Quando sussistono i diversi ingiurie e minacce può essere riconosciuta, anche, la sussistenza dell’aggravante ex art. 3 D. Lgs. n. 122/1993, nel caso di comportamenti posti in essere in danno di donne magrebine indicativi di una sua spiccata avversione per le persone di fede musulmana

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 7 giugno 2016, n. 23592

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. MORELLI Francesca – Consigliere
Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MICCOLI Grazia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 4318/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del 27/01/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Udito il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dott. Oscar CEDRANGOLO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
Per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS) ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 gennaio 2015 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della pronunzia di primo grado emessa dal Tribunale di Aosta nel processo a carico di (OMISSIS), ha derubricato le originarie imputazioni di atti persecutori nei reati di cui agli articoli 81 e 594 c.p. e articolo 612 c.p., comma 1, aggravati ex Decreto Legislativo n. 122 del 1993, articolo 3, in danno di (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. L’imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso articolato come segue.
Vengono denunziati vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di ingiurie e minacce.
Sostiene il ricorrente che, nel derubricare i reati di “stalking” in quelli di ingiurie e minacce, la Corte territoriale non ha motivato sugli elementi probatori fondanti la decisione, considerata anche la inattendibilita’ delle persone offese, le cui dichiarazioni non sono state riscontrate e comunque sono smentite da quelle rese dai testi a difesa.
Vengono quindi indicati elementi a sostegno della tesi difensiva, che minerebbero la ricostruzione dei fatti come operata sulla base delle dichiarazioni delle persone offese.
Viene altresi’ censurata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto configurabile la fattispecie della minaccia nella frase “ti faccio portare via i figli”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Il ricorrente si duole in via generale della valutazione delle risultanze processuali fatta dai giudici di merito, contestando in particolare l’attendibilita’ delle dichiarazioni delle persone offese.
Si tratta di censure non valutabili in questa sede, giacche’ in buona parte implicanti valutazioni di merito e comunque finalizzate a una rilettura dei fatti.
A questa Corte non possono essere sottoposti giudizi di merito, non consentiti neppure alla luce del nuovo testo dell’articolo 606 c.p.p., lettera e); la modifica normativa di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che puo’ essere solo di legittimita’ e non puo’ estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto e’ quello che attiene alla motivazione, la cui mancanza, illogicita’ o contraddittorieta’ puo’ essere desunta non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati; e’ percio’ possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorche’ si introduce nella motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Solo attraverso l’indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567). Nel caso in esame non e’ stato dedotto il travisamento della prova e l’esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione sia congrua ed improntata a criteri di logicita’ e coerenza, proprio con riferimento alla valutazione sia delle risultanze processuali, dalle quali emerge la responsabilita’ dell’imputato, sia della conseguente infondatezza delle argomentazioni difensive.
La Corte territoriale, infatti, ha puntualmente analizzato gli esiti dell’istruttoria dibattimentale di primo grado, dando atto in particolare delle dichiarazioni dei testi escussi e della attendibilita’ delle persone offese, il cui racconto risulta riscontrato da altri elementi, pure indicati dai giudici di merito (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).
2. Manifestamente infondata e’ la censura (che peraltro non risulta specificamente dedotta con l’atto di appello) secondo la quale non integrerebbe la fattispecie di cui all’articolo 612 c.p. la frase “ti faccio portare via i figli”.
E’ del tutto evidente la prospettazione del male ingiusto che con tale affermazione l’imputato ha posto in essere nei confronti della donna vittima della sua condotta.
Infatti, cosi’ come desumibile anche dalla riconosciuta sussistenza della aggravante ex Decreto Legislativo n. 122 del 1993, articolo 3, la vicenda e’ maturata nell’ambito di comportamenti posti in essere dal (OMISSIS) in danno di donne magrebine, comportamenti indicativi di una sua spiccata avversione per le persone di fede musulmana, come evidenziato dai giudici di merito sulla base delle risultanze processuali (si vedano in particolare pag. 5 della sentenza di appello e 7 della sentenza di primo grado).
3. Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo fissare in mille euro, tenuto conto dei profili di evidente colpa relativi alla manifesta inammissibilita’ dell’impugnazione (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

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