Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 25 luglio 2016, n. 32135

Fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell’abolitio criminis preveda che il giudice dell’impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull’impugnazione dell’imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» preclude l’esame, ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili.

Suprema Corte di Cassazione

sezione V penale

sentenza 25 luglio 2016, n. 32135

Ritenuto in fatto

Il difensore di D.M.G. ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la conferma della sentenza emessa nei confronti del suo assistito, in data 25/03/2011, dal Tribunale di Milano. L’imputato risulta essere stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 485 cod. pen.: secondo l’ipotesi accusatoria, egli aveva formato un falso contrassegno assicurativo apparentemente riferibile ad un’autovettura di sua proprietà.
Con l’odierno ricorso, la difesa lamenta violazione di legge processuale, facendo presente che – in data 03/04/2015 – il D.M. aveva provveduto a designare un nuovo difensore di fiducia, del foro di Catania, con revoca delle nomine precedenti: a quel punto, era stata tempestivamente inviata alla Corte milanese una istanza di concessione di termini a difesa, rimasta però del tutto ignorata dal collegio, che l’8 aprile procedeva nella trattazione del processo senza nulla disporre, semplicemente invitando il rappresentante del P.M. a dedurre in proposito in uno con le conclusioni. Il rigetto della richiesta veniva quindi motivato nel corpo della motivazione della sentenza, dove si precisava che cinque giorni di tempo dovevano intendersi sufficienti per la preparazione del giudizio, di modesta complessità, pur tenendo conto delle concomitanti festività pasquali.
Il difensore segnala tuttavia che, a due soli giorni dalla domenica di Pasqua, appariva evidente l’impossibilità di organizzare una trasferta da Catania a Milano, come pure di incaricare colleghi ai fini dell’estrazione di copia degli atti: in ogni caso, osserva che “la “modesta complessità” del giudizio non implica che il nuovo difensore nominato non debba avere almeno il tempo materiale e la possibilità concreta di prendere cognizione degli atti processuali”.
Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente deduce vizi della motivazione della sentenza impugnata: sul piano logico, essendo stato dimostrato che il D.M. acquistò l’auto a Milano, lasciandola però il giorno stesso abbandonata presso un parcheggio senza mai più recuperarla a causa delle precarie condizioni economiche, era infatti evidente che egli non avrebbe avuto alcun interesse a falsificare il contrassegno assicurativo.

