla volontà del predetto.

Questa Corte, per le ragioni che seguono, ritiene di non condividere tale orientamento.

3.1. La previsione della misura cautelare in esame è stata oggetto nel tempo di due interventi normativi.

Con il primo, l’art. 1 legge 4 aprile 2001, n. 154, introduceva l’art. 282 bis cod. proc. pen., che al secondo comma prevede la possibilità per il giudice di prescrivere all’indagato di “non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti”.

Presupposto dell’applicazione della misura è, nell’espressa formulazione normativa, la sussistenza di esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa; e qui è inequivocabile, già in questa prima disciplina della misura, la funzione alla stessa attribuita dal legislatore. Scopo della previsione è evidentemente quello di rispondere a specifiche ragioni di cautela special preventiva, riferite non solo alla personalità dell’indagato ed alla proclività dello stesso alla commissione di reati, ma anche al particolare rilievo che in questa prospettiva assumono la posizione della persona offesa ed i rapporti fra la stessa ed il soggetto agente; il che ricollega il campo applicativo della norma a reati in cui è particolarmente significativa la componente vittimologica, quale è senz’altro il delitto, oggetto di successiva previsione incriminatrice, di cui all’art. 612 bis cod. pen. La misura appariva già all’epoca destinata, in altre parole, a quelle situazioni nelle quali la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua generica incidenza sulla collettività, si indirizza specificamente nei confronti di un determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo l’incolumità; la cui protezione acquisisce pertanto rilevanza in prospettiva cautelare.

La norma prende atto, a questi fini, della possibile insufficienza di una tutela, per così dire, “statica” dell’incolumità della vittima, laddove le circostanze rendano concreto il pericolo di un’aggressione della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di relazione e pertanto inadeguata una mera interdizione all’indagato del luogo di abitazione della persona offesa; e d’altra parte si fa carico dell’eccessività del ricorso a misure custodiali a fronte di un’esigenza cautelare strettamente dipendente dai contatti dell’indagato con la vittima. Da ciò nasce la configurazione di una misura nell’applicazione della quale assume primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell’indagato, che facendo temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare e pregiudicare la fruizione di dette libertà.

3.2. Con il d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con legge 23 aprile 2009, n.38, che all’art.7 prevedeva la nuova fattispecie incriminatrice di cui all’art.612 bis cod. pen., veniva altresì emanata all’art.9 la disposizione integrativa della misura del divieto di avvicinamento di cui all’art.282 ter, comma primo, cod. proc. pen., per la quale “il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa”.

La norma si inserisce coerentemente nelle finalità di tutela che si è visto essere già proprie della misura in esame nella preesistente previsione di cui all’art.282 bis, con il palese scopo di rendere detta tutela più efficace in determinate situazioni; ed è particolarmente significativo, a questo riguardo, che la disposizione sia stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori. Le modalità commissive di quest’ultimo comprendono infatti quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, da parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali la prima si trovi occasionalmente, e l’espressione di atteggiamenti minacciosi o intimi datori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e purtuttavia dalla stessa percepibili. Alle necessità indotte da quest’ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale estensione della nozione di “avvicinamento” al superamento di una distanza minima della vittima, stabilita secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto. Ma, in termini più generali, il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio, anche nelle situazioni in esame, della libertà di circolazione del soggetto passivo. La norma, in altre parole, esprime una scelta di priorità dell’esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta dell’autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che è rispetto a tale esigenza che deve modellarsi il contenuto concreto di una misura la quale, non lo si dimentichi, ha comunque natura inevitabilmente coercitiva rispetto a libertà anche fondamentali dell’indagato.

È del resto significativo che l’art.282 ter cod. proc. pen., nel richiamare la descrizione del divieto di cui al preesistente art.282 bis, non riproponga i pur non tassativi accenni ivi presenti al luogo di lavoro della vittima ed al domicilio della famiglia di origine della stesse; a conferma che la tutela di un sereno esercizio della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari della stessa ed agli ambiti alle stesse assimilabili.

3.3. Alla luce di questi presupposti funzionali deve concludersi che la misura cautelare in esame, per effetto dell’integrazione effettuata con l’introduzione dell’art.282 ter cod. proc. pen., ha assunto una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto.

L’originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa rimane invero significativa nel caso in cui le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo d’azione che esuli dai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità di vita, quali quelli indicati dall’art.282 bis cod. proc. pen. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza.

Laddove viceversa, ed è situazione come si è detto ricorrente per il reato di cui all’art.612 bis cod. pen., la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l’individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima; dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest’ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga.

La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto, nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità della misura, per come in precedenza delineate. Detta predeterminazione verrebbe di fatto a porsi come un’inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento nell’ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa.

Non appaiono di contro fondate le preoccupazioni espresse nell’orientamento giurisprudenziale qui non condiviso in ordine alla soggezione dell’indagato a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa. Le prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell’essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all’accesso dell’indagato.

3.4. Nel caso di specie, una volta riconosciuta la sussistenza di esigenze cautelari tali da imporre al V. il divieto di avvicinarsi alla persona offesa, deve ritenersi pertanto corretta la decisione del Tribunale laddove con la stessa si riteneva non necessaria una specifica predeterminazione dei luoghi dalla stessa frequentati dalla vittima ed interdetti all’indagato.

Altrettanto coerentemente veniva disatteso il rilievo difensivo sulle ricadute, estranee alle predette esigenze cautelari, del provvedimento, derivanti dalla frequentazione da parte dell’indagato di un luogo di culto buddista prossimo all’abitazione della persona offesa. Anche a voler prescindere dalla considerazione per la quale gli artt.282 bis e 282 ter, comma quarto, cod. proc pen. attribuiscono rilevanza a questi fini alle sole necessità lavorative ed abitative dell’indagato, le norme citate prevedono comunque che particolari esigenze di quest’ultimo possano essere valutate ai fini della previsione di determinate modalità prescrittive, e quindi debbano essere oggetto di specifiche istanze difensive, estranee a questa sede.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, seguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *