Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza 14 settembre 2016, n. 38239

Nel processo penale, in caso di revoca o rinunzia del difensore di fiducia, l’avvocato può continuare a compiere «tutte quelle attività processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante». E ciò senza che il giudice, in sua assenza, possa semplicemente procedere nella trattazione nominando un avvocato d’ufficio. Questo è quanto affermato dalla Cassazione secondo cui, dunque, il professionista revocato o rinunziante può compiere le attività non procrastinabili

Suprema Corte di Cassazione

Sezione V penale

Sentenza 14 settembre 2016, n. 38239

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. ZAZA Carlo – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere
Dott. PISTORELLI Luca – rel. Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal difensore di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 17/6/2015 della Corte d’appello di Torino;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino ha confermato la condanna di (OMISSIS) per i reati di bancarotta fraudolenta aggravata patrimoniale e documentale commessi nella sua qualita’ di amministratore di fatto della (OMISSIS) s.r.l. fallita nel corso del 2006. In parziale riforma della pronunzia di primo grado la Corte territoriale dichiarava invece non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il concorrente reato di cui all’articolo 367 c.p. per essersi lo stesso estinto per prescrizione.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi. Con il primo eccepisce la violazione del diritto di difesa attraverso le ordinanze emesse all’udienza del 17 giugno 2015, con le quali la Corte territoriale dapprima concedeva il termine a difesa richiesto dal nuovo difensore del (OMISSIS), nominato in sostituzione di quello precedente rinunziante e successivamente, vista l’assenza del legale nominato, procedeva nella discussione nominando un difensore d’ufficio in sostituzione di quello originario invocando l’articolo 107 c.p.p., comma 3. Con il secondo motivo il ricorrente deduce invece errata applicazione della legge penale in merito alla denegata concessione all’imputato delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed al suo accoglimento consegue l’assorbimento del secondo.

2. Dagli atti e dalla stessa sentenza impugnata emerge effettivamente che l’originario difensore di fiducia dell’imputato, a due giorni dalla celebrazione dell’udienza fissata per l’appello, ha comunicato alla Corte la sua rinunzia al mandato difensivo. Parimenti risulta che il giorno stesso dell’udienza e’ stata depositata la nomina del nuovo difensore di fiducia del (OMISSIS) cui, su sua richiesta, il giudice dell’appello ha concesso termine a difesa di giorni sette. Poiche’ questi aveva trasmesso la nomina e la richiesta del termine a mezzo sostituto all’uopo incaricato e poiche’ il difensore rinunziante non era comparso, la Corte territoriale, nonostante la pendenza del termine a difesa, ha quindi provveduto a sostituirlo ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4 procedendo oltre nella trattazione dell’appello ed adottando la sentenza.

3. Questa Corte ha avuto modo di affermare che la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non ha effetto finche’ la parte non sia assistita da un nuovo difensore, come nel caso in cui non sia decorso il termine a difesa concesso, ai sensi dell’articolo 108 c.p.p., al nuovo difensore nominato, con la conseguenza che, in tale ipotesi, deve ritenersi legittima la trattazione del dibattimento alla presenza del precedente difensore rinunciante, in quanto la pendenza del termine a difesa funge da condizione sospensiva dell’efficacia della rinuncia al mandato ai sensi dell’articolo 107 c.p.p., comma 3 (Sez. 5, n. 38944 del 13 aprile 2015, Lico, Rv. 265503). Quando l’imputato revoca il difensore di fiducia e ne nomina uno nuovo che chiede un termine a difesa, il giudice puo’ legittimamente rigettare la contestuale istanza di rinvio presentata dal fiduciario subentrante in ragione di un concomitante impegno professionale, e nominare per la celebrazione dell’udienza un difensore d’ufficio in sostituzione di quello originario non comparso, attesa la permanenza nell’incarico del primo difensore, il cui mandato mantiene efficacia fino alla decorrenza del termine a difesa, in forza di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 15778 del 17/03/2015 – dep. 16/04/2015, P.G. in proc. Corrado, Rv. 263831).

