Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 26 ottobre 2016, n. 45000

Valida la notifica ai difensori via pec. Nel caso esaminato poi la pretesa nullità era sanata avendo la trasmissione raggiunto i destinatari.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 26 ottobre 2016, n. 45000

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – Consigliere
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
(OMISSIS), nato il (OMISSIS) parte offesa;
nel procedimento contro:
(OMISSIS);
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 09/11/2015 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSA;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1 – Con decreto del 9 novembre 2015 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa disponeva l’archiviazione del procedimento contro (OMISSIS) e (OMISSIS) per il delitto di lesioni cagionate a (OMISSIS) e (OMISSIS) e l’inammissibilita’ dell’opposizione da questi ultimi proposta, considerando che i testi di cui si era chiesta l’escussione non avevano confermato la ricostruzione dei fatti operata dagli opponenti stessi.
2 – Avverso tale decreto propongono ricorso le persone offese (OMISSIS) e (OMISSIS).
2 – 1 – Con il primo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli articoli 125 e 410 c.p.p., ed il difetto di motivazione, posto che, nel decreto, non vi era motivazione alcuna in ordine alla eccepita mancata notifica a mezzo pec della richiesta del pubblico ministero.
2 – 2 – Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ed in particolare degli articoli 148, 149, 150 e 151 c.p.p. e L. n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9, lettera c) bis e della circolare del Ministro della Giustizia del 1 dicembre 2014.
La notifica a mezzo pec del provvedimento impugnato e’ nulla.
La L. n. 24 del 2010 rinnovata dalla L. n. 221 del 2012 ha previsto che le notifiche avvenissero a mezzo posta elettronica certificata ma non risultava adottato il decreto che attestasse la funzionalita’ del servizio telematico degli uffici giudiziari di Siracusa.
Tale mezzo di notifica e’ poi previsto solo per quei casi in cui urgenza ed opportunita’ lo suggeriscano o lo impongano e, cosi’, deve essere disposto dalla autorita’ giudiziaria, nel rispetto del dettato degli articoli 148, 149 c.p.p. e segg..
2 – 3 – Con il terzo motivo deducono la violazione di legge, ed in particolare degli articoli 125 e 410 c.p.p., e difetto di motivazione posto che il giudice aveva dichiarato l’inammissibilita’ dell’opposizione al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge.
Le integrazioni istruttorie richieste erano certamente rilevanti visto che si era sollecitata l’escussione di (OMISSIS), teste oculare dei fatti, mentre il giudice si era spinto a valutare la valenza probatoria dell’integrazione prospettata.
3 – Il Procuratore generale di questa Corte chiedeva venga dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso.
Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perche’ con il ricorso in cassazione possono essere dedotti solo i vizi di nullita’ previsti dall’articolo 127 c.p.p., comma 5 e quindi i vizi relativi alla corretta instaurazione del procedimento camerale finalizzato al vaglio dell’opposizione ed alla celebrazione della relativa udienza, insussistenti nel caso concreto visto che si era comunque instaurato il contraddittorio che aveva consentito alle persone offese di presentare l’atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.
La motivazione del decreto era poi sufficiente posto che la dedotta incompatibilita’ delle dichiarazioni del teste con la ricostruzione offerta dagli opponenti rendeva tale mezzo di prova integrativa del tutto irrilevante.
4 – Con successiva memoria il difensore dei ricorrenti ribadiva l’insufficiente motivazione del decreto di archiviazione che non aveva tenuto conto alcuno delle osservazioni mosse alla richiesta del pubblico ministero con l’atto di opposizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1 – Il primo ed il secondo motivo vanno trattati congiuntamente, riguardando entrambi la disciplina della notifica degli atti con la posta elettronica certificata.
Questa Corte ha gia’ avuto modo di osservare che in tema di notifiche ai difensori, l’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, consente la notifica “con mezzi tecnici idonei”, tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e cio’ a prescindere dall’emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l’utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dalla L. 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 (Sez. 2, n. 50316 del 16/09/2015, Gullotta, Rv. 265394).
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 184 c.p.p., la pretesa nullita’ degli avvisi e’ sanata avendo gli stessi raggiunto i corretti destinatari, tanto che, ad esito della comunicazione della richiesta di archiviazione, si era redatto e presentato regolare atto di opposizione e, a seguito dell’avviso del deposito del decreto di archiviazione, si era proposto ricorso a questa Corte. E ne’ l’opposizione, ne’ il ricorso si erano limitati a censurare il difetto del contraddittorio.
2 – Il terzo motivo e’ infondato posto che l’integrazione probatoria richiesta non avrebbe, quale che sarebbe stato il suo esito (e quindi con giudizio che ne tocca la rilevanza e non il possibile risultato), mutato la contraddittorieta’ del quadro probatorio, formato sulle deposizioni gia’ assunte e sulle equivoche certificazioni mediche, che smentivano le asserzioni dei denuncianti.
Cosi’ da non potersi affermare che sia mancato il contraddittorio sulle ragioni esposte dai ricorrenti nell’atto di opposizione.
3 – All’inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma indicata in dispositivo da versare alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende

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