Considerato in diritto

1. Le doglianze della difesa appaiono infondate, atteso che:
– secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il difensore non ha diritto al rinvio dell’udienza motivato sul presupposto che non ha potuto accedere agli atti per tardività della nomina, in quanto la facoltà riconosciuta all’imputato di nominare l’avvocato in qualsiasi momento del processo va bilanciata con il principio di ragionevole durata ed esercitata in modo da non trasformare le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni ed i tempi del processo” (Cass., Sez. VI, n. 47533 del 14/11/2013, Fonzo, Rv 257390);
– il principio appena ricordato trovava senz’altro applicazione anche nel caso concreto, attesa la obiettiva semplicità della regiudicanda: la possibilità di consultare efficacemente gli atti sarebbe stata certamente garantita alla difesa anche nell’ipotesi che il legale del D.M. avesse raggiunto la sede giudiziaria almeno il giorno prima dell’udienza, e va altresì rilevato che l’imputato aveva sia il diritto che l’onere di recuperare il carteggio necessario presso il difensore revocato (né il ricorrente sostiene di essere stato a ciò impedito);
– i giudici di merito hanno già sottolineato l’inconsistenza della ricostruzione difensiva, secondo cui il D.M. , per quanto in cerca di lavoro e in condizioni di disagio economico, si sarebbe prima sobbarcato una spesa non trascurabile per l’acquisto dell’auto in rubrica, per poi abbandonarla immediatamente.
2. La Corte rileva tuttavia che, ai sensi dell’art. 1 del d. lgs. n. 15 gennaio 2016, n. 7, l’art. 485 cod. pen. risulta abrogato, rimanendo di rilievo penale le fattispecie (già autonomamente sanzionate ex art. 491 cod. pen.) di falso in titoli di credito o testamenti olografi. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Nella fattispecie, vi fu costituzione di parte civile con condanna dell’imputato anche al risarcimento del relativo danno; ma deve ritenersi che l’anzidetta abolitio criminis tolga ogni presupposto, in questa sede, alla pretesa risarcitoria.
2.1 Nella più recente giurisprudenza di questa Sezione (v. Cass., Sez. V, n. 19516 del 15/04/2016, ric. Pianta), il tema è stato affrontato diffusamente, con argomenti che il collegio ritiene opportuno richiamare, prestandovi piena adesione; si è osservato, in particolare, che “la sentenza n. 12 del 2016 della Corte costituzionale ha delineato la fisionomia generale della disciplina dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale, disciplina informata al “principio della separazione e dell’autonomia dei giudizi”: il danneggiato può scegliere se esperire l’azione civile in sede penale o attivare la tutela giurisdizionale nella sede naturale. In questa seconda ipotesi, peraltro, egli non subisce alcuna limitazione di ordine temporale: diversamente che sotto l’impero del codice del 1930, l’esercizio dell’azione penale per lo stesso fatto non comporta, di regola, la sospensione del processo civile, nell’ambito del quale l’eventuale giudicato penale di assoluzione non ha efficacia (art. 652 cod. proc. pen.). Il giudizio civile di danno prosegue, dunque, autonomamente malgrado la contemporanea pendenza del processo penale (art. 75, comma 2, cod. proc. pen.): la sospensione rappresenta l’eccezione, che opera nei limitati casi previsti dall’art. 75, comma 3. In questa prospettiva, osserva ancora la sentenza n. 12 del 2016, l’art. 538, comma 1, cod. proc. pen. collega “in via esclusiva la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell’imputato”, con l’unica eccezione – “fortemente circoscritta” – stabilita dall’art. 578 cod. proc. pen. riguardante il giudizio di impugnazione. Il collegamento istituito dall’art. 538 cod. proc. pen. “tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato riflette il carattere accessorio e subordinato dell’azione civile proposta nel processo penale rispetto agli obiettivi propri dell’azione penale: obiettivi che si focalizzano nell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato””.
2.2 La sentenza Pianta precisa ancora che “il carattere fortemente circoscritto dell’eccezione, posta dall’art. 578 cod. proc. pen., alla “regola” generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato trova conferma nel costante riferimento della giurisprudenza di questa Corte alla tassatività della previsione” (v. Cass., Sez. III, n. 22038 del 12/02/2003, Pludwinski, Rv 225321, che ha escluso l’applicabilità dell’art. 578 cod. proc. pen. al caso di estinzione del reato per morte dell’imputato) “e al carattere speciale della disciplina, non suscettibile di essere estesa analogicamente ad altre cause estintive…. Né la “regola” generale del collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato è smentita dai poteri attribuiti al giudice dall’art. 576 cod. proc. pen. di decidere sulla domanda al risarcimento e alle restituzioni anche su impugnazione della parte civile avverso una sentenza di assoluzione: come chiarito da Cass., Sez. U, n. 25083 dell’11/07/2006, ric. Negri, “l’art. 576 e l’art. 578 disciplinano situazioni processuali diversificate, mirando l’art. 578, nonostante la declaratoria della prescrizione, a mantenere, in assenza di un’impugnazione della parte civile, la cognizione del giudice dell’impugnazione sulle disposizioni e sui capo della sentenza del precedente grado che concernono gli interessi civili, mentre l’art. 576 conferisce al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sulla domanda al risarcimento ed alle restituzioni, pur in mancanza di una precedente statuizione sul