In tema di comunicazioni la qualifica di soggetto convivente con il destinatario dell’atto si presume anche nell’ipotesi di presenza temporanea di un soggetto qualificatosi, in ogni caso, quale familiare dello stesso.
Sentenza 26 luglio 2017, n. 37239
Data udienza 26 aprile 2017
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente
Dott. SABEONE Gerardo – rel. Consigliere
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCIOTTI Umberto Luig – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2016 del TRIBUNALE di AVELLINO;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE;
lette le conclusioni del PG Delia Cardia, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 14 gennaio 2016, ha condannato (OMISSIS) per il reato di furto aggravato di energia elettrica.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, personalmente, chiedendo la rescissione del giudicato ai sensi dell’articolo 625 ter c.p.p., in quanto il processo si era celebrato in sua assenza senza che egli ne avesse avuto effettiva conoscenza.
In particolare il decreto di citazione a giudizio era stato notificato, a mezzo posta, con consegna della raccomandata nella sua residenza a persona, non indicata nominativamente, ma qualificata quale “familiare convivente figlio” mentre in realta’, come comprovato da un certificato di stato di famiglia, non vi era alcun figlio con lui convivente.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso in quanto l’identificazione del ricevente l’atto non e’ adempimento necessario per la validita’ dell’atto e che lo stato di famiglia non e’ idoneo a superare l’attestazione della ricevuta di consegna della raccomandata in merito alla convivenza, anche temporanea, che e’ cosa diversa dalla comune residenza.
4. Risulta, infine, pervenuta memoria redatta nell’interesse del condannato con la quale, in replica della requisitoria del Procuratore Generale, s’insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. In primo luogo, l’identificazione del soggetto che riceve il plico postale contenente il decreto di citazione a giudizio non e’ requisito di validita’ dell’atto (v. la citata Sez. 2 12 giugno 2015 n. 28081).
3. Analogamente la qualifica di soggetto convivente con il destinatario dell’atto si presume anche nell’ipotesi di presenza temporanea di un soggetto qualificatosi, in ogni caso, quale familiare dello stesso.
Peraltro, questa Corte di legittimita’ ha in piu’ occasioni precisato che in materia di notificazione all’imputato non detenuto, ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 c.p.p., per familiari conviventi devono intendersi non soltanto le persone che vivono stabilmente con il destinatario dell’atto e che anagraficamente facciano parte della sua famiglia, ma anche quelle che, per altri motivi, si trovino al momento della notificazione nella casa di abitazione del medesimo, purche’ le stesse, per la qualifica declinata rappresentino una situazione di convivenza, sia pure di carattere meramente temporaneo, che legittima nell’agente notificatore il ragionevole affidamento che l’atto perverra’ all’interessato (v. Cass. Sez. 4 5 febbraio 2013 n. 9499).
4. A cio’ si aggiunga come le asserzioni defensionali dell’odierno ricorrente potrebbero trovare il loro ingresso soltanto nell’ipotesi di promuovimento di una querela di falso, destinata a dimostrare la non veridicita’ di quanto riportato nell’atto fidefaciente posto in essere dal messo postale (v. Cass. Sez. 6 5 novembre 2013 n. 47164 e Sez. 6 12 gennaio 2016 n. 7865).
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
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