Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 3 febbraio 2017, n. 5224

L’art. 37 del d.lgs. n. 274/2000 implica la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di secondo grado, in caso di condanna al pagamento di una pena pecuniaria, a patto che si impugni contestualmente «anche il capo della decisione relativo al risarcimento del danno». L’art. 574, comma 4, c.p.p., è applicato, «senza trovare ostacolo» nell’art. 37 succitato, restando valida la regola dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, «in caso di impugnazione dell’imputato limitata ai soli effetti penali, fatta salva la facoltà di proposizione del ricorso per cassazione»

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 3 febbraio 2017, n. 5224

Ritenuto in fatto

P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza, in funzione di giudice d’appello, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello avverso la sentenza di condanna del Giudice di Pace alla pena di Euro 350,00 di multa, oltre che al risarcimento dei danni morali e materiali in favore della costituita parte civile, per il reato di cu agli art. 81 cpv e 582 cod. pen., per aver, nel corso di una discussione, colpito il figlio Pe.Gi. al volto con pugni e schiaffi, procurandogli lesioni consistite in “trauma contusivo a livello temporomandibolare sin.”, con prognosi di gg. 3, e la moglie, dalla quale era legalmente separato, delle lesioni consistite in “trauma cranico minore post aggressione”, con prognosi di gg 3, in (omissis) .
Il ricorrente deduce:1) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 37 del D. lgs. n. 274/2000 e dell’art. 574 quarto comma cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606 secondo comma lett. b) cod. proc. pen., posto che il ragionamento del giudice d’appello, fondato sul disposto del citato art. 37 implicante la facoltà di proporre appello, in caso di condanna al pagamento di una pena pecuniaria, a condizione che sia contestualmente impugnato il capo della decisione relativo al risarcimento del danno, sarebbe errato, in considerazione del fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel giudizio davanti al Giudice di Pace l’art. 574 quarto comma cod. proc. pen. trova applicazione senza trovare ostacolo nell’art. 37 d.lgs 274/2000, primo e secondo comma, restando valida la regola dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, in caso di impugnazione dell’imputato limitata ai soli effetti penali, fatta salva la facoltà di proposizione del ricorso per cassazione, e dovendosi comunque applicare la regola processualistica ordinaria secondo cui l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese processuali, se questa dipende dal capo o dal punto impugnato. Tale esito interpretativo, implicante l’ammissibilità dell’appello avverso le sentenze emesse dal Giudice di Pace, sarebbe poi avvalorato dalla pronuncia emessa dalla Consulta n. 426/2008, confermativa dell’infondatezza della questione di incostituzionalità sollevata in relazione al citato art. 37 tramite il riferimento esclusivo a pronunce di condanna prive di statuizioni civili, e, per l’inverso, non era stato seguito nella fattispecie dal giudice del merito, avendo il medesimo, tra l’altro, non correttamente interpretato il contenuto dell’appello, implicante l’impugnazione espressa di tutti i capi della sentenza di primo grado sia nel contesto sia nelle richieste finali dell’atto d’appello, oltre al mancato riscontro della ricorrenza di un legame logico inscindibile tra la contestazione, sotto il profilo psicologico, della sussistenza del reato e i capi della sentenza concernenti le statuizioni civili; 2) mancanza assoluta di motivazione sui motivi di impugnazione oltre che sui motivi nuovi del 26/03/2016, ai sensi dell’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., tenuto conto del fatto che la statuizione dell’inammissibilità ha precluso ogni esame delle doglianze di merito contenute nell’atto d’appello.
Il Procuratore Generale all’odierna udienza ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame.

Considerato in diritto

L’orientamento di legittimità, richiamato nella sentenza impugnata dal giudice del merito, si fonda sostanzialmente sul carattere di norma speciale dell’art. 37 citato, oltre che sul disposto dell’art. 2 D. lgs n. 274/2000 secondo il quale nel giudizio davanti al Giudice di Pace si applicano le norme di procedura penale se non stabilito diversamente(da ultimo Sez. 2 n. 31190 del 2015).
L’orientamento, più recente, espresso da questa sezione, è di contrario avviso: anche alla luce della pronuncia della Consulta richiamata dal ricorrente, fulcro della normativa relativa al giudizio avanti al Giudice di Pace sarebbe la generale appellabilità delle sentenze emesse dal Giudice di Pace, il che impone il necessario coordinamento tra il citato art. 37 e la disciplina generale, indicativa del legame logico – giuridico tra l’affermazione della responsabilità penale e la condanna al risarcimento del danno; sempre secondo tale ultimo orientamento, sarebbe irrazionale prevedere tre gradi di giudizio, nel caso in cui l’imputato abbia espressamente impugnato i capi relativi alle statuizioni civili e solo due gradi nel caso contrario (da ultimo Sez. V n. 42779/2016).
Si riconferma la validità del predetto orientamento rilevandosi in ogni caso che nella fattispecie la statuizione di inammissibilità dell’appello non ha tenuto conto dell’espressa impugnazione di tutti i capi della sentenza emessa dal Giudice di Pace, compresi i capi pertinenti alle statuizioni civili, il che costituisce in ogni caso un rilievo assorbente della materia costituente oggetto di decisione.
Dato atto che rimane assorbito l’esame del secondo motivo d’appello, pertinente all’omessa valutazione delle problematiche di merito, si deve pertanto procedere all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per lo svolgimento del giudizio d’appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza per il giudizio di appello

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