punto”. L’art. 578 cod. proc. pen., osservano le Sezioni Unite, “non rappresenta l’unica eccezione fatta dal legislatore al principio che il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale”, in quanto l’art. 576 cod. proc. pen. sottolinea “come, per effetto dell’impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l’accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità per illecito e così ottenere una diversa pronunzia che rimuova quella pregiudizievole per i suoi interessi civili”. Infatti, “a fronte di una sentenza assolutoria irrevocabile pronunciata a seguito di dibattimento, il confine della cognizione del giudice civile è segnato soltanto in alcuni casi da effetti extrapenali del giudicato assolutorio, e specificamente quando il giudice penale abbia accertato che il fatto non sussista, o che l’imputato non lo abbia commesso o che il fatto sia stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima”…: in tali ipotesi (delineate dall’art. 652 cod. proc. pen.), in presenza di una sopravvenuta abolito criminis, l’impugnazione della parte civile a norma dell’art. 576 cod. proc. pen. è il mezzo necessario per contrastare, agli effetti civili, la formazione del giudicato assolutorio e i pregiudizievoli effetti extrapenali che ne conseguirebbero. Fuori dalle ipotesi eccezionali indicate, resta fermo il principio generale in forza del quale il giudice penale in tanto può occuparsi dei capi civili in quanto contestualmente pervenga a una dichiarazione di responsabilità penale, ossia il collegamento in via esclusiva tra decisione sulle questioni civili e condanna dell’imputato: di conseguenza, fuori dai casi in cui la disciplina introduttiva dell’abolitio criminis preveda che il giudice dell’impugnazione decide sulla stessa ai soli effetti civili, nel giudizio sull’impugnazione dell’imputato avverso una sentenza di condanna agli effetti penali e agli effetti civili, il proscioglimento con la formula “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato”… preclude l’esame, ai fini dell’eventuale conferma, delle statuizioni civili”.
2.3 La medesima sentenza segnala che non sono in contrasto con la conclusione appena evidenziata le pronunce in tema di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis, la cui portata viene circoscritta agli effetti penali e con esclusione di quelli civili (v. Cass., Sez. V, n. 4266/2006 del 20/12/2005, Colacito): ciò in quanto “diverso è il caso in esame, in cui una sentenza (irrevocabile) di condanna non è intervenuta, sicché non può essere superato il collegamento “in via esclusiva” sancito dall’art. 538, comma 1, cod. proc. pen. tra la decisione sulla domanda della parte civile e la condanna dell’imputato”.
Elementi di conferma dell’opzione interpretativa si ricavano invece esaminando la diversa disciplina dettata dall’art. 9 del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8: come sottolineato nella sentenza Pianta, “per gli illeciti oggetto della depenalizzazione introdotta da detto decreto, la seconda parte del comma 3 dell’art. 9 cit. stabilisce che “quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili”, norma, questa, estranea al d. lgs. n. 7 del 2016, che trova applicazione nel caso di specie. Né può prospettarsi un’applicazione analogica del richiamato art. 9, comma 3, ai casi di abrogazione di cui al d. lgs. n. 7 del 2016, ostandovi, in radice, l’eccezionalità che va riconosciuta alla norma in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità a proposito dell’art. 578 cod. proc. pen. Del resto, non si rinviene, nel raffronto tra le discipline dei due decreti legislativi, il presupposto dell’eadem ratio. Nel caso di depenalizzazione a norma del d. lgs. n. 8, la sanzione prevista è irrogata dall’autorità amministrativa competente (alla quale l’autorità giudiziaria deve trasmettere gli atti ex art. 9, comma 1), sicché, definendosi nella sede amministrativa l’applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse (art. 8), il legislatore ha attribuito al giudice dell’impugnazione penale il compito di provvedere sulle statuizioni civili. Nel caso, invece, di abrogazione a norma del d. lgs. n. 7, la sanzione pecuniaria civile è irrogata dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno: di conseguenza, una previsione analoga a quella dell’art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 (e a quella di cui all’art. 578 cod. proc. pen.), impedendo che il giudice civile sia investito dell’azione di risarcimento del danno con riferimento agli illeciti per i quali sia già intervenuta almeno la sentenza di condanna penale in primo grado, risulterebbe del tutto incoerente con la previsione in forza della quale le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili di cui al d. lgs. n. 7 del 2016 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili (art. 12, comma 1). Per i casi in cui siano intervenuti sentenza o decreto non irrevocabili, l’applicabilità di una disciplina analoga a quella dell’art. 9, comma 3, d. lgs. n. 8 del 2016 e, dunque, la definizione, dinanzi al giudice dell’impugnazione penale, del giudizio quanto alle statuizioni civili impedirebbero l’esercizio dell’azione davanti al giudice competente sul risarcimento del danno e, con esso, escluderebbero, per gli illeciti oggetto di pronunce non irrevocabili, l’irrogazione della sanzione pecuniaria civile, esito, questo, in contrasto con la disciplina di cui all’art. 12, comma 1, d. lgs. n. 7 del 2016″.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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