3.1 Principio questo cui sostanzialmente si e’ ispirata la sentenza impugnata, ma che non puo’ ritenersi pienamente condivisibile, fondandosi su di una interpretazione letterale di un dato normativo senza tenere conto della sua ratio. In realta’, gia’ all’indomani dell’entrata in vigore del codice di rito del 1988, autorevole dottrina aveva evidenziato la non del tutto felice formulazione degli articoli 107 e 108 c.p.p., nella misura in cui l’area di reciproca interferenza tra le due disposizioni, cosi’ come formalmente scolpita nel dettato normativo, finisce per frustrare – come dimostra il caso in esame – l’evidente scopo di garantire l’effettivita’ della difesa dell’imputato che pure ne ha ispirato l’introduzione.

3.2 Non e’ in dubbio, infatti, che tanto la proroga del difensore rinunziante o revocato, quanto il diritto di quello subentrante di ottenere un congruo termine per preparare la difesa, sono previsioni dettate innanzi tutto al fine di evitare soluzioni di continuita’ nell’assistenza dell’imputato, a maggior ragione nelle fasi, come quelle dibattimentali, nelle quali la partecipazione del difensore e’ ritenuta dalla legge processuale come necessaria. Ma che lo scopo prioritario della disciplina in esame sia quello illustrato risulta particolarmente evidente proprio dalla lettura del terzo comma dell’articolo 107 c.p.p., il quale impone la proroga del difensore rinunziante o revocato non solo fino alla nomina di un nuovo difensore, ma altresi’ fino alla decorrenza del termine a difesa eventualmente concesso a quest’ultimo ai sensi dell’articolo 108 c.p.p.. Il senso della prima norma e’ infatti e per l’appunto quello di garantire l’effettivita’ della difesa anche durante il tempo necessario al nuovo difensore per prendere conoscenza della materia processuale e svolgere quindi pienamente il proprio mandato, obiettivo questo che chiarisce il significato della seconda norma citata.

3.3 E’ peraltro ovvio che la concessione di un termine a difesa la cui scadenza venga fissata in un momento successivo a quello in cui deve essere compiuto l’atto processuale in vista del quale e’ stata compiuta la nomina, rischia di svuotare del suo significato la disposizione dell’articolo 108 c.p.p., a maggior ragione nel momento in cui lo stesso configura il conseguimento del termine come un vero e proprio diritto del difensore, che questi esercita non solo a garanzia della propria integrita’ professionale, ma anche e soprattutto nell’interesse ed a tutela del proprio assistito. Ma in tal modo si finisce per elidere anche il fondamentale diritto dell’imputato di scegliere il proprio difensore, a maggior ragione quando sia rimasto privo di assistenza non per sua volonta’.

3.4 Cio’ peraltro non significa che la concessione del termine a difesa debba comportare necessariamente la sospensione del procedimento per tutta la sua durata. L’articolo 108 non lo stabilisce espressamente – come ad esempio previsto nei casi disciplinati dagli articoli 519 e 520 c.p.p. -, ma nemmeno implicitamente, che altrimenti a perdere di significato sarebbe proprio l’articolo 107 c.p.p., comma 3. Non si comprenderebbe infatti la stessa ragione della proroga del difensore revocato o rinunziante se alcuna attivita’ processuale dovesse essere svolta a causa della sospensione del procedimento, nel mentre proprio la previsione di tale proroga dimostra come il legislatore abbia invece presupposto che, nelle more del decorso del termine, possano essere compiuti atti che richiedono la presenza del difensore, anche al fine di evitare un uso strumentale della sostituzione del difensore funzionale a determinare la paralisi del processo (ipotesi che la prassi insegna non essere solo scolastica).

