Riciclaggio se il denaro proveniente dalla bancarotta fraudolenta viene usato per acquistare un immobile
Suprema Corte di Cassazione
sezione V penale
sentenza 9 febbraio 2017, n. 6062
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUMO Maurizio – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. GUARDIANO Alfredo – rel. Consigliere
Dott. MICHELI Paolo – Consigliere
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 26/03/2016 del GIP TRIBUNALE di CUNEO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG di annullamento senza rinvio con trasmissione atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cuneo disponeva l’archiviazione del procedimento penale n. 4882/15/21 R.G.P.M., instauratosi nei confronti di (OMISSIS), per i reati di cui agli articoli 612 bis e 570 c.p., in relazione ai quali (OMISSIS) riveste la qualita’ di persona offesa.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per Cassazione la persona offesa dal reato, a mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, avv. (OMISSIS), del Foro di Cuneo, lamentando violazione di legge, in relazione all’articolo 409 c.p.p., commi 2 e 3, articolo 410 c.p.p., commi 2 e 3, in relazione all’articolo 125 c.p.p., per avere il giudice per le indagini preliminari pronunciato de plano il decreto di archiviazione, omettendo la fissazione della udienza camerale prevista ex lege in esito alla opposizione alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, proposta dalla persona offesa, con evidente violazione del diritto di difesa di quest’ultima, senza dichiarare inammissibile la suddetta opposizione alla richiesta di archiviazione.
3. Con requisitoria scritta del 9.6.2016, infine, il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Dr. Sante Spinaci, chiede che, in accoglimento del ricorso, venga annullato senza rinvio l’impugnato decreto di archiviazione, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Cuneo per l’ulteriore corso.
4. Il ricorso appare fondato e va accolto.
Ed invero, come osservato dal pubblico ministero, in tema di archiviazione, l’omessa fissazione da parte del giudice per le indagini preliminari dell’udienza camerale di cui all’articolo 410 c.p.p., e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilita’ dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal pubblico ministero costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per Cassazione (cfr. Cass., sez. 6, 30.9.2008, n. 40601, rv. 241322).
Nel caso in esame, dunque, la mancata fissazione dell’udienza camerale, in presenza di formale opposizione all’archiviazione depositata dalla persona offesa il 4.3.2016, ha determinato la nullita’ del decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), conseguente alla violazione del combinato disposto degli articoli 410 c.p.p., comma 3 e articolo 409 c.p.p., comma 2.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, pertanto, accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto senza rinvio, disponendosi la restituzione degli atti al tribunale di Cuneo, ufficio del giudice per le indagini preliminari per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al tribunale di Cuneo, ufficio del giudice per le indagini preliminari per il corso ulteriore
Leave a Reply