3.5 L’apparente e latente conflitto tra gli interessi sottesi alle disposizioni citate deve dunque trovare un bilanciamento, il cui primo riferimento e’ proprio la scelta dei codificatori di non esprimere una regola rigida come quella di imporre la sospensione necessaria del procedimento. Tradurre questa scelta, come ha fatto la Corte territoriale ed il precedente di legittimita’ citato in precedenza, nell’indiscriminata facolta’ del giudice di procedere in ogni caso avvalendosi del difensore revocato o rinunziante (o addirittura sostituendolo, come avvenuto nel caso di specie, con un difensore d’ufficio investito ai sensi dell’articolo 97 c.p.p., comma 4) risulta pero’ altrettanto fuori luogo, risolvendosi nell’indiscriminato ed irragionevole sacrificio dei diritti dell’imputato e del suo difensore, cosi’ come scolpiti, innanzi tutto, nell’articolo 111 Cost., comma 3 e nell’articolo 6 p. 3 lettera b) e c) CEDU.

3.6 Alla luce di quanto osservato appare dunque preferibile ritenere che possano essere compiuti con l’assistenza del difensore rinunziante o revocato tutte quelle attivita’ processuali il cui svolgimento risulti incompatibile con il decorso del termine concesso al difensore subentrante, al cui compimento devono altrimenti essere differite. Va peraltro precisato che l’urgenza processuale in grado di prevalere sull’effettivita’ del termine a difesa non e’ legata esclusivamente a determinate categorie di atti indifferibili per loro stessa natura, ma puo’ rivelarsi in riferimento a qualsiasi adempimento processuale, spettando alla prudente valutazione del giudice individuare la regola di bilanciamento da applicare in relazione alle condizioni del caso concreto ed all’esito della comparazione tra l’urgenza dell’incombente e la compressione del diritto di difesa effettivamente imposto per procedervi, cosi’ come e’ sua facolta’, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, perfino negare la stessa concessione del termine a difesa ex articolo 108 c.p.p. qualora ritenga che l’avvicendamento del difensore abbia natura strumentale alla mera dilatazione dei tempi processuali traducendosi in un abuso del diritto (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, Rv. 251497).

3.7 In tal senso anche la celebrazione di un’udienza dibattimentale, ancorche’ dedicata esclusivamente alla discussione delle parti ed all’adozione della decisione, puo’ essere ritenuta indifferibile ad un momento successivo al decorso del pur concesso termine a difesa, laddove in concreto sussistano in concreto condizioni che giustifichino siffatta valutazione (si pensi, a puro titolo esemplificativo, all’imminente prescrizione del reato, piuttosto che alla scadenza dei termini cautelari, situazioni che invero lo stesso articolo 108 c.p.p. considera ai fini della contrazione della durata del termine a difesa), ovvero compatibile con la garanzia del diritto di difesa (si pensi invece nell’ipotesi di processo soggettivamente cumulativo all’eventualita’ che l’udienza sia dedicata ad adempimenti istruttori che non attingono la posizione dell’imputato assistito dal difensore subentrante od alla discussione di altri difensori).

3.8 Nel caso di specie, dalla sentenza non emerge che si versasse in una situazione idonea a giustificare la sostanziale elisione della possibilita’ per il difensore subentrante di partecipare alla discussione esercitando nella sua pienezza il mandato professionale legittimamente conferitogli, ne’ la Corte territoriale ha evidenziato elementi in grado di far ritenere che la sua nomina – che si ricorda e’ avvenuta a seguito alla rinunzia al mandato di quello che aveva assistito l’imputato per tutto il primo grado di giudizio redigendo altresi’ l’atto d’appello – fosse dovuta ad una iniziativa dilatoria. In tal modo si e’ dunque determinata una ingiustificata lesione del diritto di difesa che ha viziato il giudizio riverberandosi sulla sentenza impugnata, che deve dunque essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio.

P.Q.